Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 2

Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 29

Deliberazione della Giunta Regionale 11 luglio 2006, n. 30-3354

Rettifica delle linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio di cui all’art. 3, comma 3, lettera a), della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52

A Relazione dell’Assessore De Ruggiero:

Vista la “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 26 ottobre 1995, n. 447, che assegna alle Regioni il compito di stabilire i criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione acustica del proprio territorio;

visto l’art. 3 della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52, “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”, che attribuisce alla Giunta Regionale l’emanazione dei suddetti criteri;

richiamata la propria deliberazione n. 85-3802 del giorno 6 agosto 2001 recante ”L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio”;

visti i pronunciamenti del TAR Piemonte che, con le sentenze n. 3966, n. 3969 e n. 3971 del giorno 13 dicembre 2005, ha ritenuto le Linee guida regionali non conformi alla fonte legislativa nel penultimo capoverso delle loro premesse, e con la sentenza n. 3971, ha rilevato tale non conformità anche nella seconda frase del punto 2.6;

rilevato che entrambi i punti censurati riguardano il divieto di porre in contatto diretto aree di classe acustica non contigua e che il TAR ha ritenuto che le espressioni utilizzate dalle Linee guida in tali punti fossero interpretabili come una generale facoltà di deroga al suddetto divieto, il quale è peraltro stabilito dalle leggi in materia, sia nazionale, sia regionale;

considerato che in realtà non risponde alla volontà della Regione consentire più ampie deroghe rispetto ai vincoli stabiliti dalle suddette leggi;

ravvisata comunque la necessità di ottemperare al giudicato, mediante apposizione delle seguenti modifiche alle Linee guida regionali:

-     al punto 1 (Premessa), quarto capoverso, sostituire la frase:

    “Nei casi in cui si renda necessario, al fine di tutelare preesistenti destinazioni d’uso in aree già urbanizzate, è lasciata la possibilità di adiacenza di zone appartenenti a classi non contigue, con adozione di piano di risanamento così come stabilito dagli artt. 6 e 8 della L.R. stessa.”

    con la seguente: “Qualora nell’individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d’uso, si prevede l’adozione dei piani di risanamento così come stabilito dagli artt. 6 e 8 della L.R. stessa ”;

-     al punto 2.6, primo capoverso eliminare la frase:

    “Tale divieto è limitato al caso in cui non vi siano preesistenti destinazioni d’uso che giustifichino l’accostamento critico, ossia tra aree che non siano urbanizzate o completamente urbanizzate al momento della redazione del piano di zonizzazione acustica”;

-     al punto 2.6 secondo capoverso inserire, dopo le parole: “tra aree non urbanizzate” le seguenti: “o non completamente urbanizzate”;

vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

vista la legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”;

la Giunta Regionale, con votazione unanime, espressa nei modi di legge,

delibera

- di apportare le seguenti modifiche alle Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio comunale, emanate ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera a) della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 con propria deliberazione n. 85-3802 del giorno 6 agosto 2001:

-     al punto 1 (Premessa), quarto capoverso, sostituire la frase:

    “Nei casi in cui si renda necessario, al fine di tutelare preesistenti destinazioni d’uso in aree già urbanizzate, è lasciata la possibilità di adiacenza di zone appartenenti a classi non contigue, con adozione di piano di risanamento così come stabilito dagli artt. 6 e 8 della L.R. stessa.”

    con la seguente: “Qualora nell’individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d’uso, si prevede l’adozione dei piani di risanamento così come stabilito dagli artt. 6 e 8 della L.R. stessa ”;

-     al punto 2.6, primo capoverso eliminare la frase:

    “Tale divieto è limitato al caso in cui non vi siano preesistenti destinazioni d’uso che giustifichino l’accostamento critico, ossia tra aree che non siano urbanizzate o completamente urbanizzate al momento della redazione del piano di zonizzazione acustica”;

-     al punto 2.6 secondo capoverso inserire, dopo le parole: “tra aree non urbanizzate” le seguenti: “o non completamente urbanizzate”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)