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Bollettino Ufficiale n. 27 del 6 / 07 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Vercelli

Progetto di “Coltivazione cava di prestito per inerti e recupero ambientale” in Comune di Caresana (VC) presentato dalla Ditta Autotrasporti Ceccato di Ceccato Germano e C. s.n.c., con sede in Castelminio di Resana (TV). Giudizio Negativo di Compatibilità Ambientale. L.R.n.40/98. D.G.P. n. 2481 del 01.06.2006 - Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2481 del 01.06.2006

La Giunta Provinciale

(omissis)

Premesso che: - in data 16.12.2005 la Ditta Autotrasporti Ceccato di Ceccato Germano e C. s.n.c., con sede in Castelminio di Resana (TV) Via Boschi n. 42, ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione, ai sensi della Legge Regionale 14 Dicembre 1998 n. 40- art. 12, al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale relativamente al Progetto denominato “Coltivazione Cava di prestito per inerti e recupero ambientale” in Comune di Caresana (VC);

- il Progetto rientra nella categoria progettuale n. 13 dell’Allegato A2 della L.R.40/98 “Cave ricadenti, anche parzialmente, nelle fasce fluviali A e B dei Piani Stralcio in cui è articolato il Piano di bacino del Fiume Po...”;

- contestualmente, il Proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 12 - comma 2 lettera a) della L.R. n. 40/98, al deposito presso l’Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli, Settore Pianificazione Risorse Territoriali Via S. Cristoforo - 3 Vercelli, del Progetto composto dai seguenti elaborati: Studio di Impatto Ambientale, datato Novembre 2005, SIA - Relazione di sintesi in linguaggio non tecnico, SIA - Elenco autorizzazioni, Progetto Definitivo datato Novembre 2005 costituito da: (omissis);

- il Proponente, ai sensi dell’art. 12 comma 2 lettera b) della L.R. n. 40/98, ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati con pubblicazione sul quotidiano “La Stampa” in data 16.12.2005;

- la Provincia di Vercelli, Autorità Competente per la VIA, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L.R. n. 40/98, ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento mediante pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 01 del 05.01.2006;

- durante il periodo di pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito degli elaborati non sono pervenute osservazioni ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera b) della L.R. n. 40/98;

- la conclusione del procedimento inerente la fase di Valutazione è pertanto stabilita entro 150 giorni dal 16.12.2005, ai sensi dell’art. 12 comma 6 L.R. n. 40/98, e pertanto entro il 14.05.2006;

- dalla data di deposito degli elaborati progettuali presso l’Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Vercelli, (in data 16.12.2005) non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico, ai sensi dell’art.14 -comma 1 lett. b) della L.R. n. 40/98;

- la Provincia di Vercelli, come da verbali agli atti, ha indetto Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L.R. n. 40/98, coinvolgendo i soggetti indicati dall’art. 9 della stessa Legge Regionale: (Comuni di Caresana, Stroppiana, Pertengo, Pezzana (VC) e Comune di Langosco (PV), Unione COSER Bassa Vercellese, Azienda Sanitaria Locale - ASL11 Vercelli, Regione Piemonte, Corpo Forestale dello Stato, ARPA Piemonte, Associazione di Irrigazione Ovest Sesia; Autorità d’Ambito ATO2 Vercelli, Autorità di Bacino del PO Parma, AIPO Parma e Alessandria, Regione Lombardia, Provincia di Pavia, Distretto Irriguo di Caresana, Consorzio Strade Vicinali di Caresana, Consorzio Strade Vicinali di Pezzana;

- il Proponente è stato invitato alle riunioni della Conferenza di Servizi nel cui ambito ha illustrato la documentazione depositata e ha fornito chiarimenti alle osservazioni poste dai presenti, così come risulta dai relativi verbali delle sedute di Conferenza, agli atti;

- in data 15.02.2006 e 05.04.2006 si è riunita la Conferenza dei Servizi, il cui verbale contenente la proposta di provvedimento con esito negativo è stato comunicato al proponente con nota in data 07.04.2006, sospendendo i termini del procedimento ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 241/1990 così come in ultimo modificata dalla Legge n. 15/2005;

- il proponente non ha presentato osservazioni sulle motivazioni addotte nella Conferenza dei Servizi del 05.04.2006 che hanno determinato la proposta di esito negativo del procedimento, in applicazione dei disposti del sopra citato art. 10 della Legge n. 241/1990;

- a seguito dell’avvenuto ricevimento (19.04.2006), da parte della Ditta proponente il Progetto, della comunicazione di proposta del provvedimento con esito negativo, effettuata dalla Provincia di Vercelli con la citata nota del 07.04.2006, sono ripresi i termini del procedimento, con nuova scadenza al 05.06.2006;

- l’Organo Tecnico Provinciale, istituito con D.G.P. n. 12180 del 13.04.99 la cui struttura e funzionamento è stata stabilita con successiva D.G.P. n. 27882 del 26.06.2000, ha condotto l’attività istruttoria ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 40/98 avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell’ARPA-sede di Vercelli;

- il Responsabile del Procedimento ha redatto la Relazione datata 30 Maggio 2006 contenente le risultanze dell’istruttoria condotta (Allegato sub. A).

Rilevato che l’intervento proposto in data 16.12.2005 presenta le seguenti caratteristiche:

- l’attività estrattiva proposta è situata in località C.na Gerbone del Comune di Caresana (VC), posta sul limite del confine con la Regione Lombardia, Provincia di Pavia e Comune di Langosco;

- l’intervento interessa area golenale, in sponda destra del Fiume Sesia, all’interno del limite di fascia A e B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali in cui si articola il P.A.I. (Piano per l’Assetto Idrogeologico); parte dell’area interessata risulta incolta e parte attualmente coltivata a risaia;

- l’area complessiva interessata ha estensione di m2 508.000 mentre le operazioni di escavazione sono previste su un’area di m2 170.600 (m2 81.850 del 1° lotto e m2 88.750 del 2° lotto) mantenendo le distanze previste dalle normative dal Fiume Sesia, dalla cascina Gerbone, dai confini di proprietà e dagli argini e strade esistenti;

- gli scavi sono previsti alla profondità media sui due lotti di m 3,50 dal piano di campagna, con durata anni cinque caduno; pertanto l’attività di escavazione ha previsione di durata complessiva di anni 10;

- è prevista l’estrazione complessiva di m3 492.600 circa di materiali inerti, con produzione media annua di m3 49.300 circa;

- la falda superficiale si attesta a profondità di circa 4-5 m dal piano di campagna nei due lotti di escavazione previsti;

- per il recupero naturalistico dell’area, anch’esso articolato in due fasi al termine della coltivazione dei due lotti di cava, è previsto l’accantonamento di circa m3 91.800 di terreno di scotico; la sistemazione ambientale finale assicura un recupero del sito ecologico naturalistico su tutta l’area oggetto delle operazioni di scavo;

- i materiali scavati saranno conferiti a n. 3 Ditte con sede negli abitati di Caresana, Pezzana e Pertengo, a distanza rispettivamente di km 6, 5 e 11 dal sito di cava;

- l’intervento interessa sedimi di proprietà privata per i quali il proponente ha sottoscritto preliminare scrittura privata per la futura acquisizione in proprietà, da formalizzare all’ottenimento di tutte le autorizzazioni.

Preso atto che, durante la fase istruttoria, sul progetto depositato in data 16.12.2005 sono pervenute, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. n. 40/98, le seguenti note, agli atti, da parte degli Enti e Soggetti interessati e coinvolti, che hanno evidenziato in sintesi:

- Nota Regione Piemonte Dir. Parchi n. 551 del 11.01.2006, con la quale comunica che l’area interessata non è inclusa all’interno di aree protette regionali e siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat).

- Nota Regione Piemonte Dir. OO.PP. Vercelli n. 7243 del 13.02.2006, con la quale non rileva interferenze con corsi d’acqua di propria competenza per i quali si applichino i disposti del R.D. n. 523/1904.

- Nota ARPA Dipartimento di Vercelli prot. n. 19641 del 13.02.2006, relazione di contributo tecnico scientifico all’Organo Tecnico.

- Nota Regione Piemonte - Direzione Beni Ambientali n. 4671 del 14.02.2006, con la quale, in sintesi, visti gli elaborati di progetto, invita il Comune di Caresana in sede di Conferenza dei servizi a voler verificare e certificare: - se gli interventi di coltivazione di cava ricadano effettivamente all’esterno delle superfici sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004; - quali siano gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi che ricadono in ambito di vincolo paesaggistico e che necessitano di autorizzazione ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. n. 42/2004. Evidenzia inoltre che in funzione di quanto sopra verranno successivamente formulate richieste di integrazioni e approfondimenti per l’espletamento delle procedure di competenza.

- Nota Regione Piemonte - Direzione Industria n. 1943 del 14.02.2006, con la quale, in sintesi, evidenzia che, non disponendo la Ditta proponente di propri impianti di selezione e lavaggio, non si ha la sicurezza che il materiale estraibile venga correttamente valorizzato. Inoltre, nel caso la Conferenza dei servizi ritenga di chiedere integrazioni progettuali, segnala richiesta di integrazioni.

- Nota ATO 2 - Vercelli n. 386 del 14.02.2006, con la quale, in sintesi, evidenzia che in considerazione del tipo di attività estrattiva proposta al di sopra della falda freatica e dell’assenza nelle vicinanze di capatzioni acquedottistiche, non ha rilievi da fare circa la realizzazione dell’intervento.

- Nota Ovest Sesia n. 228 del 14.02.2006, con la quale, in sintesi, comunica che le opere in progetto sono compatibili con il regime idraulico dei canali interferiti di competenza del distretto irriguo di Caresana, organo periferico dell’Associazione, ed esprime parere favorevole all’esecuzione delle opere in progetto subordinatamente all’osservanza di prescizioni.

- Nota n. 1893 del 21.03.2006 della Regione Piemonte Direzione Difesa del Suolo - Torino, con la quale trasmette il parere, anche in adempimento alla delega da parte dell’Autorità di Bacino del Fiume Po per la rappresentanza in sede di Conferenza dei Servizi, ai fini della verifica di compatibilità del progetto con la pianificazione di bacino. In sintesi, evidenzia criticità legate: all’evoluzione morfodinamica del Sesia, con spiccata tendenza all’erosione dell’estradosso di meandro; il possibile innesco di fenomeni erosivi e genesi di instabilità; la presenza ad Ovest del sito di un paleoalveo connesso all’ambiente fluviale, riattivabile per partate con tempi di ritorno inferiori a 50 anni e con bracio che termina esattamente all’estremità ovest del sito di intervento; l’intervento genererebbe di fatto un arretramento della scarpata del terrazzo naturale, causando un avvallamento delle aree all’interno del meandro, favorendo o facilitando le dinamiche di taglio di meandro; i volumi estratti di materiale dalla cava possono incidere, in caso il bacino di cava venga catturato dall’alveo attivo, sul trasporto solido del fiume, con risposta di abbassamento del profilo di fondo rapido e progressivo come già osservato negli anni ‘70 e ‘80; durante l’evento alluvionale del 2000, poco a monte del taglio di meandro segnalato, è stata documentata erosione in sponda destra di cui sono visibili gli effetti di trasporto solido all’interno del meandro;gli elementi di criticità di cui sopra sono stati ulteriormente confermati da valutazioni richieste alla Facoltà di Geologia, al CNR-IRPI di Torino e al Politecnico di Torino. le modificazioni geomorfologiche indotte dall’intervento non sono discriminabili in modo univoco, come peraltro sottolineato dai tecnici progettisti. In considerazione dei “Criteri generali di compatibilità delle attività estrattive con l’assetto morfologico ambientale, espressi nel progetto di variante delle fasce fluviali del Sesia, che indicano nelle zone golenali all’interno della fascia di massima divagazione morfologfica compatibile.......... La tipologia di cava a fossa in golena non è compatibile con l’obiettivo generale di favorire il conseguimento di forme d’alveo menovincolate......... e più idonee alla laminazione delle poprtate di piena......; in considerazione anche dei criteri relativi alla pianificazione delle attività estrattive nei territori interesati dal PAI per cui..........le attività estrattive nelle aree limitrofe ad ambiti fluviali ad elevata criticità idraulica e geomorfologica, quali meandri fluviali, alvei relitti o riattivati, dovranno avere limitate estensioni sia planimetricamente sia nei riguardi della profondità di scavo; inoltre considerando le possibili modificazioni geomorfologiche indotte sulla stabilità planimetrica del corso d’acqua per le quali gli elaborati presentati non forniscono elementi di chiarimento, ritiene che l’intervento, così come proposto, non sia compatibile con gli indirizzi di pianificazione di bacino.

- nota n. 9393 del 21.03.2006 della Reg. Piemonte Dir.Pianif. Urbanistica - Territoriale Vercelli, con la quale, i sintesi, rileva che le aree interessate sono classificate dallo strumento urbanistico del Comune di Caresana parte come aree agricole e parte come aree destinate a cave. Evidenzia che il Comune di Caresana non ha ancora adeguato il proprio strumento urbanistico al PSFF e al PAI; in merito però l’Unione COSER, di cui fa parte Caresana, ha avviato le procedure del Gruppo Interdisciplinare per pervenire all’adeguamento di cui sopra. Dal punto di vista strettamente urbanistico l’intervento non risulta in contrasto con lo strumento urbanistico vigente. In considerazione che l’intervento ricade in fascia A del fiume Sesia, segnala che debbano essere prioritariamente valutate le problematiche attinenti la sicurezza del sito, con acquisizione dei pareri tecnico-scientifici delle Strutture Regionali e degli Organi Sovraordinati competenti per materia;

- nota n. 10271 del 29.03.2006 della Regione Piemonte Settore Beni Ambientali - Torino, con la quale, in sintesi, visto che l’area di scavo parrebbe essere esterna ad aree sottoposte a vincolo di tutela ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 ma l’area di proprietà su cui sono previste recinzioni, nuova viabilità e piantumazioni arboree ricade in aree vincolate di cui sopra, visto che non sono stati chiariti alcuni aspetti inerenti le fasce di rispetto dalle sponde del Fiume e all’esistenza o meno di vincoli ad uso civico, visto che dal verbale della prima riunione di Conferenza sono state evidenziate ulteriori problematiche con possibili ripercussioni sui caratteri paesaggistici e ambientali della località, in quanto l’area risulta allagabile, con improbabile riuscita e mantenimento della sistemazione ambientale proposta, ribadisce quanto già espresso con precedente nota n. 4671/19.20 del 14.02.2006 e invita il Comune di Caresana in sede di Conferenza dei servizi a voler verificare e certificare: se gli interventi di coltivazione di cava ricadano effettivamente all’esterno delle superfici sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della parte terza del D.Lgs. n. 42/2004; quali siano gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi che ricadono in ambito di vincolo paesaggistico e che necessitano di autorizzazione ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. n. 42/2004. Evidenzia inoltre che in caso gli interventi possano modificare o alterare lo stato fisico di territori o beni immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo di tutela paesaggistica e ambientale risulta necessaria: la predisposizione dei consueti e specifici approfondimenti progettuali e fotografici di tutte le opere poste in ambito vincolato, e in caso di attività in aree vincolate devono tenere conto della durata dei provvedimenti autorizzativi in materia paesaggistica che comportano la predisposizione di ipotesi di completo recupero ambientale da effettuarsi entro il quinto anno e delle schede riassuntive dei dati come richiesti dal Ministero dell’Ambiente (Circ.Pres. Giunta Regionale n. 21/LAP del 18.09.95.

- nota n. 2212 del 03.04.2006 della Regione Piemonte Direzione Difesa del Suolo - Torino, con la quale, a seguito di sopralluogo in loco, trasmette integrazione al parere di cui alla nota n. 1893 del 21.03.2006; in sintesi ha rilevato in loco effetti di alterazione geomorfologica conseguenti alla tracimazione della corrente di piena nel meandro del Sesia interessato dalla cava in progetto. In sponda destra, ed a tergo delle difese spondali, sono presenti due conche profonde verosimilmente legate all’attività erosiva delle acque di piena che hanno tracimato e in parte asportato le difese, riversandosi all’interno del meandro creando un evidente solco di erosione. Peraltro il Progetto non è stato corredato di relazione sul trasporto solido (ai sensi del DPAE). Il bassopiano morfologico del piano di campagna dovuto a passate attività estrattive, ha costituito presumibilmente un’area di deflusso di filoni preferenziali di corrente con tiranti plurimetrici. Per quanto sopra conferma il precedente parere.

- Nota ARPA Dipartimento di Vercelli prot. n. 42645 del 04.04.2006, con la quale conferma il contenuto della nota n. 19641 del 13.02.2006, relazione di contributo tecnico scientifico all’Organo Tecnico.

- Nota Provincia di Pavia - Ufficio VIA - depositata in sede di Conferenza dei Servizi del 05.04.2006, con la quale, in sintesi, rileva che il sito di coltivazione della cava di inerti si inserisce in un contesto piuttosto instabile sotto il profilo geomorfologico-idraulico: l’area è infatti inserita entro un lobo di meandro del Fiume Sesia, tuttora in attività, entro il quale si evidenzia il potenziale innesco del taglio di meandro in occasione di particolari eventi meteorici ed anche riconducibile ad un graduale processo di erosione. Per le ragioni esposte, sotto l’aspetto meramente geomorfologico, ritiene problematico giustificare l’apertura di una nuova cava; tuttavia, considerando che la Provincia di Pavia è interessata solo marginalmente all’intervento, ritiene di dover rimandare la decisione agli Enti e Soggetti più coinvolti.

Rilevato inoltre che l’attività istruttoria condotta dall’Organo Tecnico Provinciale con il supporto tecnico scientifico dell’ARPA-sede di Vercelli ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 40/98, come da Relazione datata Febbraio 2006 agli atti della Conferenza dei Servizi del 15.02.2006, ha evidenziato in sintesi: Documentazione presentata: Riguardo al documento Relazione di sintesi in linguaggio non tecnico, fornito in allegato all’istanza del 16.12.2005, si rileva che la stessa, costituita da poche pagine senza cartografie illustrative, risulta estremamente carente e non sufficientemente esaustiva in rapporto a quanto stabilito dall’Allegato D della L.R. n. 40/98. Si ritiene pertanto che l’accesso ai documenti e la relativa pubblicizzazione, se pur garantita attraverso la messa a disposizione dei documenti depositati, non possa essere stata esaurientemente soddisfatta attraverso un documento che fornisce poche informazioni e dati sul Progetto, e non riporta cartografie circa la localizzazione degli interventi; riguardo l’elenco delle autorizzazioni, pareri e nulla-osta fornito dalla Ditta Proponente si rileva l’incompletezza dello stesso in rapporto alle caratteristiche delle opere previste ed al contesto territoriale-ambientale in cui si colloca il sito oggetto dell’intervento.

Quadro programmatico: Il recupero ambientale proposto non risulta corrispondere ai disposti della Deliberazione della Giunta Regionale D.G.R. n. 24-13678 del 2004 in quanto le fasce di rispetto di 150 m dalle sponde, peraltro in disponibilità della Ditta proponente, non sono state inserite nel progetto di recupero ambientale dell’attività estrattiva; Dallo “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del Fiume Sesia, nel tratto da Varallo Sesia alla confluenza in Po”, recentemente diramato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, si evidenzia l’incompatibilità dell’intervento proposto (tipologia a fossa) con l’assetto delle fasce fluviali, specie per le zone golenali all’interno della fascia di massima divagazione morfologica compatibile; Si riscontrano gravi carenze nei contenuti del Quadro Programmatico rispetto ai disposti della L.R. n. 40/98, specie per quanto attiene a: - l’analisi e valutazione sulle finalità e motivazioni strategiche poste alla base dell’iniziativa, nonché indicazioni del rapporto sui costi benefici dell’opera, così come indicato dall’allegato D della L.R. n. 40/98; - la capacità tecnico-economica della Ditta per la conduzione di attività estrattive; - l’accertamento della sussistenza di eventuali vincoli delle aree ad uso civico.

Per quanto sopra si ritiene che l’intervento così come proposto non possa essere ricondotto ad una compatibilità con l’assetto e la dinamica fluviale del Fiume Sesia e non possa essere inoltre giustificata e dimostrata l’opportunità dell’apertura della nuova cava. L’intervento proposto non risulta coerente con le indicazioni normative volte alla tutela e valorizzazione del paesaggio così come definite nell’ambito del “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”, adottato dal Consiglio Provinciale con D.C.P. n. 207 del 28.07.2005 che, ancorché non vigente in quanto non ancora approvato dal Consiglio Regionale, rappresenta tuttavia un indirizzo che l’Amministrazione Provinciale si è data circa la pianificazione del proprio territorio; il SIA non ha analizzato e valutato i possibili impatti generati dai transiti dei mezzi pesanti rispetto alle aree di rilevanza ambientale presenti nella zona SIR “IT1120020 Stagno Cascina Guidia”.

Quadro Progettuale: Il SIA non prende in considerazioni soluzioni alternative di realizzazione del progetto, inclusa l’ipotesi di non realizzare le opere, così come indicato nell’Allegato D della L.R. n. 40/98; non sono pertanto forniti elementi per poter valutare le migliori scelte effettuate specie in rapporto al sistema ambientale nel suo complesso e soprattutto alla durata dei lavori prevista. Nel SIA viene messo in evidenza l’utilizzo di materiali di risulta degli scavi per il ritombamento di parte delle aree; in merito si rileva che gli scavi devono essere previsti esclusivamente fino alle quote stabilite dal progetto e che pertanto i materiali di scotico non possono essere riutilizzati per ritombamenti di scavi. Inoltre non viene chiaramente definito lo spessore del terreno vegetale da accantonare che risulta oltremodo importante per definire la quota finale fra piano campagna e superficie piezometrica. Il SIA indica la fornitura dei materiali cavati presso Ditte citate senza documentarne la effettiva esistenza; risulta infatti che il conferimento dei materiali sia effettuato presso la sede di tre Ditte, peraltro di piccole dimensioni e situate all’interno dei centri abitati di tre Comuni della zona, che non risultano disporre di adeguate aree di cantiere e stoccaggio. Inoltre non risultano neanche minimamente accennate commesse delle Ditte indicate, che giustifichino la capacità di utilizzo dei quantitativi previsti in escavazione. Da ciò si deduce una completa mancanza di adeguata programmazione e certezza dell’immissione sul mercato dei quantitativi di materiali estratti che giustifichino la reale necessità dell’apertura della nuova cava, e soprattutto per una durata così lunga come prevista dal progetto presentato. Per quanto riguarda i percorsi dei mezzi pesanti per il conferimento dei materiali inerti alle Ditte indicate, non sono state analizzate e verificate alternative. Il proponente indica preliminari accordi con i gestori per l’utilizzo delle viabilità minori, ma non analizza la effettiva idoneità delle strade a sostenere i transiti pesanti previsti. Il transito continuato dei mezzi pesanti per un lungo termine (10 anni) non è stato attentamente valutato in funzione del mantenimento della funzionalità delle strutture viarie e idrauliche/irrigue presenti, del rispetto delle attività esistenti, delle interferenze con il sistema di conduzione agricola e delle emergenze naturalistiche e ambientali dell’intera zona interferita.

Quadro Ambientale: Non è stato considerato come ricettore sensibile anche la C.na Castelletto, lambita dai percorsi dei mezzi pesanti, eventualmente prevedendo ulteriori e idonei interventi di mitigazione degli impatti. Il percorso dei mezzi pesanti per il trasporto dei materiali inerti lambisce il SIR (Sito di Importanza Regionale - IT1120020) “Stagno Cascina Guidia” in Comune di Caresana; lo studio presentato si limita ad accennarne la presenza senza proporre le opportune considerazioni e valutazioni, anche in rapporto alla estensione temporale dei lavori e dei trasporti. Riguardo il sistema di drenaggio delle acque meteoriche nel sito di cava si evidenzia che non è stata prodotta una specifica valutazione che ne dimostri l’efficienza e la funzionalità, sia per la gestione finale del sito ma anche in rapporto alle diverse fasi operative di cantiere. Il proponente non ha fornito indicazioni, anche se di massima, di un Piano di Monitoraggio delle acque e delle opere e interventi ritenuti necessari per l’attuazione delle attività inerenti il Piano stesso. La documentazione fornita non si può ritenere sufficientemente chiara ed esaustiva per quanto riguarda la rappresentazione cartografica dell’andamento piezometrico della falda e dei punti di rilievo. Non risultano chiarite in quali occasioni si verifica l’eventualità di pompaggio delle acque dalle zone di lavoro, indicata nel SIA, visto che le operazioni di scavo devono mantenersi sempre e comunque al di sopra della minima soggiacenza della falda. Dall’esame della documentazione fornita appare evidente che il sito di intervento si inserisce in un contesto problematico sotto l’aspetto geomorfologico-idraulico; il sito è infatti ubicato entro un marcato lobo di meandro del Sesia tuttora in attività entro il quale si evidenzia il potenziale innesco del taglio di meandro in occasione di eventi meteorici intensi. Tali aspetti risultano realmente penalizzanti l’intervento in progetto, per quanto le distanze dalle sponde ed il franco rispetto al talweg appaiano rispettati; si tratta comunque di un intervento in fascia A del Sesia in un’area ad elevata pericolosità geomorfologia. Lo studio idraulico e parte della valutazioni giacimentologiche e idrogeologiche forniti non risultano coerenti con quanto richiesto per i siti di cava ricadenti all’interno della fascia A, ai sensi dell’art. 7 “attività estrattiva nell’ambito delle fasce fluviali” e dell’art. 15.2 “documentazione relativa allo studio idraulico”delle “Norme di Indirizzo” del Documento di Programmazione delle Attività Estrattive (D.P.A.E. Regionale)" primo stralcio. Non risulta indicata la metodologia di accumulo del terreno di scotico, che dovrebbe essere stoccato in cumuli di altezza non superiori a 3-4 m e posti in direzione parallela al senso di percorrenza del fiume Sesia, o meglio esterni alla potenziale area di esondazione. La relazione presentata indica l’esecuzione di alcuni pozzetti esplorativi dei quali però non viene riportata la stratigrafia dettagliata e/o documentazione fotografica. Il SIA non riporta indicazioni circa le caratteristiche costruttive di piazzola impermeabilizzata per il ricovero, la manutenzione e il rifornimento del carburante per i mezzi di cantiere; riguardo a tale struttura non vi è cenno inoltre delle opere e attività da mettere in atto in caso di emergenze dovute a sversamenti accidentali. Si evidenzia la mancata indicazione del provvedimento di riconoscimento della competenza del Tecnico che ha redatto lo studio di impatto acustico ai sensi della Legge n. 447/95. Inoltre, il quadro di riferimento normativo, la documentazione e le valutazioni presentate in tema di impatto acustico risultano inadeguati e non ammissibili. Da quanto evidenziato dallo studio idraulico presentato si evince che la zona di cava in progetto risulta allagabile, come d’altra parte si è già verificato a seguito dei numerosi eventi di piena in tempi storici registrati. Tali situazioni bloccheranno o impediranno la crescita della vegetazione di cui è previsto l’impianto nel progetto proposto. Anche a coltivazione conclusa ed in concomitanza di eventi alluvionali l’area si comporterà come “trappola per sedimenti” rallentando o impedendo di fatto lo sviluppo della vegetazione. Stante la localizzazione dell’area in oggetto ed il tipo di recupero ambientale scelto, si ritiene pertanto che possano verificarsi non poche difficoltà per la buona riuscita dello stesso, e anche del mantenimento nel tempo della risistemazione ambientale proposta. La Relazione Agronomica presentata non risulta a firma di professionista abilitato in materia. L’attività estrattiva e le operazioni di trasporto dei materiale inerti determineranno un notevole impatto sulla fauna selvatica presente all’interno della Zona di ripopolamento e cattura denominata “Pezzana-Caresana-Stroppiana” istiuita con D.G.P. n. 29999/2003 in attuazione del Piano Faunistico Provinciale e data in gestione decentrata; tali aspetti non sono stati oggetto di valutazioni da parte del proponente. Lo studio presentato non ha tenuto conto di tutte le emergenze naturalistiche della zona, del contesto ambientale nel suo complesso e degli effetti che l’attività di cava e soprattutto di trasporto dei materiali determinerebbero sulla fauna stanziale e migratoria. Le conseguenze si possono facilmente ipotizzare in disturbo e conseguentemente spostamento dei selvatici in zone non più idonee alla riproduzione e allo stanziamento, con riduzione e probabile azzeramento progressivo degli stessi nelle zone di maggior pregio naturalistico, vanificando tutti gli sforzi e gli investimenti pubblici messi in atto negli ultimi anni che stanno finalmente dando tangibili benefici all’ambiente interferito dal progetto.

Preso atto inoltre che la Conferenza dei Servizi, riunitasi in seconda e conclusiva riunione il 05.04.2006 come da relativo verbale agli atti, sulla scorta: di quanto evidenziato nella documentazione pervenuta agli atti, della quale è stata data lettura in sede di prima Conferenza dei Servizi tenutasi in data 15.02.2006; di quanto evidenziato nella documentazione evidenziata e depositata nella seduta del 05.04.2006; delle osservazioni effettuate dall’Organo Tecnico di cui alla Relazione Febbraio 2006 depositata in sede di prima riunione di Conferenza dei servizi del 15.02.2006; di quanto dibattuto nelle due riunioni di Conferenza dei Servizi, in data 15.02.2006 e 05.04.2006, ha ritenuto che il Progetto presentato non sia compatibile rispetto agli indirizzi di pianificazione di bacino del Fiume Sesia, all’assetto geomorfologico del tratto di Fiume interessato, in particolare alla divagazione con potenziale salto di meandro in corrispondenza dell’esistente taglio di meandro presente in sponda destra; pertanto, ha ritenuto che debba essere espresso giudizio negativo di Compatibilità Ambientale.

Dato atto che, con nota del 07.04.2006 n. 14082 agli atti, è stato trasmesso al Proponente il verbale della seduta conclusiva di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 05.04.2006, contenente la proposta di provvedimento con esito negativo, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 241/1990 così come in ultimo modificata dalla Legge n. 15/2005.

Preso atto che, in applicazione dei disposti del sopra citato art. 10 della Legge n. 241/1990, la Ditta proponente il progetto non ha presentato osservazioni sulle motivazioni addotte nella Conferenza dei Servizi del 05.04.2006 che hanno determinato la proposta di esito negativo del procedimento.

Preso atto ancora che la Ditta proponente con nota in data 29.05.2006, protocollo di ricevimento n. 20290 del 30.05.2006, ha avanzato richiesta di sospensione dei termini del procedimento ai sensi dell’art. 14 comma 5 della L.R. n. 40/98, “per proporre, modificare e presentare ulteriori elaborati a quanto già fornito, al fine di fugare dubbi e soddisfare le eccezioni sollevate dall’organo competente”.

Ritenuto di non accogliere la richiesta di sospensione dei termini del procedimento avanzata dalla Ditta proponente con nota del 29.05.2006 sopra richiamata, in quanto i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza presentata in data 16.12.2005 risultano attinenti la situazione di elevato rischio geomorfologico del tratto di Fiume Sesia e dell’area interessata dal progetto che, pur a fronte di modifiche e integrazioni al progetto presentato, non si ritengono superabili e risolvibili per poter ricondurre il progetto stesso alla compatibilità ambientale.

Rilevato che sulla base dell’istruttoria tecnica condotta, nonché delle risultanze della Conferenza dei Servizi, il Responsabile del Procedimento ha elaborato la Relazione datata 30 Maggio 2006, allegata alla presente Deliberazione (Allegato sub A), contenente la proposta di espressione di Giudizio Negativo di Compatibilità Ambientale, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 40/98, sul Progetto presentato in data 16.12.2005 dalla Ditta Autotrasporti Ceccato di Ceccato Germano e C. s.n.c., con cede in Castelminio di Resana (TV), per le seguenti motivazioni:

1) Dallo “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del Fiume Sesia, nel tratto da Varallo Sesia alla confluenza in Po”, recentemente diramato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, si evidenzia l’incompatibilità dell’intervento proposto (tipologia a fossa) con l’assetto delle fasce fluviali, specie per le zone golenali all’interno della fascia di massima divagazione morfologica compatibile.

2) Il Progetto presentato, che prevede interventi in fascia A del Sesia in un’area ad elevata pericolosità geomorfologia, non è compatibile rispetto agli indirizzi di pianificazione di bacino del Fiume Sesia, all’assetto geomorfologico del tratto di Fiume interessato, in particolare alla divagazione con potenziale salto di meandro in corrispondenza dell’esistente taglio di meandro presente in sponda destra. Il sito di intervento infatti si inserisce in un contesto problematico sotto l’aspetto geomorfologico-idraulico ed è ubicato entro un marcato lobo di meandro del Sesia tuttora in attività entro il quale si evidenzia il potenziale innesco del taglio di meandro in occasione di eventi meteorici intensi; tali elementi di criticità sono stati ulteriormente confermati da valutazioni richieste dalla Regione Piemonte - Direzione Difesa del Suolo - alla Facoltà di Geologia, al CNR-IRPI di Torino e al Politecnico di Torino (nota Reg. Piem. n. 1893/23.2 del 21.03.2006).

3) Manca una adeguata programmazione e certezza dell’immissione sul mercato dei quantitativi di materiali estratti che giustifichino la reale necessità dell’apertura della nuova cava, soprattutto per una durata così lunga come prevista dal progetto presentato.

4) Stante le gravi carenze nei contenuti del Quadro Programmatico rispetto ai disposti della L.R. n. 40/98, specie per quanto attiene a: - l’analisi e valutazione sulle finalità e motivazioni strategiche poste alla base dell’iniziativa, nonché indicazioni del rapporto sui costi benefici dell’opera, così come indicato dall’allegato D della L.R. n. 40/98; - la capacità tecnico-economica della Ditta per la conduzione di attività estrattive, si ritiene che non possa essere giustificata e dimostrata l’opportunità dell’apertura della nuova cava.

5) Non sono state considerate soluzioni alternative di realizzazione del progetto, inclusa l’ipotesi di non realizzare le opere, così come indicato nell’Allegato D della L.R.n.40/98; non sono stati forniti elementi per poter valutare le migliori scelte effettuate specie in rapporto al sistema ambientale nel suo complesso e soprattutto alla durata dei lavori prevista.

6) Il recupero ambientale proposto non risulta corrispondere ai disposti della Deliberazione della Giunta Regionale D.G.R.n.24-13678 del 2004 in quanto le fasce di rispetto di 150 m dalle sponde, peraltro in disponibilità della Ditta proponente, non sono state inserite nel progetto di recupero ambientale dell’attività estrattiva.

7) Stante la localizzazione dell’area interessata dal progetto in zona allagabile, come già verificato a seguito dei numerosi eventi di piena in tempi storici documentati, non risulta certa e attuabile la risistemazione ambientale proposta e il suo mantenimento nel tempo.

8) L’intervento proposto non risulta coerente con le indicazioni normative volte alla tutela e valorizzazione del paesaggio così come definite nell’ambito del “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”, adottato dal Consiglio Provinciale con D.C.P. n. 207 del 28.07.2005 che, ancorché non vigente in quanto non ancora approvato dal Consiglio Regionale, rappresenta tuttavia un indirizzo che l’Amministrazione Provinciale si è data circa la pianificazione del proprio territorio.

9) Lo studio presentato non ha tenuto conto di tutte le emergenze naturalistiche della zona, del contesto ambientale nel suo complesso e degli effetti che l’attività di cava e soprattutto di trasporto dei materiali determinerebbero sulla fauna stanziale e migratoria; la realizzazione del progetto si ritiene possa vanificare tutti gli sforzi e gli investimenti pubblici messi in atto negli ultimi anni nell’ambito dei miglioramenti ambientali che stanno finalmente dando tangibili benefici all’ambiente nel contesto che risulta interferito dal progetto.

10) Il transito continuato dei mezzi pesanti per un lungo termine (10 anni) non è stato attentamente valutato in funzione del mantenimento della funzionalità delle strutture viarie e idrauliche/irrigue presenti, del rispetto delle attività esistenti e delle interferenze con il sistema di conduzione agricola della zona interferita.

11) la realizzazione delle opere in progetto e il recupero finale del sito devono essere garantiti attraverso un quadro di certezze e garanzie che allo stato attuale non è stato possibile definire e che il Proponente non ha esaurientemente proposto, stante anche le carenze documentali comunque rilevate; pertanto si ritiene che le opere progettate, sulla base delle problematiche di carattere ambientale sopra riportate, possano determinare impatti ambientali preoccupanti, date le caratteristiche di rischio dell’area e delle principali componenti ambientali interferite.

Ritenuto che, per le motivazioni, considerazioni e valutazioni sopra riportate, che si evincono dall’istruttoria condotta, dagli esiti della Conferenza dei Servizi e dalla Relazione del Responsabile del Procedimento, datata 30 Maggio 2006 (Allegato sub. A), per la realizzazione dell’intervento non sussistono i presupposti di compatibilità ambientale e pertanto il Progetto è da ritenersi non compatibile.

Dato atto che, per effetto del presente giudizio negativo, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 40/98 e così come specificato dalla Regione Piemonte con nota esplicativa del 04.07.2000 n. 14607, il provvedimento finale di espressione del giudizio di compatibilità si configura come chiusura di tutti i procedimenti autorizzativi e concessori connessi.

Visti: i verbali della Conferenza dei Servizi; la L.R. n. 40 del 14 Dicembre 1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, e s.m.i.; la nota esplicativa Regione Piemonte n. 14607 del 04.07.2000.

Dato atto che è stato ottemperato al disposto di cui all’art. 49, comma 1, del D.L.vo 267/2000, come evincesi dal documento inserito nella presente deliberazione.

delibera

1) Di prendere atto della Relazione del Responsabile del Procedimento datata 30 Maggio 2006, allegata alla presente Deliberazione (Allegato sub A), e di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. n. 40/98, giudizio negativo di Compatibilità Ambientale sul Progetto di “Coltivazione Cava di prestito per inerti e recupero ambientale” in Comune di Caresana (VC), presentato dalla Ditta Autotrasporti Ceccato di Ceccato Germano e C. s.n.c., con sede in Castelminio di Resana (TV), di cui all’istanza del 16.12.2005, composto dagli elaborati elencati in premessa, per le motivazioni, osservazioni e valutazioni in premessa indicate, che di seguito si intendono sinteticamente riportate: - Dallo “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del Fiume Sesia, nel tratto da Varallo Sesia alla confluenza in Po”, recentemente diramato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, si evidenzia l’incompatibilità dell’intervento proposto (tipologia a fossa) con l’assetto delle fasce fluviali, specie per le zone golenali all’interno della fascia di massima divagazione morfologica compatibile. - Il Progetto presentato, che prevede interventi in fascia A del Sesia in un’area ad elevata pericolosità geomorfologia, non è compatibile rispetto agli indirizzi di pianificazione di bacino del Fiume Sesia, all’assetto geomorfologico del tratto di Fiume interessato, in particolare alla divagazione con potenziale salto di meandro in corrispondenza dell’esistente taglio di meandro presente in sponda destra. Il sito di intervento infatti si inserisce in un contesto problematico sotto l’aspetto geomorfologico-idraulico ed è ubicato entro un marcato lobo di meandro del Sesia tuttora in attività entro il quale si evidenzia il potenziale innesco del taglio di meandro in occasione di eventi meteorici intensi; tali elementi di criticità sono stati ulteriormente confermati da valutazioni richieste dalla Regione Piemonte - Direzione Difesa del Suolo - alla Facoltà di Geologia, al CNR-IRPI di Torino e al Politecnico di Torino (nota Reg. Piem. n. 1893/23.2 del 21.03.2006). - Manca una adeguata programmazione e certezza dell’immissione sul mercato dei quantitativi di materiali estratti che giustifichino la reale necessità dell’apertura della nuova cava, soprattutto per una durata così lunga come prevista dal progetto presentato. - Stante le gravi carenze nei contenuti del Quadro Programmatico rispetto ai disposti della L.R. n. 40/98, specie per quanto attiene a: l’analisi e valutazione sulle finalità e motivazioni strategiche poste alla base dell’iniziativa, nonché indicazioni del rapporto sui costi benefici dell’opera, così come indicato dall’allegato D della L.R. n. 40/98, la capacità tecnico-economica della Ditta per la conduzione di attività estrattive, si ritiene che non possa essere giustificata e dimostrata l’opportunità dell’apertura della nuova cava. - Non sono state considerate soluzioni alternative di realizzazione del progetto, inclusa l’ipotesi di non realizzare le opere, così come indicato nell’Allegato D della L.R.n. 40/98; non sono stati forniti elementi per poter valutare le migliori scelte effettuate specie in rapporto al sistema ambientale nel suo complesso e soprattutto alla durata dei lavori prevista. - Il recupero ambientale proposto non risulta corrispondere ai disposti della Deliberazione della Giunta Regionale D.G.R. n. 24-13678 del 2004 in quanto le fasce di rispetto di 150 m dalle sponde, peraltro in disponibilità della Ditta proponente, non sono state inserite nel progetto di recupero ambientale dell’attività estrattiva. - Stante la localizzazione dell’area interessata dal progetto in zona allagabile, come già verificato a seguito dei numerosi eventi di piena in tempi storici documentati, non risulta certa e attuabile la risistemazione ambientale proposta e il suo mantenimento nel tempo. - L’intervento proposto non risulta coerente con le indicazioni normative volte alla tutela e valorizzazione del paesaggio così come definite nell’ambito del “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”, adottato dal Consiglio Provinciale con D.C.P. n. 207 del 28.07.2005 che, ancorché non vigente in quanto non ancora approvato dal Consiglio Regionale, rappresenta tuttavia un indirizzo che l’Amministrazione Provinciale si è data circa la pianificazione del proprio territorio. - Lo studio presentato non ha tenuto conto di tutte le emergenze naturalistiche della zona, del contesto ambientale nel suo complesso e degli effetti che l’attività di cava e soprattutto di trasporto dei materiali determinerebbero sulla fauna stanziale e migratoria; la realizzazione del progetto si ritiene possa vanificare tutti gli sforzi e gli investimenti pubblici messi in atto negli ultimi anni nell’ambito dei miglioramenti ambientali che stanno finalmente dando tangibili benefici all’ambiente nel contesto che risulta interferito dal progetto. - Il transito continuato dei mezzi pesanti per un lungo termine (10 anni) non è stato attentamente valutato in funzione del mantenimento della funzionalità delle strutture viarie e idrauliche/irrigue presenti, del rispetto delle attività esistenti e delle interferenze con il sistema di conduzione agricola della zona interferita. - la realizzazione delle opere in progetto e il recupero finale del sito devono essere garantiti attraverso un quadro di certezze e garanzie che allo stato attuale non è stato possibile definire e che il Proponente non ha esaurientemente proposto, stante anche le carenze documentali comunque rilevate; pertanto si ritiene che le opere progettate, sulla base delle problematiche di carattere ambientale sopra riportate, possano determinare impatti ambientali preoccupanti, date le caratteristiche di rischio dell’area e delle principali componenti ambientali interferite.

2) di non accogliere la richiesta di sospensione dei termini del procedimento avanzata dalla Ditta proponente con nota del 29.05.2006, protocollo di ricevimento n. 20290 del 30.05.2006, in quanto i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza presentata in data 16.12.2005 risultano attinenti la situazione di elevato rischio geomorfologico del tratto di Fiume Sesia e dell’area interessata dal progetto che, pur a fronte di modifiche e integrazioni al progetto presentato, non si ritengono superabili e risolvibili per poter ricondurre il progetto stesso alla compatibilità ambientale.

3) Di dare atto che, per effetto del presente giudizio negativo di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 13 della L.R.40/98 e così come specificato dalla Regione Piemonte con nota esplicativa del 04.07.2000 n. 14607, il presente provvedimento si configura come chiusura di tutti i procedimenti autorizzativi e concessori connessi.

4) Di dare atto inoltre che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034 e s.m.i., ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Copia della presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. n. 40/98, sarà inviata al Proponente e a tutti i Soggetti interessati e coinvolti, di cui all’art. 9 della stessa Legge Regionale. Allegato Sub. A (omissis).

Il Direttore del Settore Pianificazione Risorse Territoriali
Responsabile dell’Organo Tecnico
G.J. Liardo