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Bollettino Ufficiale n. 29 del 20 / 07 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Greggio (Vercelli)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.06.2006 “Modifica al Regolamento Edilizio Comunale”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

(omissis)

1) di approvare ai sensi dell’art. 3, comma 10, della L.R. 19/99, le modifiche al testo dell’art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale vigente sostituendolo con il seguente:

Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio che la presiede, e da 4 (quattro) componenti eletti dal Consiglio Comunale scelti tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, assumerà le funzioni il componente presente più anziano di età.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; in conformità al disposto della Legge Regionale 3 aprile 1989 n. 20, art.14, 1° comma, uno dei componenti della Commissione Edilizia deve essere un architetto di specifica competenza e provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione, non possono altresì far parte della Commissione il Sindaco, che ha facoltà di presenziare ai lavori senza diritto di voto, e i membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l’ha eletta: pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

(omissis)