Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 27 del 6 / 07 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2006, n. 38-3132

Indirizzi e criteri per l’ammissibilita’ all’erogazione dei contributi per interventi a favore della popolazione zingara - l.r. 26/93

A Relazione dell’Assessore Migliasso:

Vista la legge regionale 10 giugno 1993, n. 26 che disciplina gli interventi a favore delle popolazioni zingare allo scopo di salvaguardarne l’identità etnica e culturale e facilitarne, nel rispetto della reciproca conoscenza e convivenza, il progressivo inserimento nella comunità regionale;

visto l’articolo 2 della legge regionale citata che, al comma 1, stabilisce che, la Regione Piemonte, al fine di assicurare il diritto al nomadismo ed alla stanzialità degli zingari all’interno del territorio regionale, eroghi finanziamenti finalizzati all’attuazione delle iniziative previste dalla legge, a favore di Comuni, Consorzi e Comunità Montane, in rapporto agli interventi da operare nei territori di competenza, e a favore di Enti, Associazioni e organismi pubblici e privati che operino con il coinvolgimento degli utenti zingari, per l’attuazione di progetti di formazione professionale, culturale, educativa e di scolarizzazione dell’obbligo e per il conseguimento di titoli di studio;

considerato necessario, al fine di dare attuazione a quanto prescritto dalla legge, individuare le modalità attuative e i criteri per la concessione dei contributi a favore dei succitati enti per gli interventi relativi agli artt. 3 e 4 della l.r. cit., per la realizzazione di aree di sosta attrezzate nonché per la concessione dei contributi a favore di Comuni, Consorzi, Comunità Montane, enti, associazioni ed organismi pubblici e privati per la realizzazione di iniziative sociali, in base agli artt. 7 e 8 della citata legge regionale;

considerato che la legge regionale citata prevede all’articolo 11, comma 2, che la Giunta Regionale individui i criteri per l’ammissibilità all’erogazione dei contributi e per il riparto degli stessi, si ritiene di dover individuare i seguenti criteri ed indirizzi:

A) Interventi per la realizzazione di aree di sosta attrezzate di cui agli artt. 3 e 4 l.r. 26/93

- per interventi inerenti la realizzazione di aree di sosta attrezzate, di cui agli artt. 3 e 4 l.r. 26/93, si intendono: la ristrutturazione e/o l’ampliamento di spazi per la sosta della popolazione zingara già esistenti nonché la nuova costruzione;

- le suddette aree dovranno essere compatibili allo strumento urbanistico vigente e dovranno appartenere al patrimonio indisponibile dell’ente, le caratteristiche tecniche delle stesse sono inoltre puntualmente definite all’art. 4 della l.r. 26/93;

- gli standard prescritti possono essere derogati dall’amministrazione regionale, su esplicita e motivata richiesta dell’ente proponente, ai sensi dell’art. 4, comma 4 , l.r. 26/93;

- le richieste di finanziamento per la tipologia di progetto relativa alle aree sosta saranno valutate sulla base degli obiettivi fissati nel presente atto e secondo i seguenti criteri, demandando agli uffici competenti l’attribuzione dei relativi punteggi a seconda che l’area sia :

* dotata delle principali reti tecnologiche (acqua, fognature, illuminazione, ecc.)

* che il rapporto tra il costo complessivo dell’intervento ed il numero di piazzole previste per singola famiglia sia inferiore o uguale ad Euro 6.500,00

* che l’area sia asservita da trasporto pubblico

* che l’area oggetto dell’intervento appartenga già, al momento della presentazione della domanda di contributo, al patrimonio indisponibile dell’ente interessato

* che l’intervento abbia una valenza intercomunale e che, in tal caso l’intervento sia approvato dagli enti interessati

* che il progetto preveda l’utilizzazione di fondi dell’Unione Europea ed altre forme di finanziamento

- le suddette opere dovranno essere realizzate entro il secondo anno successivo a quello della prima erogazione del contributo;

- ogni proroga ai termini su indicati dovrà essere adeguatamente motivata e preventivamente autorizzata dal Responsabile della Direzione Politiche Sociali della Regione Piemonte;

- è ammessa altresì la possibilità di procedere ad eventuali varianti ed addizioni al progetto approvato, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’art. 25 della l. 109/94 s.m.i. Le suddette perizie dovranno essere approvate dalla stazione appaltante ed autorizzate dalla competente Direzione Regionale, a pena di non ammissibilità della relativa spesa;

- le iniziative progettuali finanziate, promosse nell’ambito della realizzazione delle aree sosta potranno usufruire di un contributo del 50% del costo complessivo, ai sensi dell’art. 11 l.r. 26/93;

- per quanto riguarda le richieste di beneficio economico relativo all’esecuzione di opere connesse alle aree attrezzate, è necessario allegare oltre alla domanda di contributo, la redazione del progetto (per il quale si chiede il contributo) corredato da preventivo di spesa, piano finanziario ed atto di approvazione dell’intervento da parte dell’ente, anche la dichiarazione sostitutiva del titolo di proprietà o di disponibilità dell’area nonché una copia del Progetto preliminare, redatto ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L. 109/94 s.m.i;

- le modalità di presentazione delle domande e la relativa modulistica verranno definite con successivo atto dirigenziale;

- i contributi saranno assegnati sulla base delle valutazioni operate dal Responsabile della Direzione Politiche Sociali competente, con indicazione dell’ammontare complessivo del contributo per ciascun progetto e fino alla concorrenza della somma disponibile del capitolo di bilancio;

- la concessione formale del contributo, relativo agli interventi delle aree sosta, sarà disposta con successiva determinazione dirigenziale, in sede di approvazione del Progetto definitivo, redatto ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della l. 109/94 e presentato entro i termini stabiliti dall’atto di assegnazione;

- l’erogazione del contributo relativo agli interventi delle aree sosta sarà corrisposta in due rate:

- la prima rata, pari al 50% dell’importo concesso, sarà erogata al momento della stipula del contratto, d’appalto dei lavori previa presentazione dell’atto formale di approvazione del Progetto esecutivo, di parere igienico sanitario dell’intervento, di contratto di appalto, di verbale di inizio lavori e di polizza fideiussoria di importo pari al rateo da erogare;

- la seconda rata, pari al restante 50% del contributo concesso, sarà erogata, previa presentazione di: verbale di fine lavori, certificato di regolare esecuzione o collaudo delle opere, attestati di conformità degli impianti, agibilità delle strutture, e di una Relazione acclarante dei rapporti intercorrenti tra ente beneficiario ed ente erogatore del contributo;

- la somma disponibile per la concessione di contributi di cui agli artt. 3 e 4 della legge per la nuova costruzione o per la ristrutturazione e/o ampliamento di aree sosta è di Euro 500.000,00 accantonata sul capitolo regionale 21897/2006 con D.G.R. n. 47-2922 del 22-05-2006.

B) Interventi per la realizzazione di progetti sociali di cui agli artt. 7 e 8 l.r. 26/93

Si ritiene opportuno individuare, per l’anno 2006, alcune priorità d’intervento, oggetto di contributo regionale, quali:

* Interventi di sostegno alla maternità e ai minori della fascia d’età 0/5 anni

* Interventi mirati all’inserimento scolastico ed al sostegno extrascolastico dei minori

* Azioni di informazione, orientamento e accompagnamento ai servizi e di mediazione culturale

* Progetti inerenti le attività formative e di alfabetizzazione

* Interventi mirati all’inserimento della popolazione nomade, nel mondo del lavoro, presso aziende o con iniziative di sostegno all’artigianato ed al commercio.

- le richieste di finanziamento per i progetti sociali saranno valutate sulla base degli obiettivi fissati nel presente atto e secondo i sottoelencati criteri, demandando ai competenti uffici l’attribuzione dei relativi punteggi in relazione :

- al curriculum del proponente

- all’ eventuale partnership del progetto

- alla qualità ed organicità del progetto

- alla coerenza finanziaria del progetto

- alla coerenza del progetto nell’ambito della programmazione regionale

- all’eventuale coinvolgimento con i beneficiari dello stesso

- alla utilizzazione di fondi dell’Unione Europea ed altre forme di finanziamento

- le iniziative progettuali finanziate potranno usufruire di un contributo del 50% del costo complessivo, ai sensi dell’art. 11 l.r. 26/93.

- Il contributo sarà a parziale copertura delle spese - le quali devono avere data non anteriore all’avvio del progetto - destinate esclusivamente alla realizzazione del progetto, non imputabili pertanto all’attività ordinaria.

Costi ammissibili:

* Personale utilizzato per la messa in opera del progetto

Se personale dipendente indicare l’ente di appartenenza, la funzione, il costo orario, il tempo utilizzato per la realizzazione del progetto.

* Personale esterno

Personale con incarichi professionali, contratti a progetto, ecc. utilizzato per la realizzazione del progetto.

* Progettazione e coordinamento

La voce relativa ai costi di progettazione, coordinamento e di segreteria non può superare il 15% del totale del progetto.

* Locali

Spese di affitto e relative utenze esclusivamente per i locali destinati alle attività progettuali.

* Arredi e dotazioni strumentali

Beni di consumo, attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto.

* Varie

Materiali pubblicitari, pubblicazioni, convegni, altro.

* Azioni di sostegno agli utenti del progetto

Borse lavoro, azioni relative a supporti economici.

- i progetti sociali dovranno concludersi entro 18 mesi dalla data di approvazione del progetto con apposito atto dirigenziale;

- ogni proroga ai termini su indicati dovrà essere adeguatamente motivata e preventivamente autorizzata dal Responsabile della Direzione Politiche Sociali della Regione Piemonte;

- per quanto riguarda le richieste di beneficio economico è necessario allegare oltre alla domanda di contributo, la redazione del progetto (per il quale si chiede il contributo) corredato da preventivo di spesa, piano finanziario ed atto di approvazione dell’intervento da parte dell’ente;

- le modalità di presentazione delle domande e la relativa modulistica verranno definite con successivo atto dirigenziale;

- i contributi saranno assegnati sulla base delle valutazioni operate dal Responsabile della Direzione Politiche Sociali competente, con indicazione dell’ammontare complessivo del contributo per ciascun progetto e fino alla concorrenza della somma disponibile del capitolo di bilancio;

- l’erogazione dei contributi per la realizzazione di iniziative sociali, avverrà con determinazione dirigenziale e i contributi saranno erogati nella misura del 70%, come anticipo all’avvio del progetto, dopo la relativa comunicazione e successivamente nella misura del restante 30% a conclusione del progetto ed a seguito di presentazione del rendiconto della relazione finale;

- per la concessione di contributi di cui agli articoli 7 e 8 della legge, finalizzati alla realizzazione di progetti sociali, la somma disponibile è di Euro 300.000,00 accantonata sul capitolo regionale 14989/2006. con D.G.R. n.47-2922 del 22-05-2006;

- ritenuto altresì di prevedere che, per entrambe le tipologie progettuali in questione, la facoltà dell’amministrazione regionale di procedere alla revoca dei contributi concessi in caso di mancata realizzazione dell’intervento nei modi e nei tempi indicati ed in ogni caso in cui sopraggiunga un interesse pubblico, concreto ed attuale all’eliminazione dell’atto inopportuno;

tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale unanime,

delibera

* di approvare i criteri e le modalità attuative, come indicato in premessa, per la concessione di contributi regionali per la realizzazione di iniziative ed attività a favore della popolazione zingara, come previste dalla legge regionale 10 giugno 1993 n. 26 ;

* di demandare alla competente Direzione Regionale la predisposizione dei provvedimenti attuativi occorrenti;

* di destinare la somma di Euro 500.000,00 accantonata con DGR n.47- 2922 del 22-05-2006 sul capitolo regionale 21897/2006 per interventi inerenti le aree sosta e la somma di Euro 300.000,00 accantonata con DGR n.47- 2922 del 22-05-2006 sul capitolo regionale 14989/2006 per interventi inerenti progetti sociali;

* di stabilire che per quanto non specificato nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella l.r. 26/93;

* di dare diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002, sul sito internet della Regione Piemonte e sul sito dell’Osservatorio sull’immigrazione in Piemonte all’indirizzo www.piemonteimmigrazione.it.

(omissis)