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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 29

Codice 25.9
D.D. 1 febbraio 2006, n. 156

Ditta: Soc. S.A.V. s.p.a. Societa’ Alberghi Verbania s.p.a. Nulla osta ai soli fini idraulici per l’installazione di n. 2 pompe a ridosso dell’area individuata con il mapp. 100 Fg. 84 del N.C.T. in Comune di Verbania (VB) sul Lago Maggiore

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che alla Sig.ra Rosanna Ripamonti Zuccari in qualità di Legale Rappresentante della Soc. S.A.V. S.p.A. Società Alberghi Verbania S.p.A. , possa essere rilasciata l’autorizzazione per l’installazione a lago di n. 2 pompe a ridosso dell’area individuata con il mapp. 100 Fg. 84 del N.C.T. in Comune di Verbania (VB) sul Lago Maggiore.

Il progetto prevede l’installazione a lago di n. 2 pompe per la captazione dell’acqua da utilizzarsi a scopo antincendio, raffreddamento impianto aria condizionata e irrigazione aree a prato che dovranno essere poste nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da quest’Ufficio, vengono restituiti al richiedente, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) il posizionamento delle pompe in oggetto dovrà essere effettuato in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

2) la Sig.ra Rosanna Ripamonti Zuccari è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

3) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (autorizzazioni comunali, autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e dal Commissariato Italiano per la Convenzione Italo Svizzera sulla pesca.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole