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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 27

Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2006, n. 18-3286

Procedura ex art. 12 L.R. n. 40/1998 - Giudizio di compatibilita’ ambientale relativo al progetto “Iniziativa commerciale - direzionale”, localizzato nel Comune di Rivalta di Torino. Proponente Nordicom S.r.l.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di esprimere, tenuto conto di quanto dettagliatamente evidenziato in premessa, giudizio positivo di compatibilità ambientale comprensivo delle eventuali autorizzazioni ambientali, in merito al progetto “Iniziativa commerciale - direzionale”, localizzato nel comune di Rivalta di Torino (TO), frazione Pasta, in un’area compresa tra le vie Torino e G. Gozzano e la SP n. 6, presentato dalla Nordicom S.r.l., con sede in Via Giordano Bruno 11, 41058 Vignola (MO), sottolineando che:

* Per quanto riguarda l’individuazione della migliore soluzione progettuale, sono state esaminate 3 ipotesi per le U.E.I. e due scenari per l’assetto viabilistico; la scelta progettuale è stata l’"ipotesi 3", che disponendo gli edifici commerciali lungo la via Torino e la via Guido Gozzano con gli affacci principali verso l’interno dell’area, si configura come quella che garantisce la migliore visibilità delle strutture del parco commerciale nei confronti all’utenza in transito sulle principali vie di comunicazione.

* Per quanto riguarda la coerenza dell’intervento rispetto agli indirizzi pianificatori, il progetto non prevede più il sottopasso prescritto dalle Delibere prott. ni 141/17.1, 142/17.1, 143/17.1 del 13.07.2004; e prevede, come intervento di compensazione ambientale, il collettore fognario, che, essendo interamente interrato, non inficia quanto previsto dalle zonizzazioni del Progetto Territoriale Operativo (P.T.O.);

* Per quanto riguarda gli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione dell’opera sono da ritenersi mitigabili, rendendo pertanto compatibile l’opera, con le precauzioni già previste dal progetto o dalle disposizioni del presente atto; in particolare:

- l’eliminazione del sottopasso comporta la scomparsa dell’impatto che ne sarebbe derivato per il territorio soprattutto nella fase di realizzazione;

- l’aumento del traffico indotto dal nuovo centro commerciale produrrà un incremento delle emissioni in atmosfera, occorre considerare gli effetti benefici del calmieramento del traffico su via Torino lungo la quale sono collocati gli insediamenti residenziali maggiormente popolati;

- nel progetto preliminare sono state adottate soluzioni ed accorgimenti tesi a migliorare l’efficienza energetica ed a ridurre le emissioni inquinanti;

- le previsioni di immissioni acustiche presso i ricettori esposti al traffico indotto dal centro commerciale sulla viabilità limitrofa ed alle sorgenti di rumore interne al centro stesso (parcheggi, impianti di condizionamento, aree carico e scarico merci ecc..) rientrano nei limiti acustici ammissibili dalla Proposta di Zonizzazione Acustica del Comune di Rivalta, tranne un paio di superamenti di lieve entità riconducibili al traffico veicolare tutt’oggi particolarmente sostenuto; si evidenzia però, nuovamente, il beneficio apportato a questo riguardo dal calmieramento del traffico lungo la Via Torino dove sono concentrati gli insediamenti più densamente abitati.

* Per quanto riguarda i benefici ambientali e territoriali, se ne otterranno sia dalle nuove strutture commerciali sia dalle opere di viabilità primaria e secondaria proposte, infatti:

- è stato previsto il maggior riutilizzo in loco dei materiali di risulta dagli scavi, attraverso sia la modellazione plano-altimetrica dell’area, sia la realizzazione di opere a verde e/o di mitigazione acustica che mitigano anche l’impatto visivo;

- il collettore fognario delle acque bianche risponde all’esigenza manifestata dal comune di sopperire alla carenza di un collettore per acque bianche relativo alla fraz. Pasta e mette anche a disposizione della collettività una quota significativa di capacità di depurazione per un futuro uso;

- le strutture commerciali previste consentiranno di creare un’offerta commerciale mista;

- le opere di viabilità primaria, secondaria e locale completano la riorganizzazione delle intersezioni a raso, migliorandone sia la sicurezza sia la riqualificazione del tessuto urbano;

- la qualità urbana della frazione Pasta migliorerà a seguito della realizzazione della piazza pubblica;

- di condizionare, per le motivazioni espresse in premessa, l’efficacia del presente provvedimento all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. Viabilità - In riferimento a quanto già rilevato in premessa in merito all’eliminazione del sottopasso e conseguenti opere sostitutive, si prescrive, come richiesto con delibera di giunta provinciale, di cui alla nota prot. n. 160876/LC4/MP del 18.05.2006, la realizzazione prima dell’apertura dei centri commerciali, di una nuova rotatoria all’intersezione tra la SP6 e la SP139 alla progressiva km 16+200 in Comune di Orbassano.

2. Opere fognarie - Si prescrive di:

- mantenere la fascia di rispetto minima di 3 m dall’asse per consentire eventuali manutenzioni al collettore fognario nero 70x120;

- mantenere o riportare a quota strada tutti i pozzi di ispezione rilevati durante le opere sui collettori fognari nero e bianco a seguito di rifacimento e/o modifica del sedime stradale;

- trasmettere il provvedimento di approvazione del progetto da parte dell’organo comunale competente unitamente alla Convenzione Edilizia in atto con gli operatori privati per quanto riguarda le autorizzazioni ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della L.R. 18/1984.

3. Consumi energetici - Il progetto ricade nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 192\2005 trattandosi di “edificio di nuova costruzione” e pertanto necessiterà di “Certificazione energetica” (art. 6, comma 1) e di “Relazione tecnica” (art. 8 comma 2), quest’ultima da redigere secondo le modalità dettagliate all’allegato E del decreto stesso e da presentarsi al Comune a cura del costruttore al termine della costruzione contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Si prescrive di trasmettere copia di questa relazione sia al Comune di Rivalta sia ad ARPA Piemonte insieme alla Dichiarazione al termine dei lavori. Al fine di ottenere la citata “Certificazione energetica”, in attesa della pubblicazione dei decreti del Presidente della Repubblica previsti dall’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 192/2005 (“i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell’allegato ”B" e della destinazione d’uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l’installazione, l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l’illuminazione artificiale degli edifici"), si suggerisce al proponente di adeguare il progetto il più possibile a quanto previsto dalla Scheda 5N dello “Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento”, documento di aggiornamento del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, di prossima approvazione dal parte della Giunta della Regione Piemonte. Inoltre:

- con riferimento al periodo invernale, valutare soluzioni bioclimatiche atte a valorizzare gli apporti gratuiti di sistemi solari passivi e mediante l’impiego di vetri selettivi; con riferimento al condizionamento estivo, nella fase di progettazione e realizzazione dell’involucro edilizio e del sistema d’illuminazione artificiale degli interni, ricercare le soluzioni più idonee a ridurre il fabbisogno energetico relativo. In particolare, dotare le vetrate esposte a sud e le strutture opache con sistemi di ombreggiamento e controllo dell’insolazione (schermature, piantumazioni, aggetti di facciata e facciate ventilate). Ottimizzare la produzione del freddo, adottando sistemi frigoriferi centralizzati per il condizionamento estivo dell’aria e per i banchi surgelati (con recupero di calore);

- forme di produzione/generazione del calore: i generatori di calore devono garantire rendimenti non inferiori a quelli previsti nel D.M. 660/96 per la classe “4 stelle”, nonché essere caratterizzati da emissioni di ossidi di azoto (NOx) pari o inferiori a 80 mg/kWht e di particolato fine (PM10) =10 mg/kWh;

- sistema di illuminazione: prevedere per l’impianto di illuminazione artificiale la massima integrazione possibile con l’illuminazione naturale tramite l’installazione, ove necessario, di sensori a fotocellula e dimmer; utilizzare lampade col massimo rapporto tra flusso utile e potenza e del tipo a basso consumo energetico. Esplicitare le procedure di gestione dell’impianto di illuminazione in fase di progetto esecutivo, in modo che ARPA possa effettuare le opportune verifiche. Si suggerisce, inoltre, di valutare l’utilità di pannelli solari fotovoltaici: considerata l’ampia superficie piana delle coperture degli edifici (che in parte dovranno ospitare macchine e impianti), il contributo al soddisfacimento del fabbisogno elettrico del complesso potrebbe essere interessante.

4. Impatto acustico - Si prescrive di:

- adoperare, sia per la fase di cantiere sia per quella di esercizio, tutti i possibili accorgimenti tecnici e operativi atti a minimizzare il disturbo;

- imporre per le operazioni di scarico quanto segue: la sosta forzata lungo via Gozzano per quei mezzi in esubero rispetto alle disponibilità di banchine di scarico o in anticipo rispetto all’orario previsto (ore 6.30); spegnimento dei motori e allacciamento all’alimentazione elettrica per i mezzi assestati presso le ribalte di accesso;

- prevedere e svolgere adeguata manutenzione degli impianti tecnologici nel rispetto del Piano di Manutenzione degli impianti di riscaldamento, termoventilazione e condizionamento.

5. Impatto atmosferico - Considerata l’ubicazione del progetto, in prossimità dell’area in cui si prevede la realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti del Gerbido e la forte espansione della rete di teleriscaldamento, attualmente in corso nei comuni limitrofi, si prescrive di predisporre l’allacciamento delle strutture in progetto a tali impianti; è evidente che a seguito dell’allacciamento le emissioni legate alle centrali termiche (emissioni di NO2 e PM10) del complesso risulterebbero nulle.

6. Impatto sulla rete idrica superficiale e sotterranea - L’infrastruttura in progetto rientra nell’ambito di applicazione previsto dal D.P.G.R. 23/02/2006 n. 1/r avente per oggetto “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”. Inoltre, considerando l’art. 2.8 del Piano d’Area del Parco fluviale del Po tratto torinese, in cui tale scarico ricade, si prescrive di:

- prevedere la redazione di un piano di monitoraggio quali-quantitativo delle risorse idriche superficiali e sotterranee da concordarsi con la Direzione Risorse Idriche della Regione Piemonte;

- elaborare e conservare presso gli uffici del complesso commerciale - direzionale un protocollo di gestione delle acque di scarico, in cui siano chiaramente segnalate le localizzazioni delle vasche di trattamento delle acque di prima pioggia al fine di consentire agli organi di controllo la verifica dell’efficacia del sistema di trattamento e del rispetto della vigente normativa sulle acque di scarico in corpo idrico superficiale (Torrente Sangone);

- eseguire il monitoraggio delle acque del corpo idrico recettore, sia in fase di costruzione per verificare eventuali effetti di intorbidamento, sia in fase di esercizio, per gli effetti degli scarichi a seguito di eventi meteorici;

- predisporre a tal fine idonei pozzetti di ispezione prima dell’immissione.

