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Bollettino Ufficiale n. 30 del 27 / 07 / 2006

Codice 25.9
D.D. 17 gennaio 2006, n. 67

O.M. n. 3090 del 18/10/2000 - O.P.C.M. n. 3237 del 12/08/2002. Eventi alluvionali 2000 e 2002 - Conferenza dei Servizi di Verbania. Provincia del VCO - Settore IV. Opere di protezione ambientale, interventi di sostegno corpo stradale, ingegneria naturalistica, costituenti ripristino opere danneggiate sulla SP 67 di Valle Antrona - 3^ lotto. Importo finanziato: 500.000,00 Euro

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare l’esecuzione dei lavori di cui sopra ai sensi del D.Lgs. n.42/04, del R.D. n. 523/1904 e della L.R. 45/89 a condizione che:

1. per l’intervento n. 4 (Rio in loc. Locasca) venga documentato nel dettaglio lo sviluppo della prevista pavimentazione d’alveo e corredato di particolari costruttivi;

2. vengano prodotte sezioni trasversali di dettaglio in corrispondenza del nuovo attraversamento previsto nell’intervento n.4;

3. venga integrata la verifica idraulica per il corretto dimensionamento dell’attraversamento considerando anche il contributo del trasporto solido;

4. opportuni accorgimenti siano posti in essere per consentire il tempestivo ed efficace reinserimento della vegetazione nelle scarpate messe in sicurezza tramite la posa di reti metalliche;

5. i muri in cls dovranno avere un rivestimento pietra di adeguato spessore tale da essere coerenti, da un punto di vista paesaggistico, con i muretti a secco presenti sull’asse stradale;

e nel rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere generale:

1)- i lavori dovranno essere realizzati a regola d’arte, in conformità al progetto allegato all’istanza ed i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del terreno e il buon regime delle acque;

2)- in corso d’opera dovranno essere adottati gli accorgimenti tecnici e provvisionali più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti, dilavamenti e/o rotolamento di materiale a valle;

3)- gli sbancamenti in depositi sciolti dovranno essere eseguiti con la creazione di pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali, realizzando le opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera di eventuali acque ruscellanti;

4)- dovrà essere posta particolare cura nell’esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali, onde evitare l’insorgere di fenomeni di dilavamento, erosione e/o ristagno, dimensionando in modo adeguato le canalette di raccolta, sottoponendole a una manutenzione periodica e garantendo il convogliamento delle acque stesse negli impluvi naturali; dovranno essere predisposte opportune opere di intercettazione delle acque di infiltrazione a tergo dei muri di sostegno;

5)- i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante potranno avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando però l’impiego di orizzonti limosi eventualmente incontrati durante gli scavi;

6)- i materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell’ambito degli interventi dovranno essere allontanati dall’area e comunque in nessun modo potranno interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;

7)- dovrà sempre e comunque essere ottemperato al disposto delle norme di cui al D.M. 11/03/1988 sulle norme geotecniche.

- Contro il presente provvedimento è possibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole