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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 29
Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2006, n.27-3424
L. n. 662/1996, L. n. 208/1998. Deliberazione Cipe n. 35/2005, D.G.R. n. 46-2423 del 20.03.2006. Approvazione secondo Atto Integrativo allAccordo di Programma Quadro Difesa del Suolo. Approvazione interventi finanziati con fondi provenienti dalle economie di gestione dellAPQ Difesa del Suolo e criteri di gestione tecnico-amministrativa degli interventi
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
1. Di approvare il Secondo Atto Integrativo allAccordo di programma Quadro Difesa del Suolo (suddiviso in Premessa, Articolato, Allegato A: Programma degli interventi ed Allegato B: Relazione tecnica), facente parte integrante della presente deliberazione;
2. Di approvare lelenco degli interventi finanziati con i fondi conseguenti alle economie di gestione degli interventi finanziati con la Delibera Cipe n. 36/2002 e precedenti, di cui alla seconda parte dellAllegato A al Secondo Atto Integrativo allAccordo di programma Quadro Difesa del Suolo, che prevede una spesa complessiva pari ad euro 6.136.258,52 che consente di attivare complessivamente n. 26 interventi dei quali n. 4 finanziati in parte con fondi regionali di cofinanziamento alla delibera Cipe n. 35/2005, e così suddivisi per Direzione di competenza:
a) Difesa del Suolo n. 17 interventi; per un ammontare di euro 4.690.000,00
b) Economia Montana e Foreste n. 9 interventi; per un ammontare di euro 1.446.258,52
3. Di delegare ling. Carlo Pelassa, attuale responsabile dellAccordo di Programma principale e del 1° Accordo Integrativo del 21/06/2004, per la definizione e la sottoscrizione del testo finale del presente Accordo Integrativo, apportando eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale, qualora si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione con i Ministeri dellEconomia e Finanze e dellAmbiente e della Tutela del Territorio.
4. Di dare atto che il costo complessivo del presente Atto Integrativo ammonta ad euro 13.800.222,05 e che gli interventi interessati risultano 90, ripartiti, tra realizzazione e progettazione, in base alle varie fonti di finanziamento, nella seguente tabella:
5. Di affidare la gestione tecnico-amministrativa dei n. 90 interventi sopra riassunti, agli Enti Locali (Comuni, Comunità Montane), Consorzi di Bonifica e allAgenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po), così come indicato nellallegato 1 , parte integrante della presente deliberazione.
6. Di sottoporre tutti i n. 90 interventi a monitoraggio secondo le modalità stabilite dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma del 9 ottobre 2003;
7. Di demandare al Responsabile dellApq il compito di individuare un congruo numero di soggetti attuatori (in base a numero di interventi finanziati, tipo di organizzazione tecnico-amministrativa di cui dispongono), ai quali demandare linserimento dei dati per il monitoraggio dei propri interventi secondo quanto prescritto dalla Circolare prot. 32538 del 9/10/2003 del MEF-DpS;
8. Di dare atto che le schede di intervento citate allart. 3 dellAccordo integrativo sono agli atti della Direzione Difesa del Suolo;
9. Di dare atto che gli appalti dei lavori, oggetto dellAccordo, dovranno concludersi entro la data indicata su ogni singola scheda (in particolare per i finanziamenti che prevedono anche lesecuzione di opere strutturali entro la data del 31/12/2008), così come previsto dalla Deliberazione Cipe n. 35/2005, per gli interventi finanziati ai sensi della Legge n. 208/98, pena la decurtazione dei fondi alla Regione Piemonte;
10. LAmministrazione proponente dovrà sottoporre, ove prescritto, il progetto alla procedura di cui alla L.R. n. 40/1998 e s.m.i., ovvero dichiararne lesclusione, secondo le modalità di cui allart. 10, comma 4, della medesima legge regionale, quando ricorrano le condizioni di cui allart. 4, comma 6, della L.R. n. 40/98 e s.m.i. anzidetta;
11. LAmministrazione proponente, nel caso di interferenza diretta o indiretta con Siti della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e Zone di Protezione Speciale ai sensi della Direttiva 79/409/CEE), dovrà sottoporre preventivamente il progetto preliminare al Settore Pianificazione Aree Protette, per verificare lassoggettabilità dellintervento alla procedura di valutazione dincidenza ai sensi dellarticolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. In caso positivo (se lintervento è soggetto a procedura di valutazione dincidenza) il progetto preliminare dovrà essere accompagnato da una Relazione di Incidenza, redatta secondo lart. 6 del DPR n. 120 del 12/03/2003 ed i cui contenuti ed indirizzi sono specificati nellallegato G al DPR n. 357/97. In alternativa, lAmministrazione proponente dovrà predisporre il progetto definitivo, da sottoporre alle autorizzazioni e pareri, con allegata la Relazione di Incidenza completa dei contenuti sopra specificati;
12. La redazione di perizie suppletive sarà autorizzata solo nei limiti e nei casi previsti dallart. 25 Legge n. 109/94 e s.m.i., ora art 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e, comunque, non dovrà produrre incrementi di spesa a carico della L. n. 208/98, per cui dovrà, se del caso, essere prevista la copertura dei maggiori oneri con fondi di bilancio dellEnte attuatore;
13. La ripartizione dei fondi ex art. 18 L. 109/94 e s.m.i. ora art. 92 D.lgs n. 163/2006, sarà riconosciuta allEnte gestore dellintervento solo nel caso in cui questi sia dotato di apposito Regolamento redatto ai sensi delle norme sopra richiamate.
14. Per gli interventi previsti nel presente Accordo, le spese tecniche, comprensive degli incentivi per la progettazione di cui al punto precedente, ma con esclusione di quelle prescritte dal D.Lgs. n. 494/1996 e s.m.i , dovranno essere ricomprese nella quota di spese generali riconosciute, quale contributo ai soggetti attuatori, nella misura massima del 10% dellimporto dei lavori a base dasta comprensivo degli oneri per la sicurezza.
15. Per accelerare la realizzazione dei lavori e nel contempo agevolare gli Enti gestori degli interventi, il trasferimento dei fondi, a favore degli Enti attuatori delle opere o dei progetti finanziati ai sensi della Legge n. 208/98 e con le economie della Deliberazione Cipe 36/2002 e precedenti, avverrà, avuto riguardo a quanto disposto dallart. 4 dellAccordo Integrativo, secondo le seguenti modalità:
a) Lacconto del 10% della somma finanziata sarà erogata in due rate, la prima, pari al 3,33% dellimporto finanziato, allatto della concessione del contributo, non appena disposto il primo trasferimento da parte del Ministero dellEconomia e delle Finanze; la seconda rata, pari al 6,67% dellimporto finanziato, non appena avvenuto il secondo trasferimento da parte del predetto Ministero;
b) Un ulteriore 20% della somma finanziata non appena avvenuto il terzo trasferimento da parte del Ministero dellEconomia e delle Finanze;
c) I successivi trasferimenti saranno erogati, in analogia con le modalità vigenti per gli Accordi in corso, a seguito di presentazione di stati davanzamento, non inferiori al 10% dellimporto netto dei lavori, sino al raggiungimento del 90% dellimporto dei lavori al netto del ribasso dasta, oneri fiscali compresi e con erogazione della somma restante allatto della presentazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di e della rendicontazione finale dellintervento.
d) Le Direzioni Regionali competenti potranno richiedere agli Enti gestori ogni ulteriore atto o documento ritenuto necessario per lerogazione dei fondi.
16. Il trasferimento dei fondi, a favore degli Enti attuatori delle opere finanziate con i fondi regionali, avverrà secondo le seguenti modalità:
a) Il 30% della somma finanziata sarà erogata in due rate, la prima pari al 10% dellimporto finanziato allatto della concessione del contributo e la seconda rata pari al 20% dellimporto finanziato a presentazione del contratto dappalto.
b) i successivi trasferimenti saranno erogati ai sensi dellart. 11 della L.R. 18/84 e dellart. 18 del Regolamento di attuazione della predetta legge regionale, vale a dire: 30% alla presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 30% dei lavori in contratto; ulteriore 30% a presentazione dello stato finale; saldo con lapprovazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo e quadro economico definitivo delle spese sostenute.
c). Le Direzioni Regionali competenti potranno richiedere agli Enti gestori ogni ulteriore atto o documento ritenuto necessario per lerogazione dei fondi.
17. ll trasferimento dei fondi relativi, invece, alle sole spese di progettazione coperte da finanziamento regionale di quegli interventi che saranno attuati con le successive annualità, e delle spese relative allo studio idraulico programmato, avverrà secondo le seguenti modalità:
a) 50% della somma finanziata alla presentazione del provvedimento che formalizza laffidamento dellincarico;
b) saldo alla presentazione della rendicontazione finale e del progetto definitivo alla Direzione Difesa del Suolo approvato dallEnte gestore del finanziamento
18. Di dare atto che con successivo atto amministrativo, non appena intervenuto il trasferimento da parte dello Stato delle somme finanziate con la legge n. 208/98 e previste nellAccordo per le annualità 2005 e 2006, si provvederà allaccantonamento della relativa spesa.
19. Di dare atto che con successivo atto amministrativo, non appena sarà stato sottoscritto lAtto Integrativo, la Regione Piemonte, provvederà, come previsto nella D.G.R. n. 46-2423 del 20/03/2006, ad imputare, su specifico capitolo di spesa del Bilancio regionale, le risorse necessarie allattuazione degli interventi e delle progettazioni finanziate e/o cofinanziate con fondi regionali.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)