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Bollettino Ufficiale n. 26 del 29 / 06 / 2006

Codice 25.9
D.D. 1 dicembre 2005, n. 1962

Ditta: Societa’ Imm.re Marconi. Nulla osta ai soli fini idraulici per i lavori di realizzazione di una scogliera e terrapieno per sosta automobili tra la S.S. del Sempione n. 33 ed il Lago Maggiore. Lago Maggiore - Comune di Stresa (VB)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

che alla Società Imm.re Marconi con sede a Novara in Via Dolores Bello, 12, possa essere rilasciata l’autorizzazione per la realizzazione di una scogliera e terrapieno per sosta automobili tra la S.S. del Sempione n. 33 ed il Lago Maggiore, in Comune di Stresa (fg. 30 mapp. n. 134 e 103) sul Lago Maggiore.

L’opera consiste nella realizzazione di un due serie di scogliere con dado di fondazione in c.a. e realizzazione di terrapieno a rettifica della sponda, nella posizione e secondo le modalità presentate ed illustrate nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da quest’Ufficio, vengono restituiti al richiedente, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) le scogliere dovranno essere poste in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

2) dovranno essere eseguiti accurati calcoli statici dell’opera in argomento;

3) la Sig.ra Rastelli Isabella quale Socio Accomandatario della Soc. Imm.re Marconi è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

4) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero;

5) il nulla osta si intende accordato con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del Lago Maggiore, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante, la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire, se necessario, in relazione alla richiesta di acquisizione all’Agenzia del Demanio in attuazione alla L. 212/03 fatta dalla Società per il mappale 103 del fg. 30, il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (autorizzazioni comunali, autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e dal Commissariato Italiano per la Convenzione Italo Svizzera sulla pesca.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole