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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 29

Codice 25.3
D.D. 17 febbraio 2006, n. 252

R.D. 523/1904 e L.R. 12/2004. Autorizzazione idraulica n. 07/06 per la demolizione della palazzina ex autorimessa collocata sulla copertura di un tratto del fiume Dora Riparia in Torino, tra la Via Livorno ed il ponte ferroviario della Torino-Milano. Rchiedente: Societa’Cimi-Montubi S.p.A. Pertinenza idraulica. Concessione TO/Co/1208

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, ed ai fini della gestione del demanio idrico, ai sensi della l.r. 12/2004, la Società Cimi - Montubi S.p.A. all’esecuzione degli interventi di cui in premessa, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. le operazioni di demolizione dovranno essere svolte nel rispetto del progetto agli atti, con i dovuti accorgimenti che il caso richiede, procedendo, dall’alto verso il basso, prima al completo allontanamento del materiale di rifiuto e delle parti mobili (serramenti), successivamente alla distruzione delle tamponature, alla comminuzione puntuale in opera delle parti strutturali orizzontali e verticali in modo da alleggerirle il più possibile, prima del cedimento e alla rimozione delle conseguenti macerie; dovrà essere prestata particolare cautela a non lasciare collassare importanti porzioni strutturali che, nel crollo, potrebbero recare danno ;

2. in ordine alla collocazione e movimentazione delle macchine operatrici pesanti (escavatori cingolati attrezzati con pinze oleodinamiche), non avendo la Società richiedente prodotto specifiche verifiche statiche, pur dando atto che l’area dell’intervento è stata progettata ed assoggettata a notevoli carichi d’esercizio, al fine di prevenire danni alle opere non interessate dalle demolizioni, si fa divieto del posizionamento delle stesse sia sulla copertura sia sui margini laterali dei muri di sponda per una distanza minima di m. 6,00 dalla spalla sinistra e di m. 7,00 dalla spalla destra, adottando idonee cautele ed opportuni accorgimenti per la ripartizione dei carichi agenti;

3. è fatto divieto di deposito dei rifiuti e del materiale di risulta delle demolizioni sulla copertura del corso d’acqua e per un distanza minima dal ciglio di sponda di m. 10,00 ;

4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente sistemate a regola d’arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. durante l’esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua; i rifiuti presenti all’interno del fabbricato dovranno essere smaltiti in ossequio alle vigenti leggi in materia;

6. i lavori in argomento dovranno essere ultimati entro il termine di mesi tre, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze ;

7. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento;

8. l’autorizzazione si intende rilasciata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla conduzione dei lavori e alla stabilità dei manufatti non interessati dalle demolizioni (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua;

9. dovrà essere trasmessa via fax, a questo Settore, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; al termine delle operazioni previste, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni del presente atto;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente provvedimento;

11. prima dell’inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi