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Bollettino Ufficiale n. 26 del 29 / 06 / 2006

Legge regionale 26 giugno 2006, n. 22.

Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina l’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

2. La presente legge non si applica ai servizi disposti per fini di pubblico interesse quando ricorrono esigenze eccezionali di trasporto per volume o per l’immediatezza della prestazione da erogare, nonché ai servizi integrativi o sostitutivi dei servizi ferroviari.

Art. 2.

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, in attuazione dell’articolo 4 della l. 218/2003, provvede a:

a) istituire ed aggiornare il registro regionale delle imprese esercenti l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente;

b) stabilire le modalità di rilascio delle autorizzazioni;

c) fissare le modalità e le procedure per l’accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell’attività di trasporto di viaggiatori su strada;

d) inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e l’annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici;

e) definire norme volte ad assicurare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di rapporto di lavoro e di prestazioni di guida;

f) garantire condizioni omogenee per l’inserimento sul mercato delle imprese nazionali e comunitarie, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;

g) fissare la misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse secondo i parametri di riferimento definiti dalla normativa nazionale;

h) stabilire i casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione secondo i parametri di riferimento definiti dalla normativa nazionale.

Art. 3.

(Funzioni delle province)

1. La Regione trasferisce alle province, nel rispetto dei principi contenuti nella normativa nazionale e nella presente legge, le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente secondo le modalità indicate all’articolo 4;

b) l’attività di accertamento della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 4;

c) l’irrogazione e la riscossione delle sanzioni amministrative previste all’articolo 8;

d) la sospensione o la revoca dell’autorizzazione nei casi di cui agli articoli 4, 9 e 11;

e) l’invio alla Regione dei dati contenuti nella sezione provinciale del registro regionale delle imprese esercenti l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e l’annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici.

Art. 4.

(Modalità di rilascio dell’autorizzazione)

1. La provincia rilascia l’autorizzazione per il servizio di noleggio di autobus con conducente alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori ed aventi la sede legale o la principale organizzazione aziendale nell’ambito territoriale di propria competenza. Le imprese in possesso dell’autorizzazione sono iscritte nel registro regionale delle imprese di cui all’articolo 5.

2. L’impresa, al fine del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, presenta alla provincia un’apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, contenente obbligatoriamente i seguenti elementi:

a) la denominazione o la ragione sociale dell’impresa, la sede, il codice fiscale, il numero di partita ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e le generalità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa;

b) il possesso dei requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria e di idoneità professionale previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);

c) il numero di autobus da immatricolare o già immatricolati da adibire al servizio di noleggio, con la specificazione di quelli acquistati con sovvenzioni pubbliche;

d) il numero dei conducenti e la natura giuridica del rapporto di lavoro del personale, comunque rientrante nelle fattispecie di cui all’articolo 6 della l. 218/2003. La dotazione di personale con rapporto di lavoro subordinato, avente un inquadramento contrattuale abilitante a condurre autobus da noleggio, è almeno pari al 90 per cento degli autobus destinati a noleggio con conducente in disponibilità dell’impresa. Al personale sono parificati i titolari, i soci amministratori ed i collaboratori familiari di imprese titolari delle autorizzazioni, dotati della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsti dall’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Al fine di verificare la persistenza del requisito le imprese, ogni dodici mesi, inviano alla provincia una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il personale in forza a libro matricola;

e) il possesso del certificato d’iscrizione al registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all’articolo 116, comma 8, del d.lgs. 285/1992, da parte del personale conducente;

g) la dotazione di idonee soluzioni per il deposito del parco autobus, nonché di idonee soluzioni tecniche per la corretta manutenzione dei mezzi;

h) l’eventuale possesso dell’attestato di idoneità professionale per l’attività internazionale.

3. L’impresa richiedente è tenuta a regolarizzare l’eventuale domanda incompleta con le indicazioni e la documentazione richiesta entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione da parte della competente struttura della provincia. In caso di mancata regolarizzazione, la provincia competente dispone il rigetto della domanda.

4. La competente struttura della provincia, ove sussistano le condizioni, rilascia l’autorizzazione entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Copia conforme dell’autorizzazione è conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad essa, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della l. 218/2003.

5. La provincia verifica la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, con cadenza quinquennale.

6. La provincia revoca l’autorizzazione, senza attendere la verifica di cui al comma 5, qualora accerti il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti dal d.lgs. 395/2000.

7. La revoca di cui al comma 6 avviene secondo le modalità previste dagli articoli 11, 12 e 13 del d.lgs. 395/2000 e nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 13 bis del d.lgs. 395/2000.

Art. 5.

(Registro regionale delle imprese)

1. Presso la struttura regionale competente in materia di trasporti è istituito il registro regionale delle imprese esercenti l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, costituito dall’insieme delle sezioni provinciali del registro di cui al comma 3.

2. La Regione, in accordo con le province, definisce le caratteristiche e le procedure per l’implementazione del registro telematico di cui al comma 1.

3. Le competenti strutture delle province provvedono alla costituzione, alla tenuta ed all’aggiornamento delle sezioni provinciali del registro regionale delle imprese.

4. Le variazioni ai dati contenuti nel registro sono eseguite d’ufficio a seguito di comunicazioni dell’impresa interessata. L’impresa iscritta nel registro comunica alla provincia, entro trenta giorni dall’avvenuta variazione, ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l’iscrizione nel registro e ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull’autorizzazione.

5. La provincia provvede alla cancellazione dell’impresa dalla sezione provinciale del registro:

a) su richiesta dell’impresa;

b) nel caso di cessazione dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente;

c) nel caso di perdita dei requisiti di cui all’articolo 4;

d) nei casi di revoca dell’autorizzazione di cui agli articoli 4, 9 e 11.

6. Fermo restando quanto disposto all’articolo 9, comma 6, l’impresa cancellata dal registro può ottenere la reiscrizione ed il rilascio di nuova autorizzazione purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4.

7. L’impresa, risultante dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società già iscritte nel registro, può chiedere l’iscrizione sempre che sussistano i requisiti di cui all’articolo 4.

Art. 6.

(Contributo di iscrizione)

1. Con legge finanziaria regionale è disposto l’eventuale contributo di iscrizione al registro regionale delle imprese di cui all’articolo 5 e le relative sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza.

Art. 7.

(Noleggio autobus)

1. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all’esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla l. 21/1992.

2. A tal fine, previa presentazione di apposita domanda, sono iscritti di diritto al ruolo provinciale dei conducenti di servizi pubblici non di linea di cui alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, che esercitano l’attività di noleggio e, a richiesta di questi, i dipendenti delle imprese di noleggio in possesso del certificato di abilitazione professionale e della patente di guida di categoria D.

3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della l. 218/2003, la distrazione in servizio di noleggio di autobus immatricolati in servizio di linea è consentita unicamente nei seguenti casi:

a) autobus acquistati senza alcun contributo pubblico;

b) autobus acquistati con contributo pubblico già ammortizzato. Il contributo si intende ammortizzato quando sia trascorso il periodo del vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale piemontese.

Art. 8.

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque effettui il servizio senza l’autorizzazione prevista dalla presente legge o dalla normativa comunitaria o nazionale o internazionale, o con l’autorizzazione sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00.

2. Le tipologie di infrazioni soggette a sanzione sono le seguenti:

a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, costituite dal complesso di norme dirette a garantire l’incolumità delle persone trasportate, con riferimento sia agli autobus utilizzati sia al loro impiego nel servizio. L’infrazione si sostanzia nell’effettuare, da parte di una impresa in possesso di autorizzazione, servizio di noleggio con autobus non adibiti a servizio di noleggio o non revisionati o con revisione scaduta o non muniti di cronotachigrafo funzionante o non muniti di estintore omologato;

b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, costituite dal complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nell’autorizzazione con riferimento alle norme tributarie, contributive ed inerenti al rapporto di lavoro. L’infrazione si sostanzia, inoltre, nell’effettuare servizio di noleggio con autobus non presenti nel registro regionale delle imprese;

c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente al servizio, costituite dal complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell’impresa, sia dei requisiti sia degli atti necessari al corretto svolgimento dell’attività di noleggio di autobus con conducente. L’infrazione si sostanzia nel non avere a bordo dell’autobus in servizio l’autorizzazione o la carta di circolazione, nonchè nel mancato possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all’articolo 116, comma 8, del d.lgs. 285/1992, da parte del conducente dell’autobus. L’infrazione si sostanzia, inoltre, nell’omessa o tardiva comunicazione, da parte dell’impresa iscritta nel registro regionale delle imprese, di ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l’iscrizione nel registro e ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull’autorizzazione.

3. Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui al comma 2, lettera a), sono sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50 per cento, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100 per cento, per le successive infrazioni l’aumento cresce del 50 per cento del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di euro 3.000,00.

4. Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui al comma 2, lettera b), sono sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50 per cento, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100 per cento, per le successive infrazioni l’aumento cresce del 50 per cento del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di euro 2.000,00.

5. Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui al comma 2, lettera c), sono sanzionate da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.500,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 30 per cento, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 60 per cento, per le successive infrazioni l’aumento cresce del 30 per cento del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di euro 1.500,00.

6. Per l’applicazione delle sanzioni in recidiva si tiene conto delle infrazioni omogenee per tipologia compiute nel corso di un anno.

Art. 9.

(Sospensione e revoca dell’autorizzazione)

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 4, comma 6, in caso di mancata permanenza dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere d) o g), le province diffidano l’impresa, assegnando un termine, non superiore ad un mese, per reintegrare il requisito. In caso di ulteriore inadempienza, l’autorizzazione è sospesa fino all’effettiva reintegrazione del requisito.

2. Le province procedono alla sospensione dell’autorizzazione quando un’impresa commette nel corso dell’anno solare infrazioni rientranti nella tipologia di cui all’articolo 8, comma 2, lettere a) e b), in base ai seguenti parametri:

a) il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell’autorizzazione è di quattro per le imprese che abbiano disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell’autorizzazione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio; indipendentemente dal numero di autobus in disponibilità dell’impresa, l’autorizzazione è, comunque, sospesa alla decima infrazione sanzionata. La sospensione dell’autorizzazione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni;

b) la sospensione varia da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni nel caso in cui l’impresa commetta almeno due infrazioni gravi, in base alla definizione di cui al comma 4, indipendentemente dal numero degli autobus in disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

3. Le province procedono alla sospensione dell’autorizzazione quando un’impresa commette nel corso di un anno solare infrazioni rientranti nella tipologia di cui all’articolo 8, comma 2, lettera c), in base ai seguenti parametri:

a) il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell’autorizzazione è di quattro per le imprese che abbiano disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell’autorizzazione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio; indipendentemente dal numero di autobus in disponibilità dell’impresa, l’autorizzazione è, comunque, sospesa alla decima infrazione sanzionata. La sospensione dell’autorizzazione varia da un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta giorni;

b) la sospensione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quarantacinque giorni nel caso in cui l’impresa commetta almeno due infrazioni gravi, in base alla definizione di cui al comma 4, indipendentemente dal numero degli autobus in disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

4. Per infrazione grave si intende l’infrazione sanzionata in misura superiore alla metà del massimo previsto.

5. Le province procedono alla revoca dell’autorizzazione, oltre che nei casi di cui agli articoli 4 e 11, quando un’impresa effettua il servizio con l’autorizzazione sospesa o incorre, nell’arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.

6. La revoca dell’autorizzazione, anche da parte di un’altra regione, comporta l’impossibilità per l’impresa sanzionata di richiedere una nuova autorizzazione per un anno a decorrere dalla data di revoca.

7. La Regione segnala alle altre regioni la revoca dell’autorizzazione subita dall’impresa sanzionata.

Art. 10.

(Risorse alle province)

1. Le province dispongono integralmente delle risorse derivanti dall’applicazione degli articoli 6, qualora sia disposto il contributo di iscrizione, e 8 per il finanziamento degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni trasferite dalla presente legge e per il finanziamento di interventi promozionali nel settore del trasporto pubblico locale.

Art. 11.

(Norme di contabilità)

1. L’impresa che svolge servizi di trasporto pubblico locale ed attività di noleggio è tenuta ad adottare un regime di contabilità separata, come previsto dall’articolo 10, comma 4, lettera o), della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).

2. Le province diffidano le imprese che non adottano quanto disposto dal comma 1, assegnando un termine non superiore a sei mesi per l’adempimento. In caso di ulteriore inadempienza, l’autorizzazione è revocata.

Art. 12.

(Qualità degli autobus)

1. Al fine di tutelare la sicurezza degli utenti le imprese si dotano di un parco autobus adibito a noleggio avente un’anzianità media non superiore ad otto anni, con un’anzianità massima per singolo autobus non superiore a quindici anni ed in ogni caso una percorrenza chilometrica massima pari a 1.000.000 di chilometri certificata con gli strumenti previsti dalle normative vigenti.

2. La presente disposizione acquista efficacia trascorsi quattro anni dall’entrata in vigore della presente legge e in caso di mancanza del requisito, l’autorizzazione è sospesa fino alla sua effettiva reintegrazione.

3. Gli incrementi del parco autobus successivi al rilascio dell’autorizzazione sono effettuati con autobus nuovi.

Art. 13.

(Periodo transitorio)

1. Le autorizzazioni comunali per l’attività di noleggio mediante autobus con conducente, valide alla data di pubblicazione della presente legge, sono prorogate sino al 31 gennaio 2007. Durante questo periodo le imprese conservano, a bordo dell’autobus che effettua il servizio, l’autorizzazione comunale.

2. Fino alla entrata in funzione in via telematica del registro regionale delle imprese di cui all’articolo 5, le province:

a) inviano con cadenza trimestrale alla competente struttura regionale i dati contenuti nella sezione provinciale del registro regionale delle imprese;

b) comunicano l’eventuale revoca dell’autorizzazione, nei casi di cui agli articoli 4, 9 e 11, alle altre province ed alla Regione entro quindici giorni dall’adozione del provvedimento di revoca.

Art. 14.

(Modifica all’articolo 5 della l.r. 1/2000)

1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 1/2000, è sostituita dalla seguente:

“f) la definizione, sulla base di parametri socio-economici e territoriali, del numero massimo di autorizzazioni da prevedere nei regolamenti comunali, in materia di servizi di noleggio con veicoli della categoria M1 di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), del d.lgs. 285/1992;”.

Art. 15.

(Modifica all’articolo 11 della l.r. 24/1995)

1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 24/1995 è sostituita dalla seguente:

“a) un dirigente delle amministrazioni provinciali designato dall’Unione regionale delle province piemontesi esperto nella materia del trasporto pubblico locale, con funzioni di Presidente;”.

Art. 16.

(Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale mette a disposizione risorse idonee per l’avvio delle funzioni trasferite alle province ai sensi dell’articolo 3.

Art. 17.

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni normative comunitarie e nazionali vigenti in materia e, in particolare, alla l. 218/2003.

Art. 18.

Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione dell’articolo 16, è autorizzato lo stanziamento di euro 80.000,00 nello stato di previsione della spesa di bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 nell’ambito dell’Unità previsionale di base (UPB) 26031 (Trasporti - Trasporto pubblico locale - Titolo I - spese correnti), unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 giugno 2006

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 164

Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

- Presentato dalla Giunta regionale l’8 novembre 2005.

- Assegnato alla II Commissione in sede referente il 16 novembre 2005 e in sede consultiva alla I Commissione il 21 aprile 2006.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 2 maggio 2006 con relazione di BRUNO RUTALLO

- Approvato in Aula il 13 giugno 2006, con emendamenti sul testo, con 32 voti favorevoli, 10 astenuti e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 4 della l. 218/2003 è il seguente:

“Art. 4. (Adempimenti delle regioni)

1. Al fine di definire i contenuti e le modalità delle prestazioni che le imprese professionali esercenti l’attività di noleggio di autobus con conducente sono tenute a fornire ai committenti o ai sottoscrittori delle relative offerte, di subordinare l’effettivo esercizio al rispetto della regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di rapporti di lavoro e di prestazioni di guida, di assicurare condizioni omogenee per l’inserimento sul mercato delle imprese nazionali e di quelle comunitarie, spetta alle regioni adottare propri atti legislativi o regolamentari che siano rispondenti ai criteri di tutela della libertà di concorrenza di cui alla presente legge.

2. In particolare, spetta alle regioni l’adozione di atti legislativi o regolamentari volti:

a) a stabilire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 5;

b) a fissare le modalità e le procedure per l’accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell’attività di trasporto di viaggiatori su strada.

3. Per un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese professionali esercenti l’attività di noleggio di autobus con conducente, ai fini degli adempimenti e degli interventi da compiere a livello comunitario, le regioni istituiscono il registro regionale delle imprese esercenti l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente e provvedono ad inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni da ciascuna di esse rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l’annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici, ai fini della predisposizione e dell’aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di autobus con conducente aventi sede sul territorio italiano.".


Note all’articolo 4

- Il testo dell’articolo 6 della l. 218/2003 è il seguente:

“Art. 6. (Disposizioni concernenti i conducenti)

1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio di autobus con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.

2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

3. L’impresa che contravviene alle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro.2.000".

- Il testo coordinato vigente dell’articolo 116 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 è il seguente:

“Art. 116. (Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)

1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.

1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l’obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l’infrazione di cui all’articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall’attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un’autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all’ultimo periodo del comma 11-bis.

1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all’esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale.

1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all’atto del conseguimento di una patente.

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l’aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all’articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all’articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;

B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;

C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;

D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.

5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione all’esito degli accertamenti di cui all’art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.

6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.

7. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.

8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all’art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento.

8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell’articolo 119, comma 10.

9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l’Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d’esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.

11. L’annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell’àmbito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti del Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l’avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell’omesso pagamento.

11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all’interno della scuola, nell’àmbito dell’autonomia scolastica. Ai fini dell’organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall’operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall’articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.

12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.

13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.

13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 541,80 a euro 2.168,25.

14. (abrogato)

15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all’esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.

16. (abrogato)

17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".

- Il testo dell’articolo 47 del d.p.r.445/ 2000 è il seguente:

“Art. 47. (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà)

1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.".

- Il testo dell’articolo 5 della l. 218/2003 è il seguente:

“Art. 5. (Accesso al mercato)

1. L’attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell’attività di noleggio di autobus con conducente e l’immatricolazione degli autobus da destinare all’esercizio.

3. L’autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. L’esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l’attività di trasporto, dell’attestato di idoneità professionale esteso all’attività internazionale.

4. Le regioni stabiliscono la periodicità temporale delle verifiche per l’accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione.

5. Copia conforme dell’autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad essa.".

- Il testo coordinato vigente dell’articolo 11 del d.lgs. 395/2000 è il seguente:

“Art. 11. (Perdita dell’onorabilità)

1. Se il requisito di cui all’articolo 5 cessa di sussistere in capo alla persona che svolge la direzione dell’attività, questa decade immediatamente dalla sua funzione e si astiene pertanto dall’esercizio della stessa.

2. L’autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1, che sia comunque venuta a conoscenza del fatto di cui al comma 1, sospende, immediatamente e fino al giorno in cui sono nuovamente eseguiti gli adempimenti di cui all’articolo 3, comma 1 medesimo, l’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 4, comma 1, ovvero dei titoli abilitanti di cui al comma 3 del medesimo articolo.

3. Se entro un mese dalla data del provvedimento di sospensione di cui al comma 2 non sono stati eseguiti gli adempimenti di cui all’articolo 3, comma 1, l’autorità competente di cui alla medesima disposizione procede alla cancellazione dall’albo di cui all’articolo 4, comma 1 o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

4. Se il requisito di cui all’articolo 5 cessa di sussistere in capo ad una delle persone di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo, l’impresa di cui all’articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all’autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1. La medesima impresa comunica altresì alla stessa autorità l’avvenuto reintegro del requisito di cui all’articolo 5, con l’indicazione degli strumenti per mezzo dei quali tale reintegro è avvenuto.

5. Se entro un mese dalla data dell’invio della comunicazione di cui al comma 4 non è stata data comunicazione all’autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1, dell’avvenuto reintegro del requisito di cui all’articolo 5, essa procede alla cancellazione dall’albo di cui all’articolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

6. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la sospensione o la cancellazione dell’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l’articolo 24 della medesima legge.".

- Il testo coordinato vigente dell’articolo 12 del d. lgs. 395/2000, n. 395 è il seguente:

“Art. 12. (Perdita della capacità finanziaria)

1. Se il requisito di cui all’articolo 6 cessa di sussistere, l’impresa di cui all’articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all’autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1.

2. Se la situazione economica globale dell’impresa di cui all’articolo 1, commi 2 o 3, lascia prevedere che il requisito di cui all’articolo 6 sarà di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, l’autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1, può concedere un termine non superiore a un anno.

3. Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 1, o allo spirare del termine di cui al comma 2, se concesso, il requisito di cui all’articolo 6 non è stato reintegrato, l’autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1, procede alla cancellazione dall’albo di cui all’articolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

4. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la cancellazione dell’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l’articolo 24 della medesima legge.".

- Il testo coordinato vigente dell’articolo 13 del d. lgs. 395/2000, n. 395 è il seguente:

“Art. 13. (Perdita dell’idoneità professionale)

1. Se la persona che svolge la direzione dell’attività non la esercita più, l’impresa di cui all’articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all’autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1.

2. Se entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 1, il requisito di cui all’articolo 7 non è stato reintegrato, l’autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1, procede alla cancellazione dall’albo di cui all’articolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

3. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la cancellazione dell’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l’articolo 24 della medesima legge.".

- Il testo coordinato vigente dell’articolo 13 bis del d. lgs. 395/2000, n. 395 è il seguente:

“Art. 13 bis. (Partecipazione al procedimento)

1. Nei casi in cui, ai sensi degli articoli 10, 11, 12 e 13, è disposta la cancellazione dall’albo di cui all’articolo 4, comma 1, o la revoca dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo, l’autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1, assegna all’impresa interessata, per l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un termine di trenta giorni. Entro tale termine, su richiesta dell’impresa interessata, procede anche all’audizione personale.".


Nota all’articolo 7

- Il testo dell’articolo 1 della l. 218/2003 è il seguente:

“Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. L’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori su strada rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. La presente legge stabilisce i principi e le norme generali a tutela della concorrenza nell’ambito dell’attività di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente, nel rispetto dei principi e dei contenuti normativi fissati dall’ordinamento comunitario.

3. Ai sensi della presente legge, costituisce distorsione della concorrenza l’utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali.

4. Scopo della presente legge, nei limiti di cui al comma 1, è garantire in particolare:

a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell’attività in riferimento alla libera circolazione delle persone;

b) la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l’omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro.".


Nota all’articolo 8

- Il testo dell’articolo 116 del d.lgs. 285/1992 è riportato in nota all’articolo 4.


Nota all’articolo 11

- Il testo dell’articolo 10 della l.r. 1/2000 è il seguente:

“Art. 10. (Contratti di servizio)

1. I contratti di servizio regolano l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, e sono stipulati dagli Enti concedenti per ogni tipologia di trasporto pubblico di cui all’articolo 2, con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza: intera regione, bacini o aree omogenee, area urbana ed area a domanda debole.

2. Il periodo di validità del contratto di servizio è pari ad anni sei. Decorsa la metà del periodo contrattuale l’amministrazione concedente procede a verificare, anche sulla base delle indicazioni dei programmi triennali dei servizi:

a) il raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto di servizio medesimo;

b) l’idoneità della rete dei servizi in funzione della domanda;

c) l’integrazione della rete dei servizi rispetto all’intero sistema dell’offerta.

3. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, si renda necessario modificare, in aumento o in diminuzione, la rete dei servizi, l’azienda di trasporto è obbligata a prestare il servizio alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza del 15 per cento per i servizi in diminuzione.

4. I contratti di servizio specificano i seguenti contenuti minimi:

a) il periodo di validità del contratto;

b) le caratteristiche dei servizi offerti ed i programmi di esercizio;

c) l’importo eventualmente dovuto dall’ente affidante all’azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto, le compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio e di eventuali agevolazioni tariffarie, nonché le relative modalità di pagamento;

d) le modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto;

e) le modalità di revisione e di risoluzione del contratto;

f) le garanzie che l’impresa affidataria deve prestare;

g) le tariffe del servizio;

h) le modalità del servizio con l’eventuale utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all’articolo 47 del d.lgs. 285/1992;

i) la disciplina da applicare in caso di subaffidamento di servizi complementari al trasporto pubblico, previa autorizzazione dell’ente;

j) i fattori di qualità e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di regolarità e puntualità, velocità commerciale, affidabilità del servizio, informazione ai clienti, rispetto dell’ambiente, età dei veicoli, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli e delle fermate, sicurezza, comportamento del personale;

k) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella produzione del servizio conformemente alle indicazioni dei programmi triennali;

l) le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;

m) l’obbligo dell’applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria;

n) l’obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro;

o) l’obbligo di tenere la contabilità separata ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del regolamento CEE n. 1191/69 come modificato dall’articolo 1 del regolamento CEE n. 1893/91 del 20 giugno 1991 e la contabilità analitica di costi e ricavi per ciascun contratto di servizio;

p) l’obbligo di fornire i dati necessari per il monitoraggio del servizio;

q) la definizione dei piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti.

5. La Regione stipula i contratti di servizio relativi ai servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. n. 422/1997, almeno sette mesi prima dell’inizio del periodo di validità.

6. Gli enti locali stipulano i contratti per i servizi di loro competenza tre mesi prima dell’inizio del periodo di validità.".


Nota all’articolo 14

- Il testo dell’articolo 5 della l.r. 1/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Funzioni e compiti amministrativi delle province)

1. Sono trasferiti alle province le funzioni ed i compiti diversi da quelli indicati nell’articolo 4, relativi alla programmazione ed amministrazione delle reti e dei servizi provinciali di trasporto pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), nonché gli accertamenti previsti dall’articolo 5, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 ( Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) per i servizi di propria competenza.

2. Sono delegate alle province le seguenti funzioni e compiti:

a) la programmazione operativa e l’amministrazione del servizio regionale di trasporto pubblico su gomma, in attuazione degli indirizzi di cui all’articolo 4, comma 5, lettera g), compresi i servizi, di competenza regionale, interregionali, di granturismo e transfrontalieri;

b) l’individuazione ed il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico urbano nei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti;

c) l’indirizzo e la promozione dell’integrazione dei servizi urbani con quelli provinciali;

d) l’individuazione ed il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico in aree a domanda debole;

e) la concessione di autostazioni per servizi di linea;

f) la definizione, sulla base di parametri socioeconomici e territoriali, del numero massimo di autorizzazioni da prevedere nei regolamenti comunali, in materia di servizi di noleggio con veicoli della categoria M1 di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), del d.lgs. 285/1992;

g) il rilascio dell’autorizzazione all’uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle linee di propria competenza.

3. Le competenze attribuite alle regioni all’articolo 14, comma 8, del d.lgs. 422/1997 sono delegate ai Presidenti delle province interessate, i quali provvedono sentita la Commissione consultiva provinciale di cui all’articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 27.

4. Le province svolgono le funzioni di cui ai commi 1 e 2 attraverso l’elaborazione del piano provinciale dei trasporti e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale.

5. Il piano provinciale dei trasporti è lo strumento fondamentale di indirizzo e di sintesi della politica provinciale di settore e delinea:

a) l’assetto delle reti infrastrutturali di trasporto di interesse provinciale, sulla base delle indicazioni del piano regionale dei trasporti;

b) l’assetto dei servizi di trasporto di interesse provinciale, definito in stretta integrazione tra le diverse modalità ed organizzato per bacini di trasporto;

c) gli indirizzi per l’elaborazione dei piani urbani del traffico;

d) l’analisi e la definizione dei costi e la previsione economica e finanziaria con l’indicazione della ripartizione dei finanziamenti tra gli enti locali per l’attuazione del piano.

6. Il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico determina, d’intesa con i comuni e le comunità montane interessate ed in conformità dell’assetto dei servizi e dei criteri definiti dalla Regione:

a) gli obiettivi da raggiungere in termini di efficienza ed efficacia nella organizzazione e produzione dei servizi;

b) i bacini e l’eventuale loro ripartizione in aree omogenee;

c) la rete e l’organizzazione dei servizi provinciali;

d) le aree a domanda debole ed i comuni nei quali è finanziato il servizio urbano;

e) le risorse da destinare all’esercizio ed agli investimenti, specificando l’entità di quelle proprie e la ripartizione tra i servizi urbani nei comuni inferiori a trentamila abitanti, extraurbani ed in aree a domanda debole;

f) gli indirizzi per l’integrazione dei servizi urbani con quelli provinciali.".


Nota all’articolo 15

- Il testo dell’articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11. (Commissione regionale per l’esame dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio)

1. La Commissione regionale di cui all’articolo 6, comma 3, della legge 21/1992 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. La Commissione regionale è composta dai seguenti membri:

a) un dirigente delle amministrazioni provinciali designato dall’Unione regionale delle province piemontesi esperto nella materia del trasporto pubblico locale, con funzioni di Presidente;

b) un esperto designato dall’Unione Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del Piemonte;

c) un funzionario designato dall’ufficio provinciale della Motorizzazione civile;

d) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) un rappresentante designato dalle associazioni degli artigiani di categoria.

3. Ogni Ente od Organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che sostituisce l’effettivo nella Commissione regionale in caso di assenza o impedimento del rispettivo titolare.

4. I compiti di Segretario della Commissione regionale sono svolti da un funzionario camerale designato dall’Unione delle CCIAA del Piemonte all’uopo nominato con il decreto di cui al comma 1.

5. La Commissione regionale ha sede presso l’Unione delle CCIAA del Piemonte e dura in carica per un quinquennio decorrente dalla data del decreto di cui al comma 1.

6. Al rinnovo della Commissione regionale, nonché, ove necessario, alla sostituzione dei componenti della Commissione stessa, si provvede con le medesime modalità stabilite per la prima nomina.

7. Il soggetto chiamato a far parte della Commissione regionale in sostituzione di componente precedentemente nominato rimane in carica fino al termine del quinquennio corrispondente alla durata dell’incarico del componente sostituito.

8. La Commissione regionale adotta un Regolamento per il proprio funzionamento.

9. Ai componenti della Commissione regionale sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.".