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Bollettino Ufficiale n. 27 del 6 / 07 / 2006

Legge regionale 3 luglio 2006, n. 23.

Istituzione della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Istituzione)

1. Sono istituite la Riserva naturale speciale e la Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e la Riserva naturale speciale e la Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette).

Art. 2.

(Confini)

1. I confini della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia di Fontana Gigante incidenti sul Comune di Tricerro e della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario incidenti sui Comuni di Crescentino, Fontanetto Po, Livorno Ferraris e Trino, sono individuati nelle allegate planimetrie in scala 1:10000.

2. Il territorio delle riserve naturali speciali di cui al comma 1 è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il loro perimetro, recanti la scritta: Regione Piemonte - Riserva naturale speciale di Fontana Gigante, o Regione Piemonte - Riserva naturale speciale della Palude di San Genuario. Il territorio delle zone di salvaguardia è indicato mediante tabelle disposte sulle strade di accesso, recanti la scritta: Regione Piemonte - Zona di salvaguardia di Fontana Gigante, o Regione Piemonte - Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario. Le tabelle sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 3.

(Finalità)

1. Le finalità della istituzione della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario, individuate nell’ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell’articolo 1 della l.r. 12/1990 e nell’articolo 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (in attuazione del d.lgs. 112/1998), come inserito dall’articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, sono le seguenti:

a) garantire il completo ripristino, il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri naturalistici delle zone umide che caratterizzano le aree protette e la ricostituzione degli habitat forestali, arbustivi ed erbacei planiziali ad esse connessi;

b) promuovere, sostenere e valorizzare le attività agricole che utilizzano tecniche colturali a basso impatto ambientale, che garantiscono l’utilizzo ecosostenibile delle risorse e che meglio si integrano e partecipano ad un processo di ricostruzione e di diversificazione paesaggistica ed alla definizione ed al mantenimento di corridoi ecologici, nonché contribuire allo sviluppo dell’eco-turismo;

c) ricostituire, con gli interventi di cui alle lettere a) e b), sul territorio complessivo delle aree protette una unità ambientale e paesistica che garantisca al meglio la conservazione delle caratteristiche biologiche e le interconnessioni con gli habitat naturali e seminaturali circostanti;

d) promuovere, organizzare e sostenere in tal senso attività di studio, di ricerca, didattiche e scientifiche;

e) garantire il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle specie e degli habitat di cui agli allegati della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, e di cui agli allegati della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni attuative del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

f) sostenere iniziative di documentazione e promozione anche in termini di fruizione turistica del territorio delle aree protette e di quello circostante.

Art. 4.

(Gestione e personale)

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità istitutive sono esercitate dall’Ente di gestione del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po - Tratto vercellese e alessandrino previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 (Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po. Istituzione), come modificato dalla presente legge.

2. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l’ente, a cui è affidata la gestione della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario, si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica determinata ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sulla organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale).

Art. 5.

(Modifica della l. r. 28/1990)

1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 28/1990, come sostituita dall’articolo 5 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 65, è sostituita dalla seguente:

“c) per il Tratto Crescentino - confine Piemonte - Lombardia all’Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po - Tratto vercellese e alessandrino, Ente di diritto pubblico istituito a norma dell’articolo 60 (già articolo 72) dello Statuto regionale, il cui Consiglio direttivo è così composto:

1) sei membri nominati, con voto limitato, dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni di Alluvioni Cambiò, Bassignana, Bozzole, Camino, Casale Monferrato, Coniolo, Crescentino, Fontanetto Po, Frassineto Po, Gabiano, Guazzora, Isola Sant’Antonio, Livorno Ferraris, Molino dei Torti, Moncestino, Morano sul Po, Palazzolo Vercellese, Pecetto di Valenza, Pomaro Monferrato, Pontestura, Tricerro, Trino, Valenza, Valmacca, Verrua Savoia;

2) un membro nominato d’intesa tra i Comuni di Bosco Marengo, Casalcermelli e Predosa;

3) due rappresentanti della Provincia di Vercelli e due rappresentanti della Provincia di Alessandria;

4) quattro membri nominati dalla Provincia di Alessandria, di cui due designati dalle organizzazioni professionali agricole e due designati dalle associazioni ambientaliste;

5) due membri nominati dal Consiglio regionale.".

Art. 6.

(Norme di salvaguardia)

1. Nel territorio della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario trovano applicazione la legislazione statale in materia di tutela e di conservazione dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e le leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna. Nel territorio delle aree protette è vietato:

a) aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostituzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dall’ente di gestione oppure previste dai piani di gestione;

b) aprire e gestire discariche.

2. La costruzione di nuove strade e l’ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali e delle finalità dell’area protetta.

3. L’uso del suolo e l’edificabilità sono consentiti nel rispetto delle finalità istitutive e sono disciplinati nel piano naturalistico di cui all’articolo 8.

4. Per le specie faunistiche presenti nelle Aree protette ed elencate nell’Allegato D, lettera a) del d.p.r. 357/1997, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 1, 2 e 3 del d.p.r. stesso.

5. L’esercizio dell’attività venatoria all’interno dell’area protetta è vietato. Sono consentiti gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate), come modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6.

6. L’utilizzo e la fruizione delle riserve sono disciplinati con legge regionale ai sensi dell’articolo 28 della l.r. 12/1990.

7. All’interno delle aree in proprietà e di quelle in gestione diretta, l’ente di gestione può regolamentarne l’accesso e la fruizione con proprio regolamento.

Art. 7.

(Vigilanza)

1. La vigilanza sul territorio della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario è affidata:

a) agli agenti di vigilanza dell’Ente di gestione del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po - Tratto vercellese e alessandrino;

b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;

c) agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Vercelli;

d) al Corpo forestale dello Stato;

e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all’articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale) convenzionate con l’ente di gestione.

Art. 8.

(Piano naturalistico)

1. La Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e la Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario sono soggette a Piano naturalistico di cui all’articolo 25 della l.r. 12/1990.

2. Il Piano naturalistico è efficace anche per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 143 del d. lgs. 42/2004 ed ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici).

3. Il piano naturalistico è predisposto per ciascuna delle due aree protette ed è redatto, approvato ed attuato secondo le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale).

Art. 9.

(Sanzioni)

1. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), è punita con sanzioni amministrative da un minimo di euro 1500,00 ad un massimo di euro 3000,00 per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.

2. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2 e 3 e di cui all’articolo 10, comma 2, è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

3. L’inosservanza delle disposizioni relative all’esercizio dell’attività venatoria è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.

4. L’inosservanza delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2, oltre ad essere punite con le sanzioni amministrative previste, comportano l’obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia di Vercelli, ai sensi dell’articolo 94, comma 3, lettera a), della l.r. 44/2000, come inserito dall’articolo 9 della l.r. 5/2001.

5. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono disciplinati dal capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e successive modificazioni, e dalla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate).

Art. 10.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo di cui all’articolo 5, le funzioni gestionali sono esercitate dal Consiglio direttivo dell’Ente di gestione del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po - Tratto vercellese e alessandrino in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all’approvazione del piano naturalistico, gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi, ad esclusione degli interventi di cui all’articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), come modificato dall’articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, sono soggetti ad autorizzazione della Provincia di Vercelli. È fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge.

3. Fino all’approvazione del provvedimento regionale in materia di conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, da assumersi in attuazione delle disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali in materia, l’ente di cui all’articolo 4, comma 1, è individuato quale soggetto gestore dei Siti di Importanza Comunitaria Palude di San Genuario e Fontana Gigante inseriti nell’elenco provvisorio per la regione biogeografica alpina, adottato dalla Commissione europea con decisione del 7 dicembre 2004 ed i cui territori coincidono con quelli delle riserve naturali speciali istituite con la presente legge.

Art. 11.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri per la gestione della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia di fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario, stimati per l’anno 2006 in euro 250.000,00 in termini di competenza e di cassa, ripartiti in euro 50.000,00 nell’ambito della Unità previsionale di base (UPB) 21061 (Turismo Sport Parchi Gestione aree protette Titolo - I - spese correnti) e in euro 200.000,00 nell’ambito dell’UPB 21062 (Turismo Sport Parchi Gestione aree protette Titolo - II - spese d’investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006, si provvede con le risorse dell’UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo - I - spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo - II - spese d’investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

2. Per gli anni 2007 e 2008, ai medesimi oneri del comma 1, si provvede, in termini di competenza, con le risorse delle UPB 09011 e 09012 del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.

3. Le somme riscosse ai sensi dell’articolo 9 e quelle riscosse a causa della violazione delle norme contenute nel piano d’area sono introitate nel bilancio della Provincia di Vercelli.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 luglio 2006

Mercedes Bresso

Allegato planimetrie - Confini scala 1:10000 (articolo 2)

















LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 200

Istituzione della Riserva naturale speciale e della Zona di Salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario.

- Presentato dalla Giunta regionale il 21 dicembre 2005.

- Assegnato alla V Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 30 dicembre 2005.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla V Commissione referente il 1 giugno 2006 con relazione di Giorgio Comella.

- Approvato in Aula il 20 giugno 2006 con 28 voti favorevoli, 4 astenuti e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 6 della l.r. 12/1990 è il seguente:

“Art. 6. (Istituzione delle aree protette)

1. I Parchi naturali e le Riserve naturali sono istituiti, in conformita’ ai principi generali enunciati nella presente legge, con legge regionale che stabilisce per ciascuno di essi:

a) i confini;

b) la classificazione secondo le tipologie previste all’articolo 5;

c) la gestione;

d) gli strumenti di pianificazione del territorio protetto;

e) il regime vincolistico ed autorizzativo, i divieti e le relative sanzioni e le forme di vigilanza;

f) i finanziamenti.

2. Le leggi istitutive debbono essere accompagnate da una relazione che evidenzi i costi di impianto e di gestione e le relative fonti di finanziamento previste.

3. Le Aree attrezzate, le Zone di preparco e le Zone di salvaguardia possono essere istituite con legge regionale ovvero con deliberazione del Consiglio Regionale: in quest’ultimo caso il regime normativo ed autorizzativo e’ disciplinato all’interno degli strumenti di pianificazione territoriale o di pianificazione urbanistica.".


Note all’articolo 3

- Il testo dell’articolo 1 della l.r. 12/1990 è il seguente:

“Art. 1. (Finalita’)

1. Al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l’ambiente, di assicurare alla collettivita’ il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e la valorizzazione delle attivita’ agricole e delle altre economie locali, la Regione, in attuazione dell’articolo 5 dello Statuto, istituisce aree protette.

2. La Regione promuove e partecipa alla istituzione di aree protette interregionali.".

- Il testo dell’articolo 92 della l.r. 44/2000, è il seguente:

“Art. 92. (Disposizioni generali)

1. La Regione, nell’ambito dei principi degli articoli 9 e 32 della Costituzione, delle norme dell’Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree protette), garantisce e promuove, in modo unitario ed in forma coordinata con lo Stato e gli Enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale che, assieme agli elementi antropici ad esso connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.

2. La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la tutela della biodiversità, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie della flora e della fauna selvatica, sono perseguiti dalla Regione attraverso gli strumenti di conoscenza, di programmazione e di gestione, nonché attraverso la partecipazione, la promozione e l’istituzione di Aree protette.

3. I territori sottoposti al regime di tutela, con specifici provvedimenti dello Stato e della Regione, costituiscono il Sistema regionale delle Aree protette del Piemonte.".


Note all’articolo 4

- Per il testo dell’articolo 5 della l.r. 28/1990, come modificato dalla presente legge, vedere nota all’articolo 5.

- Il testo dell’articolo 49 della l.r. 51/1997, è il seguente:

“Art. 49. (Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione)

1. Per gli enti strumentali e dipendenti dalla Regione, comprese le agenzie territoriali per la casa di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata - Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65), i provvedimenti amministrativi per i quali la presente legge prevede la competenza del Consiglio regionale e della Giunta sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Gli enti di cui al comma 1, qualora non vi abbiano gia’ provveduto, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presentano alla Giunta regionale la proposta di definizione della struttura organizzativa e della dotazione organica, evidenziando i relativi oneri, nel rispetto dei criteri di cui all’ articolo 31, comma 1, lettera b) del d. lgs. 29/1993 e successive modifiche e della l. 537/1993. La Direzione regionale competente presenta, indicando i relativi mezzi di copertura, il relativo provvedimento alla Giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ente dipendente. Decorsi complessivamente novanta giorni dalla predetta data senza che la Giunta abbia adottato un provvedimento la proposta si intende approvata. Fino all’approvazione della proposta l’ente non puo’ attivare nuove procedure di assunzione di personale.

3. Qualora, a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 2, risultino disponibilita’ di posti di livello dirigenziale, gli enti di cui al comma 1, prima di procedere al reclutamento del relativo personale, esperiscono procedure di mobilita’ con la Regione.

4. Gli enti di cui al comma 1, provvedono periodicamente e comunque a scadenza triennale a presentare alla Giunta regionale, per l’approvazione, una proposta di rideterminazione della dotazione organica, nel rispetto dei criteri di cui all’ articolo 31, comma 1, lettera b) del d. lgs. 29/1993 e successive modifiche e della l. 537/1993.

5. Negli enti di rilevanti dimensioni e complessita’ organizzativa, la cui dotazione organica preveda una pluralita’ di posizioni dirigenziali, il Consiglio regionale puo’ autorizzare, con deliberazione adottata su proposta della Giunta, l’istituzione di una struttura direzionale di livello corrispondente a quello della direzione regionale di cui alla presente legge.

6. Per la prima copertura dei posti vacanti della dotazione organica ridefinita ai sensi del comma 2, gli Enti hanno facoltà di prevedere modalità concorsuali e requisiti di ammissione in analogia a quanto previsto all’articolo 50.".


Nota all’articolo 5

- Il testo dell’articolo 5, della l.r. 28/1990 come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 5 (Gestione)

1. Il Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po e’ suddiviso, ai fini gestionali, in tre tratti cosi’ individuati:

a) Tratto Pian del Re-Casalgrasso;

b) Tratto Casalgrasso-Crescentino;

c) Tratto Crescentino-confine Piemonte-Lombardia.

2. Le funzioni gestionali dei Tratti di cui al comma 1 sono attribuite ai seguenti Enti:

a) per il Tratto Pian del Re-Casalgrasso all’Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po del Tratto cuneese, Ente di diritto pubblico istituito a norma dell’articolo 72 dello Statuto regionale, il cui Consiglio direttivo e’ cosi’ composto:

1) cinque membri nominati, con voto limitato, dall’Assemblea dei Sindaci dei comuni di Barge, Carde’, Casalgrasso, Crissolo, Faule, Gambasca, Lombriasco, Martiniana Po, Moretta, Oncino, Ostana, Paesana, Pancalieri, Revello, Rifreddo, Saluzzo, Sanfront, Villafranca Piemonte;

2) un rappresentante del Comune di Cavour;

3) tre rappresentanti della Provincia di Cuneo, di cui uno espresso dalla minoranza;

4) quattro membri nominati dalla Provincia di Cuneo, di cui due designati dalle Organizzazioni professionali agricole e due designati dalle Associazioni ambientaliste;

5) tre membri nominati dal Consiglio regionale, di cui uno espresso dalla minoranza;

b) per il Tratto Casalgrasso-Crescentino all’Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto torinese, Ente di diritto pubblico istituito a norma dell’articolo 72 dello Statuto regionale, il cui Consiglio direttivo e’ cosi’ composto:

1) sei membri nominati, con voto limitato, dall’Assemblea dei Sindaci dei comuni di Beinasco, Brandizzo, Bruino, Brusasco, Carignano, Carmagnola, Casalgrasso, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cigliano, Crescentino, Gassino Torinese, La Loggia, Lauriano, Lombriasco, Mazze’, Moncalieri, Monteu da Po, Nichelino, Orbassano, Rivalta di Torino, Rondissone, Saluggia, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano Po, Settimo Torinese, Torino, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia, Villareggia, Villastellone;

2) tre rappresentanti della Provincia di Torino, di cui uno espresso dalla minoranza;

3) quattro membri nominati dalla Provincia di Torino, di cui due designati dalle Organizzazioni professionali agricole e due designati dalle Associazioni ambientaliste;

4) tre membri nominati dal Consiglio regionale, di cui uno espresso dalla minoranza;

c) per il Tratto Crescentino-confine Piemonte-Lombardia all’Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po - Tratto vercellese e alessandrino, Ente di diritto pubblico istituito a norma dell’articolo 72 dello Statuto regionale, il cui Consiglio direttivo è così composto:

1) sei membri nominati, con voto limitato, dalla Assemblea dei Sindaci dei Comuni di Alluvioni Cambiò, Bassignana, Bozzole, Camino, Casale Monferrato, Coniolo, Crescentino, Fontanetto Po, Frassineto Po, Gabiano, Guazzora, Isola Sant’Antonio, Livorno Ferraris, Molino dei Torti, Moncestino, Morano sul Po, Palazzolo Vercellese, Pecetto di Valenza, Pomaro Monferrato, Pontestura, Tricerro, Trino, Valenza, Valmacca, Verrua Savoia;

2) un membro nominato d’intesa tra i Comuni di Bosco Marengo, Casalcermelli e Predosa;

3) due rappresentanti della Provincia di Vercelli e due rappresentanti della Provincia di Alessandria;

4) quattro membri nominati dalla Provincia di Alessandria, di cui due designati dalle organizzazioni professionali agricole e due designati dalle associazioni ambientaliste;

5) due membri nominati dal Consiglio regionale.

3. Per il funzionamento degli Enti di cui al comma 2, lettere a), b), e c), si applicano le norme generali previste dalle vigenti leggi regionali in materia di aree protette.

4. Gli Enti di gestione possono stabilire forme di coordinamento anche attraverso una Conferenza dei Presidenti, per garantire uniformita’ alle politiche ed alle attivita’ di tutela e di gestione"."


Note all’articolo 6

- Il testo dell’articolo 8 del d.p.r. 357/1997 è il seguente:

“8. Tutela delle specie faunistiche.

1. Per le specie animali di cui all’allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:

a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;

b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l’ibernazione, lo svernamento e la migrazione;

c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell’ambiente naturale;

d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall’ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell’allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell’ambiente.

5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.".

- Il testo dell’articolo 28 della l.r. 12/1990 è il seguente:

“Art. 28. (Utilizzo e fruizione)

1. L’utilizzo e la fruizione delle aree protette regionali sono regolati con leggi regionali predisposte tenendo conto delle indicazioni fornite dai singoli Enti di gestione.

2. Le leggi di cui al comma 1 debbono anche prevedere le relative sanzioni amministrative per le violazioni alle norme comportamentali previste dalle leggi medesime.

3. Le leggi regionali che stabiliscono le forme di utilizzo e di fruizione delle aree protette regionali debbono contenere norme finalizzate a salvaguardare anche attraverso segnaletica e tabellazione apposite, le produzioni agricole e le attivita’ silvo-pastorali, nonche’ a garantire l’accessibilita’ a soggetti disabili.

4. Le aree di proprieta’ privata appositamente destinate alla fruizione attraverso la posa di attrezzature o strutture sono soggette a locazione o acquisizione a qualsiasi titolo.".


Nota all’articolo 7

- Il testo dell’articolo 37 della l.r. 32/1982, è il seguente:

“Art. 37. (Guardie ecologiche volontarie)

[1] L’organizzazione e le modalita’ di nomina delle guardie ecologiche volontarie di cui all’art. 36, saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione del presente articolo.

[2] Per l’istruzione delle guardie ecologiche volontarie, la Regione, nell’ambito delle proprie competenze e della normativa in materia di formazione professionale promuove a proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale.".


Note all’articolo 8

- Il testo dell’articolo 25 della l.r. 12/1990, è il seguente:

“Art. 25. (Piani naturalistici)

1. Per la redazione, l’approvazione e l’attuazione dei Piani naturalistici si applicano le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I Piani naturalistici delle aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale o Area attrezzata sono obbligatori a norma dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I Piani naturalistici predisposti secondo le procedure di legge sono approvati ed esplicano i loro effetti anche a norma dell’articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431.

4. Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relative agli interventi previsti nei Piani naturalistici.approvati, nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, sono subdelegate ai Comuni medesimi a norma dell’articolo 13, comma 1, sub h), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

5. I Piani naturalistici sono strumenti di previsione, guida ed indirizzo per la gestione delle aree oggetto di pianificazione e gli Enti di gestione hanno l’obbligo di rendere operative e fare rispettare le indicazioni di piano.

6. In caso di ritardi od omissioni da parte degli Enti di gestione nell’attuazione di previsioni contenute nei Piani naturalistici, la Giunta Regionale, previo invito a procedere, interviene a norma del comma I dell’articolo 20.

7. In caso di gravi inadempienze da parte degli Enti di gestione relative alle previsioni contenute nei Piani naturalistici, la Giunta Regionale interviene a norma dei commi 2 e 3 dell’articolo 20 con lo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione e con il relativo commissariamento.".

- Il testo dell’articolo 143 del d. lgs. 42/2004 è il seguente:

“Articolo 143 (Piano paesaggistico)

1. L’elaborazione del piano paesaggistico si articola nelle seguenti fasi:

a) ricognizione dell’intero territorio, considerato mediante l’analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;

b) puntuale individuazione, nell’ambito del territorio regionale, delle aree di cui al comma 1, dell’articolo 142 e determinazione della specifica disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione;

c) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonchè la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

d) individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all’articolo 135;

e) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l’uso del territorio compreso negli ambiti individuati;

f) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;

g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione;

h) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;

i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione.

2. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere e), f), g) ed h), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell’articolo 145.

3. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio possono stipulare intese per l’elaborazione congiunta dei piani paesaggistici. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l’elaborazione del piano. Il contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto di apposito accordo preliminare ai sensi degli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Entro i novanta giorni successivi all’accordo il piano è approvato con provvedimento regionale. Decorso inutilmente tale termine, il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. L’accordo preliminare stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all’eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.

4. Nel caso in cui il piano sia stato approvato a seguito dell’accordo di cui al comma 3, nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 il parere del soprintendente è obbligatorio, ma non vincolante.

5. Il piano approvato a seguito dell’accordo di cui al comma 3 può altresì prevedere:

a) la individuazione delle aree, tutelate ai sensi dell’articolo 142 e non oggetto di atti o provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di opere ed interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformità alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 146.

6. L’entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è subordinata all’approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell’articolo 145.

7. Il piano può subordinare l’entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 5, all’esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l’effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 5, lettera a), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che l’accertamento di un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell’obbligo dell’autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.".

- Il testo dell’articolo 2 della l.r. 20/1989 è il seguente:

“Art. 2. (Strumenti ed azioni di tutela)

1. La tutela e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesistici e’ promossa a livello regionale, provinciale, comunale e si attua attraverso:

a) la promozione di studi e ricerche tendenti alla ricognizione sistematica dei beni presenti sul territorio;

b) l’istituzione di Parchi e Riserve naturali e la relativa formazione dei Piani dell’area a norma della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni;

c) la formazione dei Piani Territoriali e loro eventuali articolazioni con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali a norma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

d) la formazione dei Piani Paesistici a norma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, redatti in forza del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 nonche’ ai sensi dell’art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell’art. 23 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 secondo le precisazioni normative contenute nella presente legge;

e) la formazione dei Piani di Assestamento Forestale e dei Piani Naturalistici a norma della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modifiche;

f) la gestione del regime disciplinato dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, integrata dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

g) l’adozione di provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell’ambiente e del paesaggio di cui all’art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

h) la emanazione da parte della Giunta Regionale, sentita la Commissione di cui all’art. 8, di criteri ed indirizzi per l’attuazione dei provvedimenti di cui alla presente legge.".

- Il testo dell’articolo 7 della l.r. 57/1979, come modificato dall’articolo 1 della l.r. 7/1984, è il seguente:

“Art. 7. (Redazione dei piani naturalistici)

[1] Al fine di salvaguardare l’ambiente naturale la Giunta Regionale redige piani naturalistici, riguardanti aree di particolare interesse ambientale e naturalistico, costituiti, generalmente ed ove occorra, dal rilevamento del patrimonio faunistico, botanico e forestale, dallo studio geologico, biologico ed idrobiologico dell’area e da ogni altro studio ritenuto opportuno, e contenenti direttive e normative per il mantenimento e la gestione delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e naturalistiche individuate.

- Il testo dell’articolo 8 della l.r. 57/1979, come modificato dall’articolo 1 della l.r. 7/1984, è il seguente:

“Art. 8. (Effetti dei piani naturalistici)

[1] I piani naturalistici di cui al precedente articolo 7 sono approvati con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale.

[2] I piani naturalistici sono obbligatori per le aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate e costituiscono parte integrante dei piani generali delle aree interessate, previsti dalle singole leggi istitutive.

[3] Le previsioni e le normative contenute nei piani naturalistici hanno efficacia dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Regionale che li approva. Con legge regionale sono previste apposite sanzioni a tutela delle direttive e delle normative contenute nei piani naturalistici.".

- Il testo dell’articolo 9 della l.r. 57/1979 è il seguente:

“Art. 9. (Attuazione dei piani naturalistici)

[1] L’attuazione dei piani naturalistici delle aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate è a totale carico dell’Ente gestore del parco naturale, della riserva naturale o dell’area attrezzata, su finanziamento della Regione.

[2] I piani naturalistici riguardanti le altre aree sono attuati a totale carico della Regione.".


Note all’articolo 9

- Il testo dell’articolo 94 della l.r. 44/2000, è il seguente:

“1. E’ attribuita alle Province la gestione delle Aree protette di rilievo provinciale che viene esercitata direttamente oppure attraverso enti strumentali di diritto pubblico.

2. In tale ambito le Province provvedono all’organizzazione del personale e all’indirizzo, al coordinamento, al controllo e alla vigilanza delle attività dei soggetti gestori, all’approvazione ed alla trasmissione alla Regione del programma annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione delle Aree protette di rilievo provinciale.

3. Sono, inoltre, delegate alle Province le funzioni amministrative relative ai seguenti procedimenti:

a) il rilascio delle autorizzazioni per interventi di modificazione dello stato dei luoghi, ove previste dai singoli provvedimenti istitutivi delle Aree protette e fino alla data di approvazione del piano d’area;

b) l’adozione dei provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi, ove previsti dai singoli provvedimenti istitutivi;

c) il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 151 del d.lgs. 490/1999;

d) l’adozione dei provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi di cui all’articolo 16, comma 7 della l.r. 20/1989.

4. Le autorizzazioni di cui al comma 3, lettere a) e c), riguardanti provvedimenti relativi ad Aree protette di rilievo regionale, sono rilasciate secondo le seguenti procedure:

a) l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia è assunta previo parere del soggetto gestore dell’Area protetta;

b) il parere è rilasciato dal soggetto gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine la Provincia può provvedere al rilascio dell’autorizzazione;

c) il provvedimento assunto dalla Provincia e la documentazione relativa vengono trasmessi immediatamente alla Regione che può annullare o richiedere chiarimenti e modifiche, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione; trascorso tale termine il provvedimento si intende approvato;

d) l’autorizzazione è rilasciata o negata dalla Provincia entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda; decorso inutilmente tale termine gli interessati possono richiedere l’autorizzazione alla Regione che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

5. I provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 3, lettere b) e d), riguardanti provvedimenti relativi ad Aree protette di rilievo regionale, sono rilasciati secondo le seguenti procedure:

a) il provvedimento di ripristino è assunto dalla Provincia previo parere del soggetto gestore dell’Area protetta. Ad integrazione di quanto stabilito dai provvedimenti istitutivi, le violazioni alla limitazione relativa all’autorizzazione prevista per interventi che determinino modificazione dello stato dei luoghi comportano sempre l’obbligo del ripristino; il ripristino può anche configurarsi come mantenimento delle opere realizzate qualora queste non siano in contrasto con gli strumenti di pianificazione o con le disposizioni dei provvedimenti istitutivi;

b) ad integrazione di quanto stabilito dai provvedimenti istitutivi, l’obbligo del ripristino per interventi che comportino alterazione o deterioramento delle caratteristiche ambientali dei luoghi è stabilito per tutte le aree classificate come Aree protette;

c) il provvedimento di ingiunzione di ripristino assunto dalla Provincia e la documentazione relativa sono trasmessi immediatamente alla Regione che può annullare o richiedere chiarimenti e modifiche, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione; trascorso tale termine il provvedimento si intende approvato;

d) il provvedimento di ingiunzione di ripristino è rilasciato dalla Provincia entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale riportante l’oggetto della violazione.".

- Il capo I (relativo a “Le sanzioni amministrative”), della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), comprende gli articoli da 1 a 43.


Nota all’articolo 10

- Il testo dell’articolo 13 della l.r. 56/1977, è il seguente:

“Art. 13. (Prescrizioni operative del Piano Regolatore Generale)

[1] Il Piano Regolatore Generale disciplina l’uso del suolo mediante prescrizioni, topograficamente e normativamente definite, che comprendono sia la individuazione delle aree inedificabili, sia le norme operative che precisano, per le singole aree suscettibili di trasformazione urbanistica ed edilizia e per gli edifici esistenti e in progetto, le specifiche destinazioni ammesse per la loro utilizzazione, oltreche’ i tipi di intervento previsti, con i relativi parametri, e le modalita’ di attuazione.

[2] I principali tipi di intervento per tutte le destinazioni d’uso, anche non residenziali, oltreche’ quelli in attuazione dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardano le operazioni di:

- conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;

- restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente;

- ristrutturazione edilizia;

- ristrutturazione urbanistica;

- completamento;

- nuovo impianto.

[3] Gli interventi di cui al comma precedente sono precisati nelle norme di attuazione dei Piani Regolatori Generali nel rispetto delle seguenti definizioni:

a) manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purche’ non comportino la realizzazione di nuovi locali ne’ modifiche alle strutture od all’organismo edilizio;

b) manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche’ per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita’ immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;

c) restauro e risanamento conservativo: gli interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita’ mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso anche parzialmente o totalmente nuove con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

d) ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) ristrutturazione urbanistica: gli interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

f) completamento: gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio gia’ parzialmente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime nonche’ alla tipologia ed alle caratteristiche planovolumetriche degli edifici;

g) nuovo impianto: gli interventi rivolti alla utilizzazione di aree inedificate da disciplinare con appositi indici, parametri e indicazioni specifiche tipologiche.

[4] Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto sono realizzati a mezzo di strumenti urbanistici esecutivi, salvo che il Piano Regolatore Generale, per le specifiche aree interessate, non precisi i contenuti di cui ai punti 2, 3, 4 dell’art. 38 della presente legge.

[5] Nei centri storici, delimitati ai sensi della presente legge, nelle zone di tipo A nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato posteriormente all’entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o nelle parti del territorio da salvaguardare ai sensi dell’art. 24, comprese nei Piani Regolatori Generali redatti in conformita’ della presente legge, sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), f) del 3° comma, con le precisazioni contenute nel successivo articolo 24.

[6] Le definizioni di cui al 3° comma prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, fatti salvi i disposti del successivo art. 85. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni.

[7] Sono inedificabili:

a) le aree da salvaguardare per il loro pregio paesistico o naturalistico o di interesse storico, ambientale, etnologico ed archeologico;

b) le aree che, ai fini della pubblica incolumita’, presentano caratteristiche negative dei terreni o incombenti o potenziali pericoli;

c) le fasce ed aree di rispetto relative alla viabilita’ urbana ed extra urbana, alle ferrovie, ai cimiteri, alle piste sciistiche, agli impianti di risalita, alle industrie ed agli impianti nocivi o inquinanti, salvo quanto previsto all’art. 27;

il Piano Regolatore Generale identifica e delimita le aree inedificabili di cui al presente comma.".