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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 29
Codice 25.9
D.D. 1 febbraio 2006, n. 155
Ditta: Villa Rusconi-Clerici. Nulla osta ai soli fini idraulici per i lavori di dragaggio della darsena censita al N.C.E.U. mappale n. 57 del Fg. 52. Lago Maggiore - Comune di Verbania
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
che al Dott. Ing. Arch. Francesco Rusconi-Clerici comproprietario della Villa Rusconi-Clerici, possa essere rilasciata lautorizzazione per i lavori di dragaggio della darsena censita al N.C.E.U. al mappale n. 57 del Fg. 52 sul Lago Maggiore in Comune di Verbania;
Le opere consistenti nel dragaggio del fondo lacuale allinterno della darsena dovranno essere realizzate nella posizione e secondo le modalità presentate ed illustrate nei disegni allegati allistanza in questione che, debitamente vistato da questUfficio, viene restituito al richiedente, subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni:
1) il dragaggio del fondale dovrà essere realizzato in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, previa preventiva verifica delle fondazioni dei manufatti esistenti al fine di evitarne il danneggiamento, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dallesecuzione delle opere stesse;
2) lesecuzione dellintervento e lo smaltimento del materiale dovrà avvenire nel rispetto di eventuali prescrizioni poste dal Commissariato Italiano per la Convenzione Italo Svizzera sulla pesca ed altri Enti competenti in merito;
3) il richiedente è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne lAmministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dallesercizio del presente nulla osta;
4) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e lesercizio dellOpera regolatrice dellinvaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dellacqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche dintesa con il Governo Svizzero.
Il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (autorizzazioni comunali, autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e dal Commissariato Italiano per la Convenzione Italo Svizzera sulla pesca.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole