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Bollettino Ufficiale n. 26 del 29 / 06 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2006, n. 34-2990

L.R. n. 14 del 21/04/2006, art. 47. Fondo speciale. Assegnazione alla Direzione 15 Formazione professionale - lavoro della somma di euro 10.500.000,00 tramite accantonamento sul cap. 16934/06 - UPB 150901 - del bilancio per l’esercizio finanziario dell’anno 2006, per interventi di sostegno al reddito di lavoratori dipendenti sospesi o licenziati da aziende in crisi

A relazione dell’Assessore Migliasso:

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro";

preso atto che l’art. 2, comma 3, lett. d) della predetta legge prevede che la gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del Dlgs 469/97, fatta eccezione per quelli che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, è attribuita alle Province;

preso atto che l’art. 6, comma 1 della predetta legge stabilisce che la Giunta Regionale adotti atti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative in materia di politiche del lavoro, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del Dlgs 469/97;

vista la legge regionale 21 aprile 2006, n. 14: “Legge finanziaria regionale per l’anno 2006";

preso atto che l’art. 47, comma 1 della predetta legge prevede l’istituzione di un fondo speciale pari ad euro 10.500.000,00 a carico del bilancio per l’esercizio finanziario dell’anno 2006 destinato a favorire, in via sperimentale, anche ai fini di prevenzione, interventi monetari integrativi del reddito e di prestazioni sociali rivolte a quelle persone che a causa dell’interruzione temporanea o definitiva del lavoro svolto alle dipendenze altrui o soggette ai contratti della legge 30/2003, vengono a trovarsi al di sotto della soglia di reddito di 12.000,00 euro ISEE annui;

preso atto che l’art. 47, comma 3 della predetta legge stabilisce che la Giunta Regionale entro sessanta giorni dall’approvazione della legge finanziaria regionale per l’esercizio dell’anno 2006 individua criteri e modalità sulla base dei quali i contributi, previsti dal comma 2, dovranno essere erogati ai soggetti aventi diritto;

vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51: “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale relativamente alle funzioni dell’organo di direzione politica;

dato atto dell’istruttoria del presente provvedimento e preso atto di quanto in premessa indicato;

la Giunta Regionale ai sensi di legge,

delibera

Di stabilire, per le motivazioni in premessa indicate, le modalità ed i criteri di erogazione delle quote del contributo previsto dall’art. 47, comma 3 della LR 14/2006 come di seguito indicato:

a) sono soggetti aventi diritto di ammissione al predetto contributo i lavoratori residenti o domiciliati in Piemonte che si trovano al di sotto della soglia di reddito di euro 12.000,00 risultanti dal proprio ISEE anno 2005 e che nel periodo dal 1.1.2005 al 31.12.2006 risultano:

- occupati in cassa integrazione guadagni a zero ore per almeno 4 mesi consecutivi o considerati in un arco di 6 mesi, anche in deroga alla normativa vigente;

- in mobilità indennizzata e non indennizzata;

- percettori di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale;

- licenziati da aziende, escluso il licenziamento per giusta causa, con almeno un’anzianità complessiva di 4 mesi di attività lavorativa nel periodo di riferimento del presente atto;

- sospesi per almeno 4 mesi consecutivi o considerati in un arco di 6 mesi dal lavoro dipendente da aziende con meno di 15 dipendenti o con meno di 50 dipendenti per il settore terziario;

- occupati con contratto a progetto di cui alla L. 30/2003 della durata minima di 12 mesi con un unico committente, interrotto per almeno 4 mesi consecutivi o considerati nell’arco di 6 mesi;

- licenziati dal lavoro a tempo determinato per causa diversa dalla conclusione temporale del contratto, con esclusione dei licenziati per giusta causa.

La Regione Piemonte, attraverso l’Agenzia Piemonte Lavoro, emetterà un apposito avviso rivolto agli interessati, da rendere pubblico tramite affissioni e comunicazioni a mezzo stampa o altro.

b) i soggetti sono nominativamente individuati dall’Agenzia Piemonte Lavoro tra coloro che presenteranno istanza alla medesima Agenzia corredata della documentazione attestante la propria appartenenza ad una delle categorie indicate dalla lett. a) unitamente alla documentazione recante l’ISEE 2005.

c) L’Agenzia Piemonte Lavoro trasmette trimestralmente l’elenco dei soggetti di cui alla precedente lett. b) alla Direzione regionale dell’istituto nazionale della previdenza sociale che provvede, in base ad apposita convenzione sottoscritta con la Regione e con l’APL, alla corresponsione in unica soluzione annuale delle quote di contributo spettanti ai soggetti compresi nel predetto elenco. L’ammissione dei soggetti alle misure di sostegno al reddito è limitata ad una sola volta nell’anno 2006. Le istanze verranno accolte fino ad esaurimento delle risorse stanziate.

d) L’entità del contributo è stabilita in euro 3.000,00 lordi per i soggetti con ISEE fino ad euro 8.000,00 e in euro 2.500,00 lordi per i soggetti con ISEE da euro 8.001,00 a 12.000,00 ed è erogata dall’INPS in base alle indicazioni contenute nella convenzione di cui al precedente punto c).

Di approvare, con successivo apposito provvedimento, lo schema di convenzione tra la Direzione Formazione Professionale - lavoro della Regione Piemonte, l’Agenzia Piemonte Lavoro e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, recante fra l’altro le modalità di spesa e rendicontazione delle somme che la Regione trasferirà all’Istituto medesimo per l’erogazione del contributo di cui al primo comma, lett. c) e lett. d).

Di assegnare la somma di euro 10.500.000,00 tramite accantonamento sul cap. 16934/06 (A.101035) a favore della Direzione Regionale 15 Formazione Professionale - Lavoro che, sulla base della convenzione di cui al precedente punto c), provvederà ad assegnarla alla Direzione regionale dell’INPS. Su tale somma sarà imputato anche il compenso a favore dell’INPS per il servizio reso a favore della Regione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R/2002.

(omissis)