7. Inserimento paesaggistico-ambientale - Si prescrive di:

- per ridurre il divario tra la situazione ante operam e post operam e compensare l’abbattimento delle piante ad alto fusto attualmente esistenti lungo via Torino, salvaguardare il maggior numero di piante possibile oppure mettere a dimora piante di media grandezza e già mature (reimpianto di esemplari di pronto effetto), anticipando i lavori di rinverdimento il più possibile nel cronoprogramma dei lavori;

- integrare il piano del verde con un preciso protocollo di cura delle piante e degli arbusti messi a dimora, esteso per un periodo di almeno 2 anni e nello stesso periodo garantire le sostituzioni di eventuali fallanze con identici esemplari;

- relativamente al manufatto costituente lo sfioro nel Torrente Sangone, realizzare una siepe arboreo - arbustiva con specie vegetali autoctone posta verso il lato della pista ciclabile, tra il sedime della pista e la recinzione in progetto, al fine di migliorare la mitigazione paesaggistico - ambientale; inoltre, estendere la recinzione protettiva anche sulle scarpate laterali al manufatto in progetto, prevedendo anche in questo caso, un mascheramento visivo della recinzione da realizzarsi mediante siepe con medesime caratteristiche sopra richiamate.

8. Ricollocare l’edicola votiva presente tra via Torino e via Gozzano fronteggiante il Palatenda comunale di via Torino.

9. Monitoraggi e verifica delle prescrizioni - Si prescrive di:

- comunicare all’ARPA Piemonte SS 02.03 VIA/VAS e Dipartimento di Torino l’inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo previsto dall’art. 8 della L.R. 40/1998, e concordare con esso le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio, atmosferico, acustico, delle acque superficiali/sotterranee e del traffico, e di consegna dei risultati;

- a cura del Direttore dei lavori, trasmettere all’ARPA Piemonte SS 02.03 VIA/VAS e Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativa all’attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto;

- qualora, sulla base delle risultanze di tali campagne di monitoraggio o di ulteriori verifiche richieste dagli Enti, gli interventi di mitigazione non risultassero sufficienti a contenere gli impatti entro i relativi limiti, il proponente dovrà concordare col Comune la realizzazione degli ulteriori interventi di mitigazione necessari, da realizzarsi a carico del proponente.

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 40/1998, il presente provvedimento ricomprende le seguenti autorizzazioni (o altri atti di assenso) rese, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge, all’interno della Conferenza di Servizi dalle autorità competenti alla loro emanazione:

1. parere favorevole riguardo l’intervento in oggetto per le tematiche di competenza della Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche della Regione Piemonte;

2. parere favorevole ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 42/2004 alla realizzazione dello sbocco del collettore delle acque bianche nel torrente Sangone, rilasciato dal Settore Beni ambientali della Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica della Regione Piemonte;

3. parere favorevole con condizioni ai sensi della L.R. 28/1990, art. 15 comma 12 rilasciato dall’Ente Parco Fluviale del Po in merito all’interferenza dello scarico del nuovo collettore fognario col torrente Sangone, propedeutico al rilascio del permesso di costruire ai sensi del D.P.R. n. 389/2001 dell’opera stessa;

4. autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 26, comma 7 e segg. della L.R. 56/1977 e s.m.i., rilasciato dal Settore Programmazione e interventi sui settori commerciali della Direzione Commercio e Artigianato della Regione Piemonte;

5. parere favorevole dell’Azienda Sanitaria Locale n. 5.

- di stabilire che, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 40/1998, entro il termine di 180 giorni dovranno essere rilasciati da parte dei soggetti competenti i seguenti atti autorizzatori o concessori:

* permessi di costruire ai sensi del D.P.R. n. 389/2001 per ogni singola Unità Elementare d’Intervento (U.E.I. 1-2-3) comprensivo di tutte le autorizzazioni e pareri di legge (conformità antincendio, autorizzazioni ai sensi del D.M. 16.02.1982, autorizzazione ex art. 48 L.R. 56/1977, L. 10/1991, L. 46/1990, L. 13/1989) da parte del Comune di Rivalta;

* autorizzazioni ai sensi della L. 109/94 delle opere viabilistiche e relativi permessi di costruire ai sensi del D.P.R. n. 389/2001 da parte degli enti proprietari;

* autorizzazioni da parte degli enti proprietari delle reti di servizi: elettrodotto, gasdotto, acquedotto e fognatura, reti fonìa e dati, oggetto di intervento;

* ogni altra autorizzazione non menzionata nel presente atto si rendesse necessaria.

