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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 29

Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2006, n.27-3424

L. n. 662/1996, L. n. 208/1998. Deliberazione Cipe n. 35/2005, D.G.R. n. 46-2423 del 20.03.2006. Approvazione secondo Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro Difesa del Suolo. Approvazione interventi finanziati con fondi provenienti dalle economie di gestione dell’APQ Difesa del Suolo e criteri di gestione tecnico-amministrativa degli interventi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1.     Di approvare il Secondo Atto Integrativo all’Accordo di programma Quadro “Difesa del Suolo” (suddiviso in Premessa, Articolato, Allegato A: Programma degli interventi ed Allegato B: Relazione tecnica), facente parte integrante della presente deliberazione;

2.     Di approvare l’elenco degli interventi finanziati con i fondi conseguenti alle economie di gestione degli interventi finanziati con la Delibera Cipe n. 36/2002 e precedenti, di cui alla seconda parte dell’Allegato A al Secondo Atto Integrativo all’Accordo di programma Quadro “Difesa del Suolo”, che prevede una spesa complessiva pari ad euro 6.136.258,52 che consente di attivare complessivamente n. 26 interventi dei quali n. 4 finanziati in parte con fondi regionali di cofinanziamento alla delibera Cipe n. 35/2005, e così suddivisi per Direzione di competenza:

   a)     Difesa del Suolo n. 17 interventi; per un ammontare di euro 4.690.000,00

   b)     Economia Montana e Foreste n. 9 interventi; per un ammontare di euro 1.446.258,52

3.     Di delegare l’ing. Carlo Pelassa, attuale responsabile dell’Accordo di Programma principale e del 1° Accordo Integrativo del 21/06/2004, per la definizione e la sottoscrizione del testo finale del presente Accordo Integrativo, apportando eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale, qualora si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione con i Ministeri dell’Economia e Finanze e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.

4.     Di dare atto che il costo complessivo del presente Atto Integrativo ammonta ad euro 13.800.222,05 e che gli interventi interessati risultano 90, ripartiti, tra realizzazione e progettazione, in base alle varie fonti di finanziamento, nella seguente tabella:

5.     Di affidare la gestione tecnico-amministrativa dei n. 90 interventi sopra riassunti, agli Enti Locali (Comuni, Comunità Montane), Consorzi di Bonifica e all’Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po), così come indicato nell’allegato 1 , parte integrante della presente deliberazione.

6.     Di sottoporre tutti i n. 90 interventi a monitoraggio secondo le modalità stabilite dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma del 9 ottobre 2003;

7.     Di demandare al Responsabile dell’Apq il compito di individuare un congruo numero di soggetti attuatori (in base a numero di interventi finanziati, tipo di organizzazione tecnico-amministrativa di cui dispongono), ai quali demandare l’inserimento dei dati per il monitoraggio dei propri interventi secondo quanto prescritto dalla Circolare prot. 32538 del 9/10/2003 del MEF-DpS;

8.     Di dare atto che le schede di intervento citate all’art. 3 dell’Accordo integrativo sono agli atti della Direzione Difesa del Suolo;

9.     Di dare atto che gli appalti dei lavori, oggetto dell’Accordo, dovranno concludersi entro la data indicata su ogni singola scheda (in particolare per i finanziamenti che prevedono anche l’esecuzione di opere strutturali entro la data del 31/12/2008), così come previsto dalla Deliberazione Cipe n. 35/2005, per gli interventi finanziati ai sensi della Legge n. 208/98, pena la decurtazione dei fondi alla Regione Piemonte;

10.     L’Amministrazione proponente dovrà sottoporre, ove prescritto, il progetto alla procedura di cui alla L.R. n. 40/1998 e s.m.i., ovvero dichiararne l’esclusione, secondo le modalità di cui all’art. 10, comma 4, della medesima legge regionale, quando ricorrano le condizioni di cui all’art. 4, comma 6, della L.R. n. 40/98 e s.m.i. anzidetta;

11.     L’Amministrazione proponente, nel caso di interferenza diretta o indiretta con Siti della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e Zone di Protezione Speciale ai sensi della Direttiva 79/409/CEE), dovrà sottoporre preventivamente il progetto preliminare al Settore Pianificazione Aree Protette, per verificare l’assoggettabilità dell’intervento alla procedura di valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. In caso positivo (se l’intervento è soggetto a procedura di valutazione d’incidenza) il progetto preliminare dovrà essere accompagnato da una Relazione di Incidenza, redatta secondo l’art. 6 del DPR n. 120 del 12/03/2003 ed i cui contenuti ed indirizzi sono specificati nell’allegato G al DPR n. 357/97. In alternativa, l’Amministrazione proponente dovrà predisporre il progetto definitivo, da sottoporre alle autorizzazioni e pareri, con allegata la Relazione di Incidenza completa dei contenuti sopra specificati;

12.     La redazione di perizie suppletive sarà autorizzata solo nei limiti e nei casi previsti dall’art. 25 Legge n. 109/94 e s.m.i., ora art 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e, comunque, non dovrà produrre incrementi di spesa a carico della L. n. 208/98, per cui dovrà, se del caso, essere prevista la copertura dei maggiori oneri con fondi di bilancio dell’Ente attuatore;

13.     La ripartizione dei fondi ex art. 18 L. 109/94 e s.m.i. ora art. 92 D.lgs n. 163/2006, sarà riconosciuta all’Ente gestore dell’intervento solo nel caso in cui questi sia dotato di apposito Regolamento redatto ai sensi delle norme sopra richiamate.

14.     Per gli interventi previsti nel presente Accordo, le spese tecniche, comprensive degli incentivi per la progettazione di cui al punto precedente, ma con esclusione di quelle prescritte dal D.Lgs. n. 494/1996 e s.m.i , dovranno essere ricomprese nella quota di spese generali riconosciute, quale contributo ai soggetti attuatori, nella misura massima del 10% dell’importo dei lavori a base d’asta comprensivo degli oneri per la sicurezza.

15.     Per accelerare la realizzazione dei lavori e nel contempo agevolare gli Enti gestori degli interventi, il trasferimento dei fondi, a favore degli Enti attuatori delle opere o dei progetti finanziati ai sensi della Legge n. 208/98 e con le economie della Deliberazione Cipe 36/2002 e precedenti, avverrà, avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 4 dell’Accordo Integrativo, secondo le seguenti modalità:

a)     L’acconto del 10% della somma finanziata sarà erogata in due rate, la prima, pari al 3,33% dell’importo finanziato, all’atto della concessione del contributo, non appena disposto il primo trasferimento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze; la seconda rata, pari al 6,67% dell’importo finanziato, non appena avvenuto il secondo trasferimento da parte del predetto Ministero;

b)     Un ulteriore 20% della somma finanziata non appena avvenuto il terzo trasferimento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

c)     I successivi trasferimenti saranno erogati, in analogia con le modalità vigenti per gli Accordi in corso, a seguito di presentazione di stati d’avanzamento, non inferiori al 10% dell’importo netto dei lavori, sino al raggiungimento del 90% dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta, oneri fiscali compresi e con erogazione della somma restante all’atto della presentazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di e della rendicontazione finale dell’intervento.

d)     Le Direzioni Regionali competenti potranno richiedere agli Enti gestori ogni ulteriore atto o documento ritenuto necessario per l’erogazione dei fondi.

16.     Il trasferimento dei fondi, a favore degli Enti attuatori delle opere finanziate con i fondi regionali, avverrà secondo le seguenti modalità:

a)     Il 30% della somma finanziata sarà erogata in due rate, la prima pari al 10% dell’importo finanziato all’atto della concessione del contributo e la seconda rata pari al 20% dell’importo finanziato a presentazione del contratto d’appalto.

b)     i successivi trasferimenti saranno erogati ai sensi dell’art. 11 della L.R. 18/84 e dell’art. 18 del Regolamento di attuazione della predetta legge regionale, vale a dire: 30% alla presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 30% dei lavori in contratto; ulteriore 30% a presentazione dello stato finale; saldo con l’approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo e quadro economico definitivo delle spese sostenute.

c).     Le Direzioni Regionali competenti potranno richiedere agli Enti gestori ogni ulteriore atto o documento ritenuto necessario per l’erogazione dei fondi.

17.     ll trasferimento dei fondi relativi, invece, alle sole spese di progettazione coperte da finanziamento regionale di quegli interventi che saranno attuati con le successive annualità, e delle spese relative allo studio idraulico programmato, avverrà secondo le seguenti modalità:

a)     50% della somma finanziata alla presentazione del provvedimento che formalizza l’affidamento dell’incarico;

b)     saldo alla presentazione della rendicontazione finale e del progetto definitivo alla Direzione Difesa del Suolo approvato dall’Ente gestore del finanziamento

18.     Di dare atto che con successivo atto amministrativo, non appena intervenuto il trasferimento da parte dello Stato delle somme finanziate con la legge n. 208/98 e previste nell’Accordo per le annualità 2005 e 2006, si provvederà all’accantonamento della relativa spesa.

19.     Di dare atto che con successivo atto amministrativo, non appena sarà stato sottoscritto l’Atto Integrativo, la Regione Piemonte, provvederà, come previsto nella D.G.R. n. 46-2423 del 20/03/2006, ad imputare, su specifico capitolo di spesa del Bilancio regionale, le risorse necessarie all’attuazione degli interventi e delle progettazioni finanziate e/o cofinanziate con fondi regionali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)