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Bollettino Ufficiale n. 29 del 20 / 07 / 2006

Codice 25.6
D.D. 16 gennaio 2006, n. 50

Proroga termini autorizzazione idraulica DD. n. 26/25.6 del 14/01/2005 per la realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione di un attraversamento carrabile sul Rio Gironda II in comune di Peveragno - Richiedente: Sig. GIORGIS Bernardino -

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai fini idraulici, la proroga di anni 1 (uno) del termine per l’esecuzione dei lavori indicato nella Determinazione Dirigenziale n° 26/25.06 del 14/01/2005 e rilasciata dallo scrivente Settore.

I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati alla precedente autorizzazione, senza alcuna modificazione,e dovranno rispettare tutti i contenuti prescrittivi dell’originaria autorizzazione.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.

La presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.).

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo