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Bollettino Ufficiale n. 29 del 20 / 07 / 2006

Codice 25.9
D.D. 12 gennaio 2006, n. 31

Ditta: Comune di Verbania. Nulla osta ai soli fini idraulici per i lavori di dragaggio dell’ingresso del porticciolo di Suna. Lago Maggiore - Comune di Verbania

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

che al Comune di Verbania possa essere rilasciata l’autorizzazione per i lavori di dragaggio dell’ingresso del porticciolo di Suna sul Lago Maggiore in Comune di Verbania;

Le opere consistono del dragaggio di una porzione del fondo lacuale nei pressi dell’ingresso al fine di consentire l’accesso anche in condizioni di lago particolarmente basso, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) le opere incidenti sulla stabilità dei manufatti dovranno essere poste in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

2) il dragaggio del fondale dovrà essere realizzato in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, previa preventiva verifica delle fondazioni dei manufatti esistenti al fine di evitarne il danneggiamento, restando a carico dell’Amministrazione Comunale ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

3) l’esecuzione dell’intervento e lo smaltimento del materiale dovrà avvenire nel rispetto di eventuali prescrizioni poste dal Commissariato Italiano per la Convenzione Italo Svizzera sulla pesca ed altri Enti competenti in merito;

4) il comune di Verbania è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

5) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (autorizzazioni comunali, autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e dal Commissariato Italiano per la Convenzione Italo Svizzera sulla pesca.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole