Bollettino Ufficiale n. 29 del 20 / 07 / 2006
ANNUNCI LEGALI
Comune di Poirino (Torino)
Deliberazione C.C. n. 41 del 29/06/2006 Regolamento edilizio comunale. Modifiche allart. 2"
Il Consiglio Comunale con atto n. 41 in data 29 giugno 2006 ha approvato la proposta di deliberazione relativa a: Regolamento edilizio comunale. Modifiche allart. 2".
(omissis)
deliberi
1) Di modificare, ai sensi dellart.4 comma 3 della L.R.19/99, i commi 3, 5, 6, 8 e 10 dell articolo 2 del vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/09/2005, sostituendoli con il testo che si allega al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale.
2) Di riapprovare lart.2 del Regolamento Edilizio Comunale a seguito delle variazioni apportate.
3) Di dichiarare la conformità del Regolamento così modificato a quanto disposto dal Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. n. 548-9691 in data 29/07/1999.
4) Di incaricare lufficio tecnico comunale affinché la presente deliberazione, divenuta esecutiva, sia pubblicata per estratto sul B.U.R. e trasmessa, unitamente al regolamento edilizio approvato, alla Regione Piemonte per lapprovazione di competenza da parte della Giunta Regionale.
5) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.
(omissis)
Poirino, 11 luglio 2006
Il Responsabile Ripartizione Tecnica
P. Becchio
Comune di Quinto Vercellese (Vercelli)
Estratto deliberazione C.C. n. 20 del 26.06.2006 Modifica al Regolamento Edilizio Comunale
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
1) di approvare ai sensi dellart. 3, comma 10, della L.R. 19/99, le seguenti modifiche da apportare al testo dellart. 2 del regolamento Edilizio Comunale vigente sostituendolo con il seguente:
Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia
1. La Commissione Edilizia è lorgano tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta da 4 (quattro) componenti eletti dal Consiglio Comunale e scelti tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3.
3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi allesercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e/o dimostrabile esperienza nelle materie attinenti allarchitettura, allurbanistica, allattività edilizia, allambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli.
4. Il Presidente della Commissione, su proposta del Sindaco, viene designato e/o revocato dal Consiglio Comunale tra i membri eletti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assumerà le funzioni il componente presente più anziano di età.
5. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, ladottante e ladottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione, non possono altresì far parte della Commissione il Sindaco, che ha facoltà di presenziare alle sedute senza diritto di voto, ed i membri della Giunta e del Consiglio Comunale.
6. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che lha eletta: pertanto, al momento dellinsediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
7. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.
8. I componenti della Commissione decadono:
a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 5;
b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
9. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.
10. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
(omissis)