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Bollettino Ufficiale n. 30 del 27 / 07 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2006, n. 49-3485

L.R. 41/98, art. 2 e art. 6 - LR 14/06, Capo II Sezione X Disposizioni in materia di industria, lavoro, commercio. Interventi regionali per la stabilizzazione di soggetti disoccupati gia’ utilizzati in progetti di lavori socialmente utili in Piemonte

A Relazione dell’Assessore Migliasso:

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41: “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro";

preso atto che l’art. 2 della predetta legge prevede la distribuzione delle funzioni in materia di mercato del lavoro riservando alla Regione l’esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e valutazione del sistema regionale dei servizi pubblici per il lavoro ed attribuendo alle Province la gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del Dlgs 469/97 - fatta eccezione per quelli che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale - che la esercitano, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, garantendo la concertazione fra le parti nelle Commissioni di cui all’art. 6, comma 1, del Dlgs 469/97;

vista la legge regionale 21 aprile 2006, n. 14: “Legge finanziaria per l’anno 2006";

preso atto che il Capo II Sezione X della predetta legge prevede disposizioni in materia di industria, lavoro, commercio e preso atto altresì dell’ordine del giorno approvato dal Consiglio Regionale in data 21 aprile 2006 che, tra l’altro, impegna Il Presidente della Giunta e gli Assessori regionali a sostenere i Comuni e le Aziende sanitarie locali nella stabilizzazione di lavoratori socialmente utili, attraverso un contributo pro capite per ogni lavoratore stabilizzato, con modalità individuate attivando un tavolo di concertazione;

ritenuto, al fine di individuare le modalità ed i termini di attuazione degli interventi di stabilizzazione lavorativa sopra indicati, di attivare un tavolo di concertazione con gli Enti locali interessati, che si è riunito in sede politico - istituzionale ed in sede tecnica, presso la Regione ed ha successivamente informato le Organizzazioni sindacali dei lavoratori;

ritenuto, che i sopra indicati interventi di stabilizzazione lavorativa debbano essere realizzati dagli Enti interessati di concerto con le Province nell’ambito degli indirizzi regionali di politica attiva del lavoro definiti dal presente provvedimento;

ritenuto, che i predetti indirizzi debbano prevedere l’impiego delle risorse stanziate sul bilancio regionale per l’anno 2006 per realizzare gli interventi di stabilizzazione lavorativa sopra indicate, pari ad euro 1.500.000,00, quale incentivo a favore di enti pubblici ed imprese che assumano a tempo indeterminato - ovvero a tempo determinato non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei - lavoratori disoccupati segnalati dagli Enti presso i quali prestavano servizio in lavori socialmente utili, realizzati ai sensi dell’art. 6, comma 3 del d.lgs 81/2000, alla data 31/12/2005 ed altresì a favore di coloro i quali, tra i predetti disoccupati, intendano intraprendere un’attività economica in proprio, nonché, in quota-parte, per la realizzazione di tirocini di formazione ed orientamento finalizzati all’assunzione dei soggetti stessi;

ritenuto di ripartire le risorse, predette tra le Province di Asti, Cuneo, Torino nel cui territorio insistono gli Enti che in data 31/12/2005 utilizzavano i sopra indicati lavoratori disoccupati in lavori socialmente utili, al fine dell’attuazione di concerto con gli Enti stessi degli interventi di stabilizzazione lavorativa;

vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 e dato atto dell’art. 17;

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7: “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la legge regionale 21/04/2006, n. 14 “Legge finanziaria per l’anno 2006";

vista la legge regionale 21/04/2006, n. 15 “Bilancio di previsione per l’anno 2006 e pluriennale per gli anni 2006/2008;

preso atto di quanto in premessa indicato e dato atto dell’istruttoria del presente provvedimento;

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

di stabilire, per le ragioni in premessa indicate, che le risorse stanziate sul bilancio regionale per l’esercizio finanziario dell’anno 2006 - pari ad euro 1.500.000,00 - finalizzate alla realizzazione di interventi di stabilizzazione lavorativa di disoccupati risultanti utilizzati, alla data del 31/12/2005, in progetti di lavori socialmente utili presso Enti pubblici del Piemonte, così come indicati dall’allegato - A - alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, sono impiegate prioritariamente per conferire contributi a titolo di incentivo a favore di enti pubblici o imprese che assumano a tempo indeterminato - ovvero a tempo determinato non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei - soggetti segnalati dagli Enti stessi, nonché contributi a titolo di borsa lavoro a favore dei medesimi soggetti, secondo le seguenti modalità:

1) Enti pubblici:

- a) in caso di assunzione a tempo indeterminato l’incentivo è erogato in quota pari al 100% in tre annualità;

- b) in caso assunzione a tempo determinato della durata non inferiore a dodici mesi, l’incentivo è erogato in quota pari al 30% in una annualità, in caso di durata non inferiore a ventiquattro mesi è erogato in quota pari al 60% in due annualità e in caso di durata a trentasei mesi è erogato in quota pari al 75% della somma prevista in tre annualità. In caso di durata da dodici a ventiquattro mesi ovvero tra ventiquattro e trentasei l’incentivo è erogato in quota proporzionale;

2) Imprese:

- a) in caso di assunzione a tempo indeterminato l’incentivo è erogato in quota pari al 100% in tre annualità;

- b) in caso di assunzione a tempo determinato della durata di trentasei mesi l’incentivo è erogato in quota pari al 75% della somma prevista, in tre annualità;

- c) in caso della durata di ventiquattro mesi l’incentivo è erogato in quota pari al 50%, in due annualità e se il soggetto verrà successivamente assunto a tempo indeterminato la rimanente quota dell’incentivo è erogata nell’anno successivo;

- d) in caso della durata di dodici mesi l’incentivo è erogato in quota pari al 25% e se il soggetto verrà successivamente assunto a tempo indeterminato la rimanente quota dell’incentivo è erogata in parti uguali nei due anni successivi;

- e) in caso di tirocini di formazione ed orientamento finalizzati all’assunzione dei predetti soggetti, quota parte della somma è utilizzata per conferire contributi a titolo di borsa lavoro a favore dei predetti soggetti partecipanti mentre la restante quota è destinata all’incentivo a favore dell’impresa che li assume, secondo le modalità indicate dalle precedenti lettere;

- f) in caso di soggetti che intendano intraprendere un’attività economica in proprio l’incentivo è erogato in quota pari al 100% della somma prevista, in tre annualità.

Di stabilire che gli incentivi di cui ai punti 1 e 2 del presente provvedimento sono erogati proporzionalmente in caso di orario di lavoro a tempo parziale ed altresì in caso di durata del contratto di lavoro da dodici a ventiquattro mesi ovvero tra ventiquattro e trentasei.

Di stabilire che gli incentivi alle imprese ed alla creazione d’impresa nonchè i sussidi alle persone sono conferiti in conformità alle modalità previste dai programmi attuativi dalla Misura A2 e dalla Misura D3 del POR/FSE 2000/2006.

Di stabilire che non sono ammessi ai benefici del presente provvedimento i soggetti disoccupati, gli enti e le imprese che a qualunque titolo sono già ammessi ad altre forme di intervento regionale di politica attiva del lavoro finalizzato all’inserimento lavorativo di soggetti in cerca di occupazione ed altresì che le risorse previste dal presente provvedimento non possono essere utilizzate per interventi diversi da quelli definiti dal provvedimento stesso.

Di stabilire, così come indicato nel prospetto inserito nell’allegato - A - alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, il riparto e l’attribuzione delle risorse stanziate sul bilancio regionale per l’esercizio finanziario dell’anno 2006, finalizzate alla realizzazione di interventi di stabilizzazione lavorativa di disoccupati, infracinquantenni, risultanti utilizzati in progetti di lavori socialmente utili presso Enti pubblici del Piemonte, alla data del 31/12/2005, al netto dei soggetti dimissionari volontari dalle iniziative di riutilizzo a vario titolo promosse dagli Enti già utilizzatori, dei soggetti non più utilizzati a nessun titolo e dei soggetti collocati al lavoro nel periodo intercorrente dal 1/01/2006 alla data del presente provvedimento - pari ad euro 1.500.000,00 tra le Province di Asti, Cuneo, Torino nel cui territorio insistono gli Enti che a quella data utilizzavano i sopra indicati lavoratori disoccupati in lavori socialmente utili, al fine dell’attuazione di concerto con gli Enti stessi degli interventi di stabilizzazione lavorativa.

Di stabilire che le risorse liquidate a favore delle Province, secondo il riparto e per le finalità di cui al presente provvedimento, che entro il termine del 31/12/2007 non risulteranno impegnate per sostenere le stabilizzazioni lavorative previste, dovranno essere riutilizzate dalle Province stesse per la realizzazione di cantieri di lavoro di Enti locali che utilizzino ulteriormente soggetti ultracinquantenni alla data del 31/12/2006, provenienti dal cosiddetto bacino regionale degli ex lavoratori socialmente utili cofinanziando fino al 90% la quota a carico dell’Ente attuatore di cantiere ai sensi dell’art. 8 della LR 55/84 e s.m. e i. e/o fino al 100% la quota a carico dell’Ente stesso che intenda proseguire il cantiere in autofinanziamento, ai sensi dell’art. 10 della legge stessa.

L’assegnazione, tramite accantonamento sul cap. 14657/06 del bilancio per l’esercizio finanziario dell’anno 2006, della somma di euro 1.500.000,00 a favore della Direzione 15 Formazione professionale - lavoro per i provvedimenti di competenza, sarà effettuata con successivo provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del DPGR n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

Soggetti destinatari degli interventi.




PROVINCIA DI ASTI    SOGGETTI    Di CUI ULTRA    DI CUI INFRA
         CINQUANTENNI    CINQUANTENNI

Comune di Calamandrana    1    0    1

Comune di Nizza Monferrato    4    0    4

Provincia di Asti    2    1    1

Totale    7    1    6




PROVINCIA DI CUNEO    SOGGETTI    DI CUI ULTRA     DI CUI INFRA
        CINQUANTENNI    CINQUANTENNI

ASL 17 Savigliano    16    1    15

Com. Montana Alta Val Tanaro    2    0    2

Comune di Savigliano    3    0    3

Totale    21    1    20




PROVINCIA DI TORINO    SOGGETTI    DI CUI ULTRA     DI CUI INFRA
        CINQUANTENNI    CINQUANTENNI

C. Mont. Valli Chisone / Germanasca    4    2    2

Comune di Alpette    1    0    1

Comune di Borgaro Torinese    2    0    2

Comune di Bruino    4    2    2

Comune di Caselle Torinese    5    2    3

Comune di Collegno    48    15    33

Comune di Cossano Canavese    1    0    1

Comune di Giaveno    9    7    2

Comune di Grugliasco    1    0    1

Comune di Ivrea    1    0    1

Comune di Lanzo    1    0    1

Comune di Lessolo    2    0    2

Comune di Luserna San Giovanni    1    1    0

Comune di Moncalieri    20    5    15

Comune di None    1    1    0

Comune di Palazzo Canavese    2    2    0

Comune di Pinerolo    6    2    4

Comune di Rivoli    7    3    4

Comune di San Gillio    1    0    1

Comune di Sangano    1    1    0

Comune di Scarmagno    3    1    2

Comune di Villarbasse    3    2    1


Totale    124    46    78


TOTALE INTERPROVINCIALE    152    48    104


Prospetto di riparto e attribuzione delle risorse finanziarie


PROVINCE    N. SOGGETTI INTERESSATI    SOMMA RIPARTITA

Asti    6    86.538,46

Cuneo    20    288.461,54

Torino    78    1.125.000,00

TOTALE    104    1.500.000,00