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Bollettino Ufficiale n. 29 del 20 / 07 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 26 giugno 2006, n. 45-3250

Art. 16, comma 5, l.r. 4 settembre 1996, n. 70. Autorizzazione all’ATC CN 4, Alba - Dogliani, ad istituire e rinnovare aree a caccia specifica (ACS) nel territorio di competenza

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di autorizzare l’ATC CN 4, per quanto sopra specificato, limitatamente alle stagioni venatorie 2006/2007 e 2007/2008, ad istituire e rinnovare le ACS di seguito indicate:

ACS Rinnovate

- Torre Barbaresco di circa Ha 160, nei comuni di Barbaresco e Neive;

ACS Nuova Istituzione

- S.Luigi di complessivi Ha 561, in comune di Dogliani;

- Gombe di Ha 100, in comune di Dogliani;

- Bossola-Bruni di circa 518 Ha, in comune di Murazzano;

- Gagliassi avente superficie di circa 409 Ha, nei comuni di Roddino, Serralunga e Monforte;

- San Michele di circa 462 Ha, nei comuni di Arguello e Cerreto Langhe;

- San Cristoforo di circa 605 Ha, nei comuni di Neive e Barbaresco.

Il perimetro delle ACS, di cui si autorizza il rinnovo o l’istituzione con il presente provvedimento, deve essere delimitato, a cura dell’ATC CN4, da apposite tabelle, contenenti denominazione, tipo di zona e le indicazioni dell’articolo di legge regionale di riferimento.

L’attività venatoria nelle ACS in parola è disciplinata dal Regolamento di fruizione approvato dal Comitato di gestione dell’ATC CN 4 ed allegato alle D.G.R. n. 21-10410 del 15.9.2003 e n. 16-13120 del 26.7.2004, come modificato dalla D.G.R. n. 51-588 del 25.7.2005.

Le suddette ACS sono finalizzate alla tutela ed all’incremento delle specie lepre comune (Lepus europaeus), fagiano (Phasianus colchicus), starna (Perdix perdix) e pernice rossa (Alectoris rufa) in esse presenti. A tal fine nelle suddette ACS l’attività venatoria è rivolta esclusivamente alle specie cinghiale (Sus scrofa) volpe (Vulpes vulpes), capriolo (Capreolus capreolus), muflone (Ovis musimon) e corvidi. Il prelievo di muflone e capriolo avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni in ordine al prelievo selettivo degli ungulati. Sono comunque fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 29 della l.r. 70/96 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000.

L’eventuale rinnovo delle ACS in argomento, al termine della validità delle stesse, è subordinato alla valutazione positiva dei risultati conseguiti in ordine alla salvaguardia ed incremento delle specie oggetto di tutela nonché al contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)