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Bollettino Ufficiale n. 26 del 29 / 06 / 2006

Codice 12
D.D. 28 dicembre 2005, n. 350

Quote latte. Modifica alla determinazione n. 371 del 21/12/04 recante “Criteri e modalita’ per l’estrazione del campione di controllo dei trasportatori latte di cui al Reg. (CE) 595/2004"

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Alla determinazione n. 371 del 21 dicembre 2004, recante “criteri e modalità per l’estrazione del campione di controllo dei trasportatori di latte di cui al Reg. CE 595/04", vengono apportate le modificazioni contenute nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Vito Viviano

Allegato A

Regime quote latte: modificazioni alla Determinazione n. 371 del 21 dicembre 2004. Criteri e modalità per l’estrazione del campione dei trasporti da sottoporre controllo.

1 - Il paragrafo B, punto 2) è soppresso e così riformulato:

“La definizione del campione da sottoporre a controllo tiene conto della consistenza territoriale dello stesso, comunque limitando a 2 il numero massimo di trasporti per ciascuna provincia. Il limite viene elevato a 3 in caso di mancata individuazione, al compimento di tutte le fasi descritte al paragrafo C, punto 1), del richiesto numero di acquirenti presso cui svolgere i controlli sul trasporto del latte.”

2.- Il paragrafo C, punto 1) è soppresso e così riscritto:

“La Regione, anche avvalendosi del SIAN, provvede a correlare ed incrociare i produttori estratti nel campione per i ”controlli in corso di periodo" della campagna di riferimento con i primi acquirenti compresi nell’elenco AGEA delle ditte da sottoporre a controllo alla conclusione del medesimo periodo di commercializzazione. Ove il numero delle “coppie” produttore - acquirente, così formato, sia superiore al volume dei trasporti da controllare, si procederà al necessario adeguamento mediante successiva estrazione a sorte. Ove il numero degli abbinamenti risulti insufficiente al raggiungimento del numero minimo delle ispezioni da effettuare, il campione verrà integrato mediante estrazione a sorte fra i rimanenti primi acquirenti già compresi nell’elenco dei controlli di fine periodo; in difetto, si procederà successivamente estraendo a sorte fra gli acquirenti presso i quali risultano consegnare i produttori da controllare nel corso del medesimo periodo, fino al raggiungimento del numero di accertamenti da svolgere, compresi quelli di cui al paragrafo B, punto 3). I nominativi di tutti gli acquirenti presso cui effettuare i controlli, compresi quelli individuati in applicazione del sopraccitato paragrafo B, punto 3), vengono trasmessi alle Province territorialmente competenti."