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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 28

Deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2006, n. 23-3347

Legge n. 431/98, art. 11. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (esercizi finanziari 2005-2006). Requisiti minimi dei richiedenti, con riferimento agli anni 2004-2005, per beneficiare dei contributi. Modalità di ripartizione delle risorse e indirizzi ai Comuni

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, che all’art. 11 ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

visto il Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati stabiliti i “Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi”;

considerato che occorre stabilire i requisiti minimi dei richiedenti con riferimento agli anni 2004-2005 per beneficiare dei contributi ex art 11, L. n. 431/98 (esercizi finanziari 2005-2006);

considerato, altresì, che occorre prevedere contestualmente modalità di ripartizione delle risorse ai Comuni, impartendo ai medesimi specifici indirizzi;

preso atto delle risorse, relative al Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11, L. n. 431/98, già ripartite tra le Regioni dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’annualità 2005 e in fase di ripartizione per l’annualità 2006;

preso atto che con leggi regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 15/2006 è stato previsto un co-finanziamento regionale delle risorse statali, che ammonta complessivamente ad euro 13.000.000,00 (euro 6.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006) ;

richiamato quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 7 giugno 1999, in relazione alla facoltà da parte dei Comuni di concorrere con fondi propri ad incrementare le risorse del Fondo nazionale di sostegno alla locazione;

ritenuto di stabilire che, in sede di ripartizione delle risorse ai Comuni, si terrà conto del co-finanziamento comunale secondo i criteri previsti dal presente provvedimento;

vista la legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6, così come modificata dall’art. 25, comma 4, della legge regionale 3 settembre 2001, n. 22;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge

delibera

1) di approvare i seguenti requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente, per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all’art. 11, comma 3, della L. n. 431/98 (esercizi finanziari 2005-2006):

a) reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS con riferimento all’importo fissato per l’anno 2005, pari a complessivi euro 10.931,18, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14%;

b) reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo non superiore ai seguenti limiti (corrispondenti a quelli determinati dalla Regione Piemonte per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata calcolati in applicazione della L.R. n. 46/95) rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24%:

Numero componenti     Limite reddituale
nucleo familiare

1 o 2 persone     euro 18.515,32
3 persone     euro 22.588,69
4 persone     euro 26.291,75
5 o più persone     euro 29.624,51

I redditi da considerare, ai fini del rispetto dei limiti di cui alle lettere a) e b) del presente punto 1), sono quelli complessivi, relativi agli anni 2004 e 2005, fiscalmente imponibili, del nucleo familiare diminuiti, rispettivamente, di euro 516,46 per ogni figlio a carico;

2) di stabilire che i canoni (o la somma dei canoni) da considerare sono quelli dovuti per gli anni 2004 e 2005, i cui importi - eventualmente aggiornati secondo indici quali l’ISTAT - risultano dal contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori e al netto dell’eventuale morosità;

3) di prevedere che possono accedere ai contributi i conduttori di abitazioni intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato e gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 13 della legge n. 431/98, i riferimenti alla registrazione del contratto non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso;

4) di prevedere, altresì, che sono cause di esclusione dall’accesso al fondo:

- l’essere conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;

- la titolarità, da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo familiare, di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10, ubicati in qualunque località del territorio nazionale, nonché la titolarità, da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo familiare, di diritti esclusivi di proprietà (sempre salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio della provincia di residenza;

5) di stabilire che si provvederà alla ripartizione tra i Comuni delle risorse finanziarie disponibili proporzionalmente all’effettivo fabbisogno riscontrato a seguito dell’istruttoria delle domande, demandando alla Direzione regionale Edilizia l’adozione dei relativi atti;

6) di prevedere che, in sede di ripartizione delle risorse di cui al precedente punto 5), si terrà anche conto del co-finanziamento comunale secondo il seguente criterio premiale:

a) si considereranno, ai fini del premio, le risorse comunali aggiuntive stanziate con riferimento ad uno o ad entrambi gli esercizi (2005 e 2006) - destinate esclusivamente ad incrementare la somma da ripartire tra gli aventi diritto - di importo almeno pari al 5% del proprio fabbisogno riscontrato relativo, rispettivamente, agli esercizi finanziari 2005 e 2006;

b) al Comune che rientra nella fattispecie di cui alla precedente lettera a) sarà riconosciuto un premio, per ciascun esercizio, di importo pari al 50% delle risorse comunali destinate al co-finanziamento; qualora le risorse di cui al successivo punto 7) non risultassero sufficienti a soddisfare l’attribuzione dei premi nella misura suddetta, l’importo del premio sarà ridotto in ugual misura percentuale a ciascun Comune;

7) di precisare che la quota massima disponibile per il riconoscimento del premio da corrispondere ai Comuni co-finanziatori corrisponde al 50% delle risorse regionali aggiuntive di cui alle LL.RR. nn. 3/2005 e s.m.i. e 15/2006 citate in premessa, pari rispettivamente a euro 3.250.000,00 e euro 3.250.000,00;

8) di stabilire che i Comuni sono tenuti, pena l’esclusione dalla ripartizione, a comunicare alla Direzione Edilizia, secondo le modalità indicate nell’allegato alla presente deliberazione,

a) l’ammontare del fabbisogno riscontrato, nonché l’ammontare relativo al co-finanziamento comunale dell’esercizio 2005 entro il termine perentorio del 31/10/2006;

b) l’ammontare del fabbisogno riscontrato, nonché l’ammontare relativo al co-finanziamento comunale dell’esercizio 2006 entro il termine perentorio del 20/12/2006;

9) di approvare gli indirizzi ai Comuni e lo schema di bando-tipo di concorso contenuti nell’allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

10) di dare informazione del presente atto alla competente Commissione consiliare, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, della L. R. n. 6/2000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del DPGR n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A
Allegato B