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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 28

Codice 32.1
D.D. 10 luglio 2006, n. 160

L.R. 10/2003 “Esercizio del diritto alla libera scelta educativa ”. Anno scolastico 2005/2006. Bando di cui alla determinazione n. 258 del 7.11.2005. Risultanze istruttorie domande totalmente o parzialmente non ammesse a contributo

Vista la legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 “Esercizio del diritto alla libera scelta educativa” ed il relativo Regolamento di attuazione n. 7/R del 17 ottobre 2005;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 28-1139 del 17 ottobre 2005, con la quale è stato dato mandato al Direttore della Direzione Regionale Cultura ed Istruzione di emanare il Bando contenente le modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa per l’anno scolastico 2005/2006, in attuazione dell’art. 7 del citato regolamento";

Visto il bando ‘Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa - anno scolastico 2005/2006" approvato con determinazione n. 258 del 7 novembre 2005;

Considerato che il bando precitato prevede la pubblicazione della graduatoria delle domande ammesse al contributo regionale sul sito della Regione Piemonte e la comunicazione scritta individuale ai richiedenti inclusi in tale elenco;

Ritenuto, ai fini della massima trasparenza amministrativa dell’attività istruttoria, di dare comunicazione scritta individuale anche ai richiedenti con domande e/o allegati di attestazione non ammesse al contributo regionale indicandone i motivi;

Considerato che sono pervenute complessivamente n. 14.250 domande con allegate 16.492 schede di attestazione per ogni figlio/studente per cui è stato richiesto il contributo regionale;

Rilevato che 137 domande sono risultate doppie 4 triple ed una è stata inviata quattro volte e che pertanto le istanze effettive, scorporate quelle inviate più volte, risultano essere 14.102;

Considerato che, sulla base della normativa regionale e del bando precitati, risultano motivi di irricevibilità e di inammissibilità delle domande riconducibili alle tipologie seguenti:

- spedizione oltre il termine perentorio del 10 gennaio 2006

- soggetto non titolato a richiedere il contributo o a fruire del beneficio ai sensi della normativa e del bando regionale

- non residenza nella Regione Piemonte

- scuola frequentata non rientrante tra quelle ammesse o non identificabile ai sensi della normativa e del bando regionale

- spese scolastiche indicate nella richiesta, anche a seguito di riscontro con le scuole, non ammissibili ai sensi della normativa e del bando regionale

- indicatore della situazione reddituale superiore a euro 25.000,00

- percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili sull’indicatore della situazione reddituale non superiore al 2 per cento per i richiedenti con indicatore della situazione reddituale superiore a euro 7.600,00

- contributo erogabile per nucleo familiare inferiore a euro 25,00 ai sensi della normativa e del bando regionale;

Vista la determinazione dirigenziale n. 147 del 4 luglio 2006 con la quale è stata approvata la graduatoria, sotto forma di elenco, delle n. 12.026 domande ammesse a contributo;

Rilevato che n. 422 domande, pur essendo ricevibili, sono risultate incomplete sotto il profilo formale e necessitano pertanto di un supplemento di istruttoria;

Ciò premesso, esperito l’esame delle domande pervenute, scorporate dall’elenco le 148 domande inviate più volte, le 12.026 domande giudicate ammissibili e le 422 domande che restano sospese per supplemento di istruttoria, sono risultate n. 1.654 domande irricevibili o totalmente inammissibili al contributo regionale per i motivi indicati nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente determinazione, e n. 42 domande contenenti più allegati, che sono state giudicate parzialmente inammissibili al contributo regionale, per i motivi indicati nell’Allegato 2 che costituisce parte integrante della presente determinazione;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dell’elenco delle istanze totalmente non ammesse a contributo e di quelle parzialmente non ammesse

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (e s.m.i.) (artt. 4 “indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità” e 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”);

visto l’art. 23 della l.r. n. 51/1997 “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale”;

Visti l’articolo 6 della legge 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la l.r. n. 10/2003 “Esercizio del diritto alla libera scelta educativa”;

determina

di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, gli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante della presente determinazione, contenenti l’elenco delle 1.654 domande irricevibili o totalmente non ammesse al contributo regionale (allegato 1) e l’elenco delle 42 domande parzialmente non ammesse al contributo regionale (allegato 2), per i motivi indicati nei medesimi allegati e rinviando, per quanto concerne le istanze accoglibili contenute nelle domande parzialmente ammesse di cui all’allegato 2, agli elenchi approvati con determinazione dirigenziale n. 147 del 4.7.2006.

Avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di avvenuta notificazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione .

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore Regionale
Rita Marchiori

Allegato