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Bollettino Ufficiale n. 30 del 27 / 07 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2006, n. 60-3496

Programma straordinario per gli adeguamenti degli allevamenti avicoli a garanzia della biosicurezza. Legge 11 marzo 2006, n. 81. Ordinanza del Ministero della Salute del 10 ottobre 2005

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare il programma regionale straordinario degli adeguamenti per la biosicurezza degli allevamenti avicoli allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante;

2. di subordinare il finanziamento al trasferimento dei fondi di cui al programma nazionale di intervento attuativo della Legge 11 marzo 2006, n. 81, in materia di influenza aviaria;

3. di rimandare ad un successivo provvedimento la definizione delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del presente programma a valere sui trasferimenti di cui alla Legge11 marzo 2006, n. 81.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO PER ADEGUAMENTI PER LA BIOSICUREZZA DEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

Premessa

La Regione Piemonte attua gli interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore avicolo nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, al fine di sostenere le aziende che devono adeguare le proprie strutture a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 10 ottobre 2005.

Realizzando il programma si intende:

- consentire alle aziende avicole di continuare l’attivita’ produttiva mediante l’adeguamento delle strutture alle misure per la biosicurezza disposte con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 10 ottobre 2005;

- erogare agli allevatori, nella misura prevista dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato in agricoltura, un contributo sui costi sostenuti negli allevamenti per realizzare la pavimentazione in cemento o materiale lavabile ritenuto idoneo dall’autorità sanitaria competente.

1. Finalità

Con il presente provvedimento si intende sostenere gli allevamenti avicoli colpiti dalla crisi dovuta all’influenza aviaria. La Regione Piemonte predispone gli interventi per realizzare le misure di profilassi dell’influenza aviaria emanate in seguito allo stato di preallarme epidemiologico dell’autunno 2005.

Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute per la realizzazione di pavimentazione in cemento o materiale lavabile dei locali di allevamento.

2. Beneficiari

Le imprese avicole i cui allevamenti ricadono nel territorio regionale e interessate dall’ Ordinanza del Ministero della salute del 10 ottobre 2005.

3. Entità degli aiuti

Concessione di un contributo in conto capitale fino al 40 % - ovvero fino al 50% nelle zone svantaggiate - per le spese sostenute per gli interventi indicati al punto 1).

Qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall’insediamento, i massimali possono essere elevati, rispettivamente, fino al 45% ed al 55%, compatibilmente con quanto previsto dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato in agricoltura. Per la definizione di “zone svantaggiate ” e di “giovani agricoltori” vale quanto indicato dal Piano di sviluppo rurale 2000-2006 del Piemonte.

E’ stabilito inoltre un massimale di 75.000 euro di contributo per beneficiario.

Qualora la disponibilita’ finanziaria assegnata dal programma nazionale risulti insufficiente questo limite potra’ essere ridotto.

L’intervento va considerato come supporto al programma sanitario di profilassi attivato per l’influenza aviaria di cui all’Ordinanza del Ministero della salute del 10 ottobre 2005.

I contributi spettanti ai beneficiari sono calcolati in base ai metri quadri di pavimentazione realizzati in osservanza dell’ordinanza sanitaria ed erogati sulla base dei seguenti elementi:

1) fatture delle spese sostenute per la realizzazione di pavimenti in cemento o materiale lavabile ritenuto idoneo dall’autorità sanitaria competente, con contributo erogabile in base al prezziario regionale in vigore;

2) opere realizzate in economia per la pavimentazione in cemento o materiale lavabile ritenuto idoneo dall’autorità sanitaria competente, con contributo erogabile in base al prezziario regionale. Per la rendicontazione vale quanto previsto dalla Misura A del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 del Piemonte.

4. Procedure

i) Presentazione delle domande

I titolari degli allevamenti avicoli oggetto dei provvedimenti emanati dall’autorità sanitaria inoltrano apposita domanda al Settore/Servizio Agricoltura della Provincia competente per territorio, utilizzando il modello cartaceo che sara’ predisposto dall’Assessorato Regionale Agricoltura.

La presentazione delle domande decorre dalla data della Deliberazione di approvazione del presente Programma e terminera’ il 16 ottobre 2006.

I lavori di adeguamento saranno ammissibili a contributo se realizzati in data successiva all’emanazione del provvedimento dell’autorità sanitaria competente. La realizzazione prima dell’approvazione da parte della Provincia avviene a rischio del beneficiario.

ii) Istruttoria

Le Province provvedono alla ricezione delle domande e alla relativa istruttoria.

Alla richiesta di contributo dovrà essere allegata la prescrizione dell’autorità sanitaria e l’entità della pavimentazione da realizzare.

La richiesta di eventuale documentazione integrativa sospende i termini dell’istruttoria.

Le integrazioni eventualmente necessarie, devono essere fornite entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza della domanda.

iii) Approvazione delle istanze

Sulla base dell’istruttoria le Province determinano gli importi dei contributi concedibili dandone comunicazione alla Direzione Sviluppo dell’agricoltura dell’Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte.

Il riparto fra le Province interessate sarà effettuato sulla base dei fondi disponibili e delle richieste istruite.

Alle Province compete la predisposizione di tutti gli atti inerenti l’impegno dei fondi e la liquidazione dei contributi. La liquidazione è subordinata all’acquisizione della certificazione del Servizio veterinario della ASL competente attestante che l’azienda ha ottemperato alle misure di prevenzione previste dalla Ordinanza del Ministero della salute del 10 ottobre 2005.

Nel caso di risorse insufficienti per far fronte alla totalità delle richieste le Province provvederanno alla riduzione proporzionale dei contributi spettanti agli aventi diritto.

5. Controllo

In fase istruttoria potranno essere effettuati controlli aziendali alle imprese che presentano domanda di contributo.

6. Limiti, divieti e condizioni

Gli interventi oggetto di contributo non dovranno comportare alcun aumento di produzione.

Il contributo è concesso esclusivamente ad aziende in attività alla data di approvazione del presente programma.