Bollettino Ufficiale n. 26 del 29 / 06 / 2006
ANNUNCI LEGALI
Colline di Langa e del Barolo - Monforte dAlba (Cuneo)
Deliberazione del consiglio dellunione n. 4 del 6.03.2006 - Modifiche allo Statuto
UNIONE DI COMUNI COLLINE DI LANGA
E DEL BAROLO
STATUTO
TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Oggetto
1. LUnione dei Comuni di Barolo, Grinzane Cavour, Castiglione Falletto, Serralunga, Roddi, La Morra, Novello, Monforte dAlba, Verduno, Dogliani, Monchiero, Sinio, Rodello, Montelupo Albese, Roddino, nel prosieguo denominata Unione, è costituita, con decorrenza dal 15.12.2001, per libera adesione dei comuni partecipanti, espressa dai rispettivi consigli comunali, in attuazione dellart. 32 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267, per lesercizio associato di una pluralità di funzioni, quali individuate nel presente statuto.
1. bis Detta Unione essendo costituita da Comuni il cui territorio è classificato in tutto od in prevalenza collinare costituisce una Comunità Collinare ai sensi della L.R. 28.02.2000, n. 16 (1).
2. LUnione è ente locale ed è pertanto dotata di autonoma soggettività giuridica, nellambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente statuto.
3. Elementi costitutivi dellUnione sono la popolazione ed il territorio dei comuni partecipanti.
Art. 2
Finalità
1. LUnione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, le seguenti funzioni e servizi:
informatizzazione degli uffici e delle attività degli enti associati;
assistenza scolastica, trasporto e refezione scolastica;
turismo, promozione e servizi turistici;
protezione civile;
ambiente e aree protette di rilievo locale;
gestione entrate tributarie e servizi fiscali;
polizia municipale, polizia commerciale, polizia amministrativa e ogni attività compresa nella L. n. 65/1986 e nelle leggi regionali;
indirizzi di gestione, formazione e aggiornamento del personale dei Comuni;
sportello unico per le attività produttive;
servizi catastali;
coordinamento tecnici operanti presso i Comuni per progettazione lavori pubblici;
1. bis Essendo Comunità Collinare come definita dalla L.R. 28.02.2000, n. 16, si impegna ad attuare i principi e le finalità indicate nella suddetta Legge. (1)
2. AllUnione possono essere attribuite ulteriori funzioni con deliberazione modificativa del presente statuto, da adottarsi da tutti i consigli dei comuni aderenti.
3. LUnione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dellefficienza e delleconomicità.
4. LUnione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali allattività amministrativa.
5. Sono obiettivi prioritari dellUnione:
a) la promozione dello sviluppo socio-economico, attraverso lequilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dellambiente e della salute dei cittadini;
b) larmonizzazione dellesercizio delle funzioni attribuite con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
c) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei comuni partecipanti;
d) losservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nellambito delle funzioni esercitate, sia allinterno dellorganizzazione dellente, sia nellattività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni.;
e) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;
f) ladesione alle regole ed ai principi della Carta europea delle autonomie locali.
Art. 3
Programmazione e cooperazione
1. LUnione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri soggetti istituzionali, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.
2. I rapporti con i comuni, con la provincia e con la regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.
3. In particolare i rapporti con i comuni aderenti allUnione sono improntati a principi di trasparenza, con la veicolazione di tutti gli atti fondamentali, e di imparziale gestione delle politiche di sviluppo del territorio, connesse alle funzioni attribuite.
Art. 4
Risorse finanziarie
1. LUnione ha autonomia finanziaria nellambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
2. AllUnione competono gli introiti derivanti dalle tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dellUnione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al comma 2, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri enti pubblici assegnate in forza di legge o per lesercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.
4. I comuni aderenti allUnione assicurano il pareggio finanziario dellente stesso, attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali allentità della popolazione residente al 31 dicembre dellanno precedente.
5. I trasferimenti di cui al comma 4 sono di norma disposti a consuntivo, su presentazione di idonea certificazione da parte del presidente e del responsabile del servizio finanziario dellUnione. I comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio, in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.
6. Il costo dei servizi la cui erogazione non può essere temporaneamente estesa alla totalità dei comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.
Art. 5
Sede dellUnione
1. LUnione ha sede nel Comune di Monforte dAlba;
2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dellUnione.
3. I suoi organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi e ubicarsi anche in sedi diverse, purché ricomprese nellambito del territorio dellUnione.
4. Presso la sede dellUnione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.
Art. 6
Stemma e gonfalone
1. LUnione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Unione di Comuni COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO e con lo stemma scelto dal Consiglio dellUnione.
Ai fini della comunicazione può essere utilizzato il solo acronimo LANGA&BAROLO.
2. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dellUnione nella foggia che verrà scelta dal Consiglio dellUnione, accompagnato dal presidente o suo delegato.
3. Lutilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, sono vietati.
Art. 7
Adesioni allUnione
1. Successivamente alla costituzione, il consiglio dellUnione può accettare ladesione di altri comuni che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del consiglio proponente, assunta con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, allesame del consiglio dellUnione, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Lammissione ha effetto dal 1° gennaio dellanno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i consigli comunali di tutti gli enti aderenti, compreso listante, approvino il nuovo statuto dellUnione.
4. E data facoltà agli altri comuni, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione allUnione, di esigere dallente istante quote di partecipazione, da definirsi con latto di ammissione di cui al comma 2 e secondo i criteri di cui allart. 4, comma 4.
Art. 8
Scioglimento dellUnione
1. LUnione si scioglie quando la metà dei consigli dei comuni partecipanti, abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, deliberato di recedere dallUnione stessa.
2. LUnione si scioglie anche quando la metà dei comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti, entro il termine previsto dal successivo articolo 13.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi dellevento generatore. Nel suddetto periodo, il consiglio dellUnione ed i consigli dei comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente, il presidente pro-tempore dellUnione assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge, per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dellente.
4. LUnione si scioglie, altresì, ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dallart. 141 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Nei casi di scioglimento il personale dellUnione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei comuni partecipanti. In difetto di accordo provvede il presidente liquidatore anche per quanto riguarda gli automezzi, le attrezzature ed ogni altro bene.
Art. 9
Recesso dallUnione
1. Ogni comune partecipante allUnione può recedere unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Il comune recedente deve darne comunicazione, entro il mese di giugno, al consiglio dellUnione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal primo gennaio dellanno successivo.
3. Il recesso non deve recare nocumento allUnione. Alluopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del comune recedente, fino allestinzione degli stessi.
4. E consentito al comune recedente di affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con il consiglio dellUnione.
5. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti allatto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.
Art. 10
Attività regolamentare
1. LUnione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i comuni.
2. I regolamenti sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dalle disposizioni del presente statuto.
3. Entro sei mesi dalla costituzione dellUnione, il consiglio approva il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti ed il regolamento per il funzionamento degli organi. Entro lo stesso termine, la giunta adotta il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi. Nelle more dellapprovazione si applicano le norme dettate nei corrispondenti regolamenti vigenti nel comune aderente con il maggior numero di abitanti.
TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Art. 11
Organi dellunione
1. Sono organi di governo dellUnione:
- il Consiglio,
- il Presidente dellUnione,
- la Giunta.
2. Sono organi consultivi interni allUnione:
- la Conferenza dei Sindaci,
- le Commissioni consiliari.
CAPO I
IL CONSIGLIO
Art. 12
Status degli amministratori dellunione
1. Ai componenti il consiglio e la giunta, nonché al presidente dellUnione si applicano le norme previste per i casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci.
2. Agli stessi amministratori si applicano le norme dettate dalla Parte I, Titolo III, Capo IV del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 13
Composizione, elezione e durata del consiglio
1. Il consiglio dellUnione è lespressione dei comuni partecipanti per la gestione delle funzioni associate, determina lindirizzo politico dellUnione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, approvando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i consigli comunali.
2. Il consiglio è composto dal sindaco (o suo delegato scelto fra i membri del consiglio o della Giunta) di ciascun comune e da un rappresentante di minoranza, ove presente, anche in deroga ai limiti prescritti dall art. 37 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267. In caso di assenza della minoranza il comune sarà comunque rappresentato da un consigliere.
I componenti Sindaci esprimono, nellambito delle votazioni del consiglio, una partecipazione doppia rispetto agli altri componenti.
3. Ciascun consiglio comunale provvede ad eleggere il proprio rappresentante tra i propri componenti , con il sistema del voto limitato.
4. La formazione del consiglio deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dellUnione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comunale o dalla data di ammissione allUnione di un nuovo ente.
5. I componenti il consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e, comunque, sino allassunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del comune.
6. I consiglieri decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con la cessazione, per qualunque causa, del mandato loro conferito dal consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale o di consigliere dellUnione, ovvero per linsorgere di cause di incompatibilità.
7. Nel caso di decadenza, di cui al comma 6, di un componente eletto nel consiglio dellUnione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione, nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.
Art. 14
Consiglieri
1. Sono attribuiti ai consiglieri dellUnione i diritti e i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali. In particolare hanno diritto di ottenere dagli uffici dellUnione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili allespletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto, allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del consiglio, nonché di interrogazione e mozione.
2. Per i consiglieri che non intervengono alle sedute per un intero anno, senza giustificati motivi, il presidente dellUnione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.
3. Il consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.
4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, leccessiva distanza dalla sede dellUnione per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato
5. I consiglieri non residenti nellUnione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio presso la sede dellUnione.
Art. 15
Organizzazione e Presidenza del consiglio
1. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento, con il quale si fissano, in particolare, le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
2. Il consiglio approva il regolamento, e le eventuali modificazioni, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
3. La presidenza del consiglio compete ad un presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta e, in caso di sua assenza o impedimento ad un vice presidente designato dal Presidente stesso.
4. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai Regolamenti. In particolare assolve alle funzioni di predisposizione, propulsione, coordinamento, guida e disciplina dei lavori del Consiglio, assicurando ai consiglieri adeguata e preventiva informazione sugli ordini del giorno da trattare nel corso della seduta.
Art. 16
Competenze del consiglio
1. Il consiglio definisce lindirizzo dellUnione, esercita il controllo politico sullamministrazione e sulla gestione, approva, per lesercizio delle funzioni e servizi di competenza dellUnione, gli atti attribuiti dalla legge ai consigli comunali.
2. Nellambito dellattività di indirizzo il consiglio approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale. Esso può impegnare la giunta a riferire sullattuazione di specifici atti di indirizzo.
3. Lattività di controllo del consiglio si realizza principalmente mediante lesercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità al presente statuto.
4. Il consiglio, nella sua prima seduta, procede alla elezione del presidente dellUnione, da scegliersi tra i componenti sindaci del consesso.
5. Nella seduta successiva, da tenersi entro quarantacinque giorni, il presidente, sentita la giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, e comunica lelenco dei componenti la giunta dellUnione.
6. Ai fini del presente articolo, si intende per prima seduta quella convocata alla costituzione dellUnione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo presidente.
7. La convocazione della prima seduta del consiglio è disposta dal presidente dellUnione uscente ovvero, in sua assenza, dal sindaco del comune sede dellUnione, entro trenta giorni dalla cessazione del presidente in carica, ovvero entro 30 giorni dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte di almeno due terzi dei comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse allUnione entro dieci giorni dalla loro efficacia.
8. Le sedute di cui al comma 6 sono presiedute dal sindaco del comune sede dellUnione.
Art. 17
Adunanze
1. Il Presidente del Consiglio rappresenta, convoca e presiede il consiglio e ne formula lordine del giorno recependo gli argomenti stabiliti dal Presidente dellUnione o richiesti come indicato al successivo comma 2.
2. La convocazione può essere richiesta da uno dei sindaci o da un quinto dei consiglieri in carica, nel qual caso il presidente è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo allordine del giorno le questioni richieste, purché corredate da proposte di deliberazione.
3. Il Presidente è tenuto a riunire il consiglio, entro 48 ore, per la trattazione delle questioni urgenti su determinazione del Presidente del Consiglio o del Presidente dellUnione o della Giunta dellUnione.
4. Alle adunanze del Consiglio debbono partecipare i componenti della giunta, per poter rispondere alle interrogazioni sulle materie ad essi delegate. Gli stessi inoltre partecipano ai lavori del Consiglio, intervenendo nel dibattito sulle materie delegate, senza diritto di voto.
5. Le sedute del consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
6. Le sedute sono valide quando sono presenti consiglieri rappresentanti almeno un terzo dei voti dellassemblea.
7. Il regolamento disciplina ogni altra modalità per la convocazione del consiglio, per la presentazione e discussione delle proposte, per lapprovazione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.
8. Il consiglio delibera a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto e le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.
CAPO II
IL PRESIDENTE DELLUNIONE
Art. 18
Elezione, cessazione
1. Lelezione del presidente dellUnione avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
2. Il presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di sindaco ed è rieleggibile per una sola volta. Al termine del mandato, il presidente, di norma, continua ad esercitare le proprie funzioni fino allassunzione della carica da parte del nuovo presidente eletto.
