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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 28
Deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2006, n. 23-3347
Legge n. 431/98, art. 11. Fondo nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione (esercizi finanziari 2005-2006). Requisiti minimi dei richiedenti, con riferimento agli anni 2004-2005, per beneficiare dei contributi. Modalità di ripartizione delle risorse e indirizzi ai Comuni
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, che allart. 11 ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione;
visto il Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati stabiliti i Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per laccesso alle abitazioni in locazione di cui allart. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi;
considerato che occorre stabilire i requisiti minimi dei richiedenti con riferimento agli anni 2004-2005 per beneficiare dei contributi ex art 11, L. n. 431/98 (esercizi finanziari 2005-2006);
considerato, altresì, che occorre prevedere contestualmente modalità di ripartizione delle risorse ai Comuni, impartendo ai medesimi specifici indirizzi;
preso atto delle risorse, relative al Fondo Nazionale per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione, di cui allart. 11, L. n. 431/98, già ripartite tra le Regioni dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lannualità 2005 e in fase di ripartizione per lannualità 2006;
preso atto che con leggi regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 15/2006 è stato previsto un co-finanziamento regionale delle risorse statali, che ammonta complessivamente ad euro 13.000.000,00 (euro 6.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006) ;
richiamato quanto previsto dallart. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 7 giugno 1999, in relazione alla facoltà da parte dei Comuni di concorrere con fondi propri ad incrementare le risorse del Fondo nazionale di sostegno alla locazione;
ritenuto di stabilire che, in sede di ripartizione delle risorse ai Comuni, si terrà conto del co-finanziamento comunale secondo i criteri previsti dal presente provvedimento;
vista la legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6, così come modificata dallart. 25, comma 4, della legge regionale 3 settembre 2001, n. 22;
la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge
delibera
1) di approvare i seguenti requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente, per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui allart. 11, comma 3, della L. n. 431/98 (esercizi finanziari 2005-2006):
a) reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS con riferimento allimporto fissato per lanno 2005, pari a complessivi euro 10.931,18, rispetto al quale lincidenza del canone di locazione risulti superiore al 14%;
b) reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo non superiore ai seguenti limiti (corrispondenti a quelli determinati dalla Regione Piemonte per lassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata calcolati in applicazione della L.R. n. 46/95) rispetto al quale lincidenza del canone di locazione risulti superiore al 24%:
Numero componenti Limite reddituale
nucleo familiare
1 o 2 persone euro 18.515,32
3
persone euro 22.588,69
4 persone euro 26.291,75
5 o più persone euro 29.624,51
I redditi da considerare, ai fini del rispetto dei limiti di cui alle lettere a) e b) del presente punto 1), sono quelli complessivi, relativi agli anni 2004 e 2005, fiscalmente imponibili, del nucleo familiare diminuiti, rispettivamente, di euro 516,46 per ogni figlio a carico;
2) di stabilire che i canoni (o la somma dei canoni) da considerare sono quelli dovuti per gli anni 2004 e 2005, i cui importi - eventualmente aggiornati secondo indici quali lISTAT - risultano dal contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori e al netto delleventuale morosità;
3) di prevedere che possono accedere ai contributi i conduttori di abitazioni intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato e gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Ai sensi del comma 6 dellart. 13 della legge n. 431/98, i riferimenti alla registrazione del contratto non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso;
4) di prevedere, altresì, che sono cause di esclusione dallaccesso al fondo:
- lessere conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;
- la titolarità, da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo familiare, di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10, ubicati in qualunque località del territorio nazionale, nonché la titolarità, da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo familiare, di diritti esclusivi di proprietà (sempre salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio della provincia di residenza;
5) di stabilire che si provvederà alla ripartizione tra i Comuni delle risorse finanziarie disponibili proporzionalmente alleffettivo fabbisogno riscontrato a seguito dellistruttoria delle domande, demandando alla Direzione regionale Edilizia ladozione dei relativi atti;
6) di prevedere che, in sede di ripartizione delle risorse di cui al precedente punto 5), si terrà anche conto del co-finanziamento comunale secondo il seguente criterio premiale:
a) si considereranno, ai fini del premio, le risorse comunali aggiuntive stanziate con riferimento ad uno o ad entrambi gli esercizi (2005 e 2006) - destinate esclusivamente ad incrementare la somma da ripartire tra gli aventi diritto - di importo almeno pari al 5% del proprio fabbisogno riscontrato relativo, rispettivamente, agli esercizi finanziari 2005 e 2006;
b) al Comune che rientra nella fattispecie di cui alla precedente lettera a) sarà riconosciuto un premio, per ciascun esercizio, di importo pari al 50% delle risorse comunali destinate al co-finanziamento; qualora le risorse di cui al successivo punto 7) non risultassero sufficienti a soddisfare lattribuzione dei premi nella misura suddetta, limporto del premio sarà ridotto in ugual misura percentuale a ciascun Comune;
7) di precisare che la quota massima disponibile per il riconoscimento del premio da corrispondere ai Comuni co-finanziatori corrisponde al 50% delle risorse regionali aggiuntive di cui alle LL.RR. nn. 3/2005 e s.m.i. e 15/2006 citate in premessa, pari rispettivamente a euro 3.250.000,00 e euro 3.250.000,00;
8) di stabilire che i Comuni sono tenuti, pena lesclusione dalla ripartizione, a comunicare alla Direzione Edilizia, secondo le modalità indicate nellallegato alla presente deliberazione,
a) lammontare del fabbisogno riscontrato, nonché lammontare relativo al co-finanziamento comunale dellesercizio 2005 entro il termine perentorio del 31/10/2006;
b) lammontare del fabbisogno riscontrato, nonché lammontare relativo al co-finanziamento comunale dellesercizio 2006 entro il termine perentorio del 20/12/2006;
9) di approvare gli indirizzi ai Comuni e lo schema di bando-tipo di concorso contenuti nellallegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
10) di dare informazione del presente atto alla competente Commissione consiliare, ai sensi dellart. 1 bis, comma 1, della L. R. n. 6/2000.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del DPGR n. 8/R/2002.
(omissis)