- di richiamare i contenuti e le prescrizioni delle Delibere della Conferenza dei Servizi, di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 114/1998 e art. 3 della L.R. n. 28/1999, prott. ni 141/17.1, 142/17.1, 143/17.1 del 13.07.2004 con cui è stato deliberato positivamente il rilascio dell’autorizzazione amministrativa commerciale per l’attivazione della struttura di vendita in oggetto, subordinandola a prescrizioni, dando atto che il presente provvedimento modifica “ex officio” la prescrizione contenuta nel dispositivo delle deliberazioni di Conferenza dei Servizi di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 114/98 e art. 3 della L.R. n. 28/99, prott. ni. 141/17.1, 142/17.1, 143/17.1 del 13.07.2004 di eliminazione del sottopasso dal progetto definitivo e pertanto tale prescrizione è da ritenersi abrogata e sostituita con le diverse e più consone soluzioni viabilistiche;

- di dare atto che i Permessi di Costruire relativi all’insediamento commerciale in oggetto, composto da n. 3 centri commerciali, possono essere rilasciati subordinatamente:

- alla verifica del rispetto di tutte le superfici, interne ed esterne, dell’insediamento commerciale, in particolare:

Edificio U.E.I.1 - Centro Commerciale Classico, tipologia G-CC1

* la superficie lorda di calpestio complessivamente pari a mq. 9.000;

* la superficie destinata alla vendita complessivamente pari a mq. 5.190 tutta situata al piano terra di cui:

* complessivi mq. 4.500 destinati a n. 1 grande struttura di vendita con offerta alimentare ed extralimentare (G-SM1);

* n. 4 esercizi di piccole dimensioni con superficie di vendita inferiore a mq. 250, per complessivi mq. 690;

* la superficie destinata a magazzino e servizi alla vendita ed alla clientela complessivamente pari a mq. 1.946;

* la superficie destinata ad attività terziarie e di servizio (pubblici esercizi, artigianato di servizio, ecc.) complessivamente pari a mq. 570;

* la superficie destinata a ingressi, galleria e disimpegni complessivamente pari mq. 1.294;

* la superficie destinata a carico/scarico merci complessivamente pari a mq. 1.683;

* il fabbisogno totale minimo inderogabile di posti a parcheggio afferenti la tipologia di struttura distributiva pari a complessivi a n. 728 posti auto per complessivi mq. 19.182 (art. 21 comma 2 della l.r. n. 56/77 s.m.i. e art. 25 D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i.);

* il fabbisogno totale minimo di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali di cui all’art. 21 comma 1 sub 3) della l.r. n. 56/77 s.m.i. che non dovrà mai essere inferiore a mq. 9.000 pari al 100% della superficie lorda di pavimento dell’intervento di cui almeno il 50% pari a mq. 4.500 destinato a parcheggi pubblici o di uso pubblico;

* il totale dei parcheggi pubblici o di uso pubblico di pertinenza dell’edificio commerciale pari a mq. 9.913 pari a n. posti auto 365 tutti situati al piano di campagna che non dovrà mai essere inferiore a n. 364 posti auto per complessivi mq. 9.591 nel rispetto dell’art. 25 comma 2 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i.;

* il totale della superficie destinata a parcheggi e autorimesse private corrispondente a mq. 18.418 pari a n. posti auto 607 di cui: mq. 8.027 pari a n. 236 posti auto situati al piano di campagna e mq. 10.391 pari a n. 372 situati al piano interrato nel rispetto del dettato previsto dal PRGC del Comune di Rivalta di Torino;

Edificio U.E.I.2 - Centro Commerciale Sequenziale, tipologia G-CC1

* la superficie lorda di calpestio complessivamente pari a mq. 8.500;

* la superficie destinata alla vendita complessivamente pari a mq. 5.973 tutta situata al piano terra di cui:

* complessivi mq. 3.500 destinati a n. 1 grande struttura di vendita con offerta extralimentare (G-SE1);

* complessivi mq. 1.315 destinati a n. 1 media struttura di vendita con offerta extralimentare (M-SE3);

* complessivi mq. 572 destinati a n. 1 media struttura di vendita con offerta extralimentare (M-SE2);

* n. 5 esercizi di piccole dimensioni con superficie di vendita inferiore a mq. 250, per complessivi mq. 586;

* la superficie destinata a magazzino tutta situata al piano terra complessivamente pari a mq. 735;

* la superficie destinata ad attività accessorie complessivamente pari a mq. 1.489 di cui:

* complessivi mq. 702 situati al piano terra

* complessivi mq. 787 situati al primo piano

* la superficie destinata ad attività di servizio (pubblici esercizi, ecc.) complessivamente pari a mq. 303 tutta situata al piano terra

* la superficie destinata a carico/scarico merci complessivamente pari a mq. 1.253

* il fabbisogno totale minimo inderogabile di posti a parcheggio afferenti la tipologia di struttura distributiva pari a complessivi a n. 404 posti auto per complessivi mq. 11.236 (art. 21 comma 2 della l.r. n. 56/77 s.m.i. e art. 25 D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i.);

* il fabbisogno totale minimo di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali di cui all’art. 21 comma 1 sub 3) della l.r. n. 56/77 s.m.i. che non dovrà mai essere inferiore a mq. 8.500 pari al 100% della superficie lorda di pavimento dell’intervento di cui almeno il 50% pari a mq. 4.250 destinato a parcheggi pubblici o di uso pubblico;

* il totale dei parcheggi pubblici o di uso pubblico di pertinenza dell’edificio commerciale pari a mq. 7.080 pari a n. 239 posti auto di cui: mq. 3.813 pari a n. 118 posti auto situati al piano di campagna e mq. 3.267 pari a n. 121 posti auto situati al piano interrato che non dovrà mai essere inferiore a n. 202 posti auto per complessivi mq. 5.618 nel rispetto dell’art. 25 comma 2 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i.;

* il totale della superficie destinata a parcheggi e autorimesse private corrispondente a mq. 6.275 pari a n. 245 posti auto tutti situati al piano interrato nel rispetto del dettato previsto dal PRGC del Comune di Rivalta di Torino;

Edificio U.E.I.3 - Centro Commerciale Sequenziale, tipologia G-CC1

* la superficie lorda di calpestio complessivamente pari a mq. 9.500;

* la superficie destinata alla vendita complessivamente pari a mq. 5.952 tutta situata al piano terra di cui:

* complessivi mq. 2.790 destinati a n. 1 grande struttura di vendita con offerta extralimentare (G-SE1);

* complessivi mq. 1.610 destinati a n. 1 media struttura di vendita con offerta extralimentare (M-SE3)

* complessivi mq. 1.552 destinati a n. 1 media struttura di vendita con offerta extralimentare (M-SE3)

* la superficie destinata a magazzino tutta situata al piano terra complessivamente pari a mq. 612;

* la superficie destinata ad attività accessorie è complessivamente pari a mq. 1.201 di cui:

* complessivi mq. 970 situati al piano terra

* complessivi mq. 231 situati al primo piano

* la superficie destinata ad attività di servizio (pubblici esercizi, ecc.) complessivamente pari a mq. 1.735, tutta situata al piano terra;

* la superficie destinata a carico/scarico merci complessivamente pari a mq. 1.215

* il fabbisogno totale minimo inderogabile di posti a parcheggio afferenti la tipologia di struttura distributiva pari a complessivi a n. 373 posti auto per complessivi mq. 10.326 (art. 21 comma 2 della l.r. n. 56/77 s.m.i. e art. 25 D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i.);

* il fabbisogno totale minimo di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali di cui all’art. 21 comma 1 sub 3) della l.r. n. 56/77 s.m.i. che non dovrà mai essere inferiore a mq. 9.500 pari al 100% della superficie lorda di pavimento dell’intervento di cui almeno il 50% pari a mq. 4.750 destinato a parcheggi pubblici o di uso pubblico;

* il totale dei parcheggi pubblici o di uso pubblico di pertinenza dell’edificio commerciale pari a mq. 7.075 corrispondente a n. 237 posti auto di cui: mq. 6.801 pari a n. 228 posti auto situati al piano di campagna e mq. 274 pari a n. 9 posti auto situati al piano interrato che non dovrà mai essere inferiore a n. 186 posti auto per complessivi mq. 5.163 nel rispetto dell’art. 25 comma 2 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i.;

* il totale della superficie destinata a parcheggi e autorimesse private corrispondente a mq. 7.831 pari a n. 305 posti auto tutti situati al piano interrato nel rispetto del dettato previsto dal PRGC del Comune di Rivalta di Torino;

* alla stipula di Convenzione secondo lo schema allegato al Pec di cui alla D.C.C. n. 39 del 26.05.2005 in cui siano univocamente individuati tutti gli elementi elencati al precedente punto e inoltre siano specificatamente definiti tutti gli elementi della viabilità ed accessibilità, anche con la definizione dei relativi costi di realizzazione, contenuti nel progetto, ai sensi dell’art. 26 comma 10 della l.r. n. 56/77 s.m.i..

* alla verifica del rispetto della piena conformità dell’intervento alle prescrizioni delle norme dei piani urbanistici generali e degli strumenti edilizi vigenti ed adottati e del Regolamento Igienico Edilizio del Comune di Rivalta di Torino;

* alla verifica del rispetto delle norme relative all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui alla L. 118/1971 e al D.P.R. 27.4.1978 n. 384 per gli interventi su aree pubbliche o ad uso pubblico, ed alla L. 13/1989 e al D.M. 14.6.1989 per i restanti interventi;

* alla verifica del rispetto delle norme dettate dal Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di cui al D.L. 30.4.1992 n. 285 e al D.P.R. 16.12.1992 n. 495, così come modificato dal D.P.R. 26.4.1993 n. 147;

* alla verifica del rispetto delle norme in materia di commercio contenute nel Decreto legislativo del 31.3.1998 n. 114.

- di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di tre anni dalla data del presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 9 della L.R. 40/1998, ed è condizionato all’ottemperanza, di tutte le prescrizioni sopra dettagliate, la cui realizzazione costituisce vincolo per la fase realizzativa e di esercizio dell’opera;

- di prendere atto dei pareri espressi e dei contributi formulati dai soggetti interessati in sede di Conferenza dei Servizi e di considerare acquisito l’assenso degli Enti, che regolarmente convocati, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell’ambito della Conferenza dei Servizi medesima;

- di stabilire che il proponente comunichi all’Arpa competente per territorio la data di inizio lavori con almeno 15 giorni di anticipo;

- di stabilire altresì che il proponente è tenuto ad ottemperare a quanto dichiarato nel progetto sotto il profilo delle opere di compensazione e mitigazione;

- di dare atto che ARPA provvederà, ai sensi dell’art. 8 comma 2 della L.R. 40/1998, ad assicurare il controllo delle condizioni previste per la realizzazione;

- di dare atto che alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio il Responsabile del Procedimento dovrà trasmettere copia del progetto e del presente provvedimento per consentire le verifiche di competenza;

- di dare atto che la SMAT dovrà essere opportunamente informata delle ulteriori fasi progettuali inerenti la realizzazione del by-pass del collettore intercomunale SMAT in via Torino - Orbassano; successivamente alla presentazione del progetto esecutivo la SMAT esprimerà il proprio parere di competenza definitivo;

- di raccomandare al Comune di Rivalta, poiché la trasformazione di via Torino in via a circolazione ridotta e la presenza della piazza-mercato può generare nei parcheggi antistanti i palazzi disposti lungo la viabilità fenomeni di occupazione indebita, che istituisca adeguate misure per dissuadere i futuri utenti del mercato centrale e del centro commerciale da tale pratica; inoltre, poiché lo studio rileva la mancanza di una linea di trasporto pubblico dal centro di Rivalta ai nuovi centri commerciali e le previsioni di flusso di traffico al centro commerciale dall’abitato di Rivalta sono rilevanti in termini percentuali, si ritiene che, anche ai fini di ridurre l’impatto viabilistico ed atmosferico dell’opera, vengano concertate con gli enti competenti sul territorio soluzioni di trasporto pubblico o mezzo navette anche su questa direttrice;

- di raccomandare ai Comuni di Orbassano e Rivalta, poiché assegnati rispettivamente alla zona 1 e 2 del “Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria” dalla D.G.R. n. 14-7623 del giorno 11.11.2002, di attuare gli interventi previsti nel Piano provinciale per il miglioramento progressivo dell’aria ambiente (art. 7 del D.Lgs. n. 351 del 4.08.1999). infatti, secondo quanto stabilito dagli indirizzi regionali, i Piani provinciali per il miglioramento progressivo dell’aria ambiente devono contenere tutti i provvedimenti, le misure e le azioni da attuare per la riduzione delle emissioni e in particolare devono essere individuati provvedimenti che tendano a ridurre gradualmente, ma stabilmente, le percorrenze nei centri abitati, nonché a favorire l’ammodernamento del parco veicolare sia a livello pubblico che privato, a incentivare l’utilizzo dei mezzi a basso impatto ambientale, a favorire il trasporto collettivo dei privati e dei lavoratori, a razionalizzare, fluidificare e decongestionare la circolazione. Il proponente si renderà disponibile a coadiuvare il compito delle Amministrazioni comunali, qualora se ne presentasse la necessità;

- di raccomandare alle Amministrazioni interessate ed alla Provincia di Torino di avviare parallelamente alla realizzazione dei centri commerciali, un tavolo di lavoro tra le amministrazioni comunali interessate e questa provincia, per la ricerca congiunta di soluzioni della viabilità già attualmente critiche. In particolare durante le riunioni delle conferenze dei Servizi, si è evidenziato da parte del comune di Rivalta la necessità di risolvere le criticità viabilistiche lungo il nuovo raccordo stradale SP6, SP 174, SP175 (esempio: alternativa della bretella intorno al complesso del Doirone), al fine di ricercare le soluzioni meno impattanti sul territorio e garantire la piena efficienza delle strade;

- di dare atto che alla Provincia di Torino spetta il controllo del rispetto della cronologia e del coordinamento delle opere di viabilità connesse alla realizzazione del centro commerciale.

- l’autorizzazione regionale ai sensi del comma 7 e segg. dell’art. 26 della L.R. 56/1977 e s.m.i. è rilasciata sulla base degli elaborati progettuali depositati in allegato all’istanza di valutazione di impatto ambientale del 21.12.2005, costituenti il progetto definitivo di cui una copia è conservata agli atti della Direzione Commercio e Artigianato - Settore Programmazione e Interventi sui settori commerciali alle seguenti Società:

* Novara Promozioni Srl con sede in Novara, corso Cavallotti n. 26/30 - P.IVA n. 01818500033 in qualità di proprietaria dell’Unità Elementare d’Intervento n. 1 dell’insediamento commerciale;

* GRG Costruzioni Srl con sede in Torino, via Calmieri n. 23 - P.IVA n. 07992650015 in qualità di proprietaria delle Unità Elementari d’Intervento n. 2 e 3 dell’insediamento commerciale.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità competente.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R. o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni la data di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998.

(omissis)