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Bollettino Ufficiale n. 27 del 6 / 07 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Gattico (Novara)

Statuto comunale (deliberazione C.C. n. 10 del 2.3.2006)

TITOLO I
Principi Fondamentali

Art. 1
Definizione

1. Il Comune di Gattico è ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2
Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’ autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3
Sede

1. Comune è sita nel capoluogo in via Roma n. 31.

La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4
Territorio

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni, storicamente riconosciute dalla comunità: Gattico capoluogo, Maggiate Inferiore e Maggiate Superiore.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 16 confinante con i Comuni di Borgomanero, Veruno, Comignago, Paruzzaro.

3. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5
Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario Comunale cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 6
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco

1. Il Comune negli atti, nel sigillo, e nel gonfalone si identifica con il nome di Gattico.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

3. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L’uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 7
Pari opportunità

1. Il Comune di Gattico promuove azioni di pari opportunità nella Pubblica Amministrazione, in conformità alle leggi vigenti.

Art. 8
Programmazione e pianificazione

1. Il Comune di Gattico esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall’ordinamento.

2. Coordina l’attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinchè provveda a soddisfarli.

3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà e sussidiarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità

4. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l’esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto.

6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli Enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

TITOLO II
Organi Istituzionali del Comune

CAPO I
Ordinamento

Art. 9
Norme generali

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

CAPO II
Consiglio Comunale

Art.10
Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio Comunale è l’organo che esprime ed esercita la rappresentanza della comunità dalla quale è eletto. Delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.

3. Le attività sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 11
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 90 giorni dall’insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta linee programmatiche che contemplano le azioni ed i progetti da realizzare durante il mandato amministrativo.

2. Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, presentando emendamenti con le modalità indicate nel Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza annuale entro il 30 settembre il Consiglio provvede a verificare lo stato di attuazione dei programmi.

4. Il Consiglio può inoltre provvedere ad integrare, nel corso del mandato, le linee programmatiche con adeguamenti sulla base delle esigenze e delle problematiche emerse in ambito locale.

Art. 12
Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, sono assunte immediatamente al protocollo dell’Ente. Esse sono irrevocabili e non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro 10 giorni, procede alla surroga, con separate deliberazioni nel caso di dimissioni plurime, seguendo l’ordine di presentazione al protocollo.

4. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri e di parenti o affini sino al quarto grado. Tale obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussiste una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere con parenti o affini sino al quarto grado.

5. I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione del Consiglio. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo invitandolo a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di giorni 10 dalla notificazione della comunicazione di avvio. Nella prima seduta utile successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e a maggioranza dei Consiglieri assegnati, Sindaco incluso, decide se accogliere o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.

6. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili del lavoro, l’eccessiva distanza della sede municipale per motivi contingenti e qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato.

7. Il Consigliere anziano è il consigliere che ha conseguito la cifra elettorale più alta, si comprendono in tale computo anche i candidati a Sindaco.

Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto. Nelle adunanze del Consiglio Comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta anziano secondo i requisiti sopracitati.

Art.13
Diritti e Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali, nel numero previsto dalla legge, hanno potere di iniziativa per la convocazione del Consiglio Comunale su ogni questione di competenza del Consiglio, e singolarmente, di proposta nelle materie di competenza del Consiglio.

2.I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo mediante la presentazione dei relativi atti al Segretario Comunale; il Sindaco e gli assessori da esso delegati rispondono secondo le modalità stabilite nel regolamento comunale.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. L’esercizio di tale diritto sarà esercitato secondo i modi e le forme previste nel regolamento di accesso agli atti.

4. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art. 14
Norme sul funzionamento

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco. Il Consiglio Comunale può prevedere, con apposita deliberazione, la figura del Presidente diversa da quella del Sindaco; il Presidente esercita poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presieduti nei limiti previsti dalla legge.

2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione; in caso di inosservanza provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

3. Nella prima seduta il Consiglio comunale provvede alla convalida degli eletti.

4. Per il proprio funzionamento il Consiglio Comunale si dota di un apposito regolamento.

5. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, nonchè per eventuali modifiche dello Statuto.

6. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare sono effettuati dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso l’adunanza, da tenersi in seduta straordinaria, deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Il Consiglio comunale è convocato d’urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l’urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte del Consiglio degli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

8. La documentazione relativa alle proposte iscritte all’ordine del giorno viene posta a disposizione dei consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta ordinaria e tre giorni prima della seduta straordinaria.

9. Per la validità della seduta è necessaria la presenza, escluso il Sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati:

- n. 9 (nove) consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- n. 6 (sei) consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

10. Ogni deliberazione del consiglio comunale s’intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o il presente Statuto prescrivono espressamente, per l’approvazione, maggioranze speciali di votanti.

11. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

12. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento comunale che ne disciplina il funzionamento.

13. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario Comunale.

Art. 15
I gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere più “anziano” del gruppo, secondo il presente Statuto.

3. La disciplina , il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

4. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l’esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 16
Commissioni consiliari

1.Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio. L’istituzione di commissioni deve essere motivata e adottata tenendo presenti i principi di economicità della gestione e di assoluta necessità dell’istituzione della commissione; le commissioni saranno regolate da apposito regolamento.

2.Le commissioni saranno composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

3.La presidenza dell’eventuale commissione con funzione di garanzia e controllo viene attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

4.Il funzionamento, la composizione, la durata, i poteri, l’oggetto delle commissioni verranno disciplinati dal regolamento del Consiglio.

5.Le sedute delle commissioni sono segrete.

CAPO II
Sindaco e Giunta

Art. 17
Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell’ente spetta, nell’ordine, al vicesindaco e all’assessore più anziano di età.

4. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.

5. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e sulla base dei criteri individuati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti.

Art. 18
Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune. Egli rappresenta l’Ente, presiede la Giunta e il Consiglio, ove non sia nominato un Presidente per quest’ultimo, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti..

2. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, nomina e revoca il Direttore Generale.

3. Quale presidente della Giunta comunale ne esprime l’unità d’indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

4. Quale ufficiale di governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.

5. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell’attuazione dello Statuto, dell’osservanza dei regolamenti.

6. Provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

7. Convoca i comizi per i referendum.

8. Nomina e revoca, previa deliberazione della Giunta Comunale, il Direttore Generale.

9 .Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri e adotta i provvedimenti previsti dalla legge che devono essere motivati e adottati nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e con l’osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

10. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

11. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto e dal regolamento.

Art. 19
Vicesindaco

1. Il vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni in tutti casi previsti dalla legge.

Art. 20
Delegati del Sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 21
La giunta - Composizione e nomina - Presidenza

1. La Giunta Comunale, secondo le disposizioni di legge, è nominata dal Sindaco che la presiede ed è composta dal Sindaco e da un massimo di sei Assessori di cui uno potrà essere nominato tra i cittadini non Consiglieri, purchè eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità, e competenza amministrativa.

2. L’Assessore esterno partecipa al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

3. Il Sindaco, per la nomina della giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo sono disciplinati dalla legge.

5. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 22
Competenze della giunta

1. La Giunta è l’organo che compie tutti gli atti d’amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.

2. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l’azione del Consiglio.

3. La Giunta esercita attività d’iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l’adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

4. La Giunta persegue, nell’ambito delle sue competenze d’amministrazione ed attraverso l’iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è stata costituita.

5. La Giunta in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i Regolamenti;

b) approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi che non siano riservati dalla legge ai responsabili di servizi;

c) determina le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi comunali;

d) autorizza il Sindaco per la rappresentanza in giudizio dell’Ente sia come attore che come convenuto operando la scelta del professionista per la difesa degli interessi dell’Ente;

e) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;;

f) approva i regolamenti sull’organizzazione degli Uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

g) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

h) assegna ed eroga contributi a persone, enti pubblici o privati nei casi non disciplinati dall’apposito regolamento o non previsti dettagliatamente nei documenti programmatici di bilancio.

6. La Giunta Comunale per tutti gli atti di propria competenza provvede anche all’eventuale impegno di spesa.

Art. 23
Funzionamento della giunta

1. L’attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della giunta e assicura l’unità di indirizzo

politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della giunta stessa.

Art. 24
Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

Art. 25
Decadenza della Giunta

1. Il voto del Consiglio Comunale, contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; ai fini della votazione non viene computato il Sindaco. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio; la legge disciplina le modalità di nomina del Commissario.

TITOLO III
Istituti di Partecipazione

CAPO I
Partecipazione dei Cittadini
Riunioni - Assemblee - Consultazioni - Istanze e Proposte

Art. 26
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 27
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive, ricreative e religiose.

2. L’amministrazione comunale ne facilita l’esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone ed alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 28
La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale, su iniziativa della maggioranza dei consiglieri o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestano per gli interessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l’indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono nelle forme più idonee le loro opinioni o proposte, sia con l’invio a ciascuno degli interessati, di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l’espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicati.

3. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale comunica al Consiglio comunale e alla Giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

Art. 29
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco o alla Giunta interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione.

2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine di 30 giorni dal Sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.

Art. 30
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, anche in forma collettiva, agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e dispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In questo ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto dal comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art.31
Diritto di Accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività del Comune è riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla Legge e dal regolamento.

2. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti dei gestori di pubblici servizi comunali.

3. Il diritto di accesso è escluso nei casi previsti dalla Legge e dal regolamento.

CAPO II
Referendum

Art.32
Referendum

1. Il referendum è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente Statuto, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, di competenza del Consiglio comunale - esclusi quelli di cui al successivo comma quarto - relativi all’amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell’orientamento prevalente della comunità.

2. I referendum sono indetti dal Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure.

3. I referendum sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno un terzo degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1 gennaio dell’anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto del Comune;

b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;

c) piani urbanistici , piani per la loro attuazione e relative variazioni;

d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

e) designazione e nomine di rappresentanti.

5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro i 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consigliare o di compimento delle operazioni di verifica dell’ammissibilità e si svolgono con l’osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

6. L’esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinchè tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7. Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l’attuazione dell’esito della consultazione.

8. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

9. Non si procede agli adempimenti precedenti se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

CAPO III
Difensore Civico

Art. 33
Istituzione dell’ufficio

1. La Giunta può istituire nel comune l’ufficio del “difensore civico” quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

Art. 34
Nomina - Funzioni - Disciplina

1. Con apposito regolamento sono disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2. Il comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l’istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L’organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti sono disciplinati nell’accordo medesimo e inseriti nell’apposito regolamento.

TITOLO IV
Attività Amministrativa- Diritti del Contribuente

Art. 35
Pubblicazione dei regolamenti

1. La pubblicazione dei regolamenti e dello Statuto è fatta in modo che gli atti possona leggersi per intero e facilmente.

2. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall’organo competente, sono pubblicati all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 36
Svolgimento dell’attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull’azione amministrativa.

3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

TITOLO V
Finanza - Contabilità - Organo di Revisione e Controllo

Art. 37
Ordinamento finanziario e contabile

1. L’ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l’art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 38
Organo di revisione

1. Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti, in conformità a quanto dispone l’art. 234 del D.Lvo 267/2000.

2. Il revisore dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto, al suo incarico.

3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del presente Statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l’esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente.

5. Il revisore dei conti adempie al suo con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

6. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal comma 3 del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 39
Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, si procede alla nomina di un Commissario.

2.Il Segretario attesta con propria nota da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di legge di cui sopra., ricevuta la comunicazione

3 Il Sindaco ricevuta la comunicazione, nel caso in cui non sia stato predisposto lo schema di bilancio da parte della giunta, convoca entro 48 ore lavorative la giunta comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l’approvazione del bilancio scegliendolo tra il difensore civico provinciale, segretari comunali, dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso gli enti locali, docenti universitari delle materie di diritto amministrativo o degli enti locali, segretari Provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali.

4. Qualora il sindaco non convochi la Giunta nei termini di cui sopra, o la giunta non nomini il commissario, il segretario informa il Prefetto, perché provveda a nominare il commissario.

5. Il Commissario, nel caso che la giunta non abbia già formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d’ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l’avviso di convocazione della seduta con l’avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l’approvazione del bilancio.

7. Qualora il consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell’avvenuto il prefetto, per l’avviamento della procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell’articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 40
Controlli interni

1. Sono istituiti i seguenti controlli interni:

controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

controllo di gestione: finalizzato a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

2. Con i regolamenti di contabilità e sull’ordinamento generale degli uffici e servizi è disciplinata l’organizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.

TITOLO VI
I Servizi Pubblici Comunali

CAPO I
Competenze dei Comuni

Art. 41
Servizi comunali

1. Il Comune provvede all’impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.

2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

CAPO II
Gestione dei Servizi Pubblici Comunali

Art. 42
Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro medesime dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di un’azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativi elevati di prestazione, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 43
La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l’espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall’utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l’Ente.

Art. 44
Le società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico - finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al comma primo la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l’attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonchè, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell’atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d’amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dell’art. 2485 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

Art. 45
Gestione dei servizi in forma associata

1 Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l’obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l’economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

2 Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

3. Il Comune può altresì delegare ad altri enti sovracomunali o a comuni contermini, ed a sua volta riceverne da questi ove sia economico, l’esercizio di funzioni, di personale, di attrezzature degli enti interessati, per un’efficiente erogazione dei servizi.

4. I rapporti fra gli enti, le modalità di organizzazione ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

TITOLO VII
Forme Associative e di Cooperazione tra Enti

CAPO I
Convenzioni e Consorzi

Art. 46
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica e organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 47
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall’assemblea; i rapporti finanziari ed i reciprochi obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;

b)lo Statuto del consorzio.

2. Il consorzio è ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del consorzio:

a) l’assemblea, composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o da un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo Statuto. L’assemblea elegge nel suo seno il Presidente;

b) il Consiglio d’amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall’assemblea. La composizione del Consiglio d’amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto.

4. I membri dell’assemblea cessano da tale incarico con la cessazione della carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.

5. Il Consiglio d’amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per 5 anni, decorrenti dalla data di nomina.

6. L’assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo Statuto.

7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il consorzio nomina, secondo quanto previsto dalla Statuto e dalla convenzione, il direttore, al quale compete al responsabilità gestionale del consorzio.

8. Il consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell’assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio d’amministrazione a quelli della Giunta.

Art. 48
Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull’opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l’accordo di programma.

3. Il sindaco, con proprio atto formale, approva l’accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro 30 giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l’accordo di programma sia promosso da un altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all’accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell’amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all’interesse, diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l’attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VIII
Ordinamento degli uffici e del personale

CAPO I
Organizzazione degli uffici e del lavoro

Art. 49
organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini.

Nell’attuazione di tali criteri e principi i dirigenti responsabili, coordinati dal segretario comunale, assicurano l’imparzialità ed il buon andamento dell’amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l’impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

2. L’organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali e le proposte avanzate dal segretario comunale e dal direttore generale in base alle valutazioni acquisite dall’apposito ufficio preposto alla gestione organizzativa alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalità complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi. All’estensione dell’area e dell’ambito temporaneo di fruizione da parte dei cittadini, delle utilità sociali prodotte. L’amministrazione assicura l’accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all’evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

3. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all’organizzazione operativa dell’Ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

4. La responsabilità dei dipendenti è determinata dall’ambito della loro autonomia decisionale nell’esercizio delle funzioni attribuite. E’ individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell’esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

5. All’attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 50
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso apposito regolamento comunale stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questo, il direttore, se nominato e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la politica di indirizzo e controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi spettano, al fine del perseguimento degli obiettivi assegnati, i compiti di attuare, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi ed i programmi definiti con gli atti di indirizzo, con le modalità più operative per la gestione amministrativa, tecnica e contabile, e secondo i principi di professionalità e responsabilità.

3. Il regolamento di organizzazione individua:

- forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale,

- forme per l’esercizio di controllo di gestione,

- aree in cui si possono nominare i responsabili degli uffici e dei servizi che provvedono, nell’ambito delle competenze loro assegnate, a gestire l’attività dell’ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

4. Spetta agli organi di governo la determinazione delle proprie dotazioni organiche.

Art. 51
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse ed attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 52
Incarichi esterni

1. Il Sindaco nelle forme e con le modalità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e della legge, può:

- provvedere all’assunzione al di fuori della dotazione organica di personale di alta specializzazione, qualora tra i dipendenti dell’Ente non siano presenti analoghe professionalità;

- in caso di vacanza del posto previsto in dotazione organica o per altri gravi motivi, di assegnare la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

CAPO II
Segretario Comunale
Direttore Generale - Responsabili Uffici e Servizi

Art. 53
Segretario comunale - Direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta un’indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 54
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi da individuarsi nelle figure apicali ai sensi della contrattazione collettiva.

2. Le funzioni di responsabile possono essere attribuite, essendo Comune inferiore ai 5.000 abitanti, ai componenti dell’organo esecutivo.

3. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale.

4. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e i permessi a costruire;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i ) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

l ) l’adozione di tutte le ordinanze di competenza;

m) l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

n) l’attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di “messo comunale” autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

5. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione.

6. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 55
Rappresentanza del Comune in giudizio

1. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del comune, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione:

a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;

b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 63, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nelle quali il comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale; l’esercizio della rappresentanza in giudizio è attribuibile a ciascun dirigente in base a una delega rilasciata dal Sindaco al dirigente individuato.

2 I dirigenti promuovono e resistono alle liti, adottando allo scopo apposita determinazione, con la quale assegnano l’incarico al patrocinatore dell’Ente.

3. La Giunta può formulare indirizzi di natura generale, o in base a specifiche materie da trattare, rivolti ai dirigenti per dare impulso alla promozione di vertenze giuridiche o per definire i criteri direttivi nell’esercizio della competenza di cui sopra.

TITOLO IX
Disposizioni finali

Art. 56
Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 57
Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

Art. 58
Entrata in vigore

1. Il presente statuto:

- pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;

- affisso all’albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi;

- inviato al ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;

entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del comune.