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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 28

Codice 32.1
D.D. 10 luglio 2006, n. 159

L.R. 10/2003 “Esercizio del diritto alla libera scelta educativa ”. Anno scolastico 2005/2006. Approvazione elenco delle domande che necessitano di un supplemento di istruttoria

Vista la legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 “Esercizio del diritto alla libera scelta educativa” ed il relativo Regolamento di attuazione n. 7/R del 17 ottobre 2005;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 28-1139 del 17 ottobre 2005, con la quale è stato dato mandato al Direttore della Direzione Regionale Cultura ed Istruzione di emanare il Bando contenente le modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa per l’anno scolastico 2005/2006, in attuazione dell’art. 7 del citato regolamento";

Visto il bando ‘Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa - anno scolastico 2005/2006" approvato con determinazione n. 258 del 7 novembre 2005;

Considerato che sono pervenute complessivamente n. 14.250 domande con allegate 16.492 schede di attestazione per ogni figlio/studente per cui è stato richiesto il contributo regionale;

Rilevato che n. 422 domande, pur essendo ricevibili, sono risultate incomplete per carenze formali nella loro compilazione;

Considerati i principi di buon andamento e proporzionalità, sanciti dall’art. 97 della Cost., così come recentemente interpretati dalla copiosa giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, i quali impongono all’Amministrazione Pubblica di agire nel modo più adeguato possibile nel perseguimento dell’interesse della collettività;

Considerato che l’accoglimento delle istanze incomplete per le dette carenze nella compilazione e/o nelle allegazioni documentali non comporta alcun pregiudizio ai beneficiari già individuati nella graduatoria approvata con la determinazione dirigenziale n. 147 del 4.7.2006, attesa la disponibilità finanziaria;

Ritenuto di consentire ai richiedenti di cui all’allegato elenco, l’integrazione della documentazione mancante per le carenze formali sottoriportate, da trasmettere a questa Amministrazione entro il termine perentorio del 15 settembre 2006:

- firma del richiedente

- indicazione relativa al reddito imponibile dei componenti del nucleo famigliare

- allegato di attestazione delle spese sostenute

- indicazione delle spese ammissibili

- timbro e della firma della scuola frequentata

- fotocopia di un documento d’identità del richiedente

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (e s.m.i.) (artt. 4 “indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità” e 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”);

visto l’art. 23 della l.r. n. 51/1997 “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale”;

visti l’art. 6 della legge 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

vista la l.r. n. 10/2003 “Esercizio del diritto alla libera scelta educativa”;

determina

per le motivazioni in premessa indicate, a tutti i richiedenti di cui all’allegato elenco che, nei termini previsti dal bando, hanno inoltrato domande nelle quali sono state riscontrate le seguenti carenze di compilazione e/o di allegazione documentale:

- mancanza della firma del richiedente

- mancanza dell’indicazione relativa al reddito imponibile dei componenti del nucleo famigliare

- mancanza dell’allegato di attestazione delle spese sostenute

- mancanza dell’indicazione delle spese ammissibili

- mancanza del timbro e della firma della scuola frequentata

- mancanza della fotocopia di un documento d’identità del richiedente

è assegnato termine fino al 15 settembre 2006 per l’integrazione delle domande stesse.

Tale termine è da considerarsi perentorio.

Le domande che dopo tale data risulteranno ancora mancanti di uno degli elementi sopra riportati saranno dichiarate inammissibili.

Ricevute le integrazioni richieste, gli Uffici regionali procederanno alla verifica della sussistenza, in capo ai richiedenti, dei requisiti previsti dalla legge, dal regolamento e dal bando per l’ottenimento del contributo per l’anno scolastico 2005/06.

Avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore Regionale
Rita Marchiori

Allegato