3. Il presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Art. 19
Competenza
1. Il presidente rappresenta lUnione, nomina e revoca gli assessori, convoca e presiede la giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura lunità dellattività politico-amministrativa.
2. Il presidente, quale organo responsabile dellamministrazione dellUnione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge e dallo statuto.
3. Il presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dellUnione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al consiglio. Nellesercizio delle proprie competenze, il presidente, in particolare:
a) coordina e stimola lattività dei componenti la giunta e ne mantiene lunità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
b) nellambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali, tenuto conto delle professionalità esistenti nellente. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per laccesso alla qualifica di dirigente;
c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dellente;
d) nomina il segretario dellUnione e assume determinazioni per gli istituti connessi al relativo rapporto di servizio;
e) affida gli incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali e quelli per assistenza legale, salvo che lindividuazione del professionista non sia il risultato di procedure selettive;
f) promuove e resiste alle liti e ha potere di conciliare e transigere;
g) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
h) promuove direttamente o avvalendosi del segretario, indagini e verifiche amministrative sullintera attività dellUnione;
i) stabilisce gli argomenti da porre allordine del giorno del consiglio e della giunta;
j) ha facoltà di delegare ai componenti della giunta i poteri che la legge e lo statuto gli attribuiscono. In particolare il presidente può delegare ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. Lattività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nellesercizio del potere di controllo;
k) ha facoltà di affidare incarichi specifici a consiglieri affinché seguano per conto dellUnione determinati problemi;
l) nomina il Coordinatore della Conferenza dei Sindaci;
m) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali.
Art. 20
Vicepresidente
1. Il vicepresidente è il componente della giunta che a tale funzione viene designato dal presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Quando il vicepresidente sia impedito, il presidente è sostituito dal componente della giunta più giovane.
CAPO III
LA GIUNTA
Art. 21
Composizione, nomina e cessazione
1. La giunta è composta dal presidente dellUnione e da 6 componenti. (2)
2. I componenti sono nominati dal presidente, entro dieci giorni dallelezione.
I componenti dovranno essere scelti tra i Sindaci o tra i membri del Consiglio o della Giunta dei Comuni partecipanti secondo i seguenti criteri:
n. 3 Assessori dovranno rappresentare i Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti
n. 3 Assessori dovranno rappresentare i Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti;
3. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al presidente per iscritto e contestualmente comunicate al segretario dellente. Alla sostituzione dei componenti dimissionari o cessati dallufficio per altra causa, provvede, entro dieci giorni, il presidente, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.
4. Il presidente può revocare, con proprio motivato provvedimento, uno o più componenti, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.
5. I membri della giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni, della notificazione dellatto di revoca ed, in ogni caso, al venir meno della carica di amministratore di un Comune dellUnione.
6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente, la giunta decade. Sino allelezione del nuovo presidente, la giunta rimane in carica per lordinaria amministrazione e le funzioni del presidente sono svolte dal vice presidente.
7. Ai sensi dellart. 64, comma 1° e 2° del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, la carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere dellUnione.
8. Per gli Assessori che non intervengono per n. 3 sedute consecutive della giunta, senza giustificato motivo, il Presidente dellUnione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di revoca della nomina.
Art. 22
Competenza
1. La giunta collabora con il presidente nel governo dellUnione per lattuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:
a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;
b) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nellesercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;
c) ad adottare i regolamenti relativi allordinamento degli uffici e dei servizi e per laccesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, allapplicazione dei C.C.N.L ed alla approvazione dei contratti integrativi decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei budgets di risorse da assegnare ai servizi;
d) a riferire periodicamente al consiglio e alla Conferenza dei Sindaci sulla propria attività.
e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi
Art. 23
Funzionamento
1. La giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dellordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo statuto.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Le adunanze non sono pubbliche.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.
5. Le deliberazioni sono pubblicate allAlbo Pretorio dellUnione per 15 giorni consecutivi, fatte salve diverse e specifiche disposizioni di legge, e trasmesse ai Sindaci dei Comuni dellUnione. Equivale alla trasmissione linserimento sul sito ufficiale dellUnione.
CAPO IV
ORGANI CONSULTIVI INTERNI
Art. 24
La Conferenza dei Sindaci
1. E istituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti allUnione.
2. Viene convocata con cadenza periodica ed è presieduta dal Presidente dellUnione che si avvale della collaborazione di un Coordinatore, di sua nomina, scelto fra i Sindaci.
3. Ferme restando le competenze degli altri organi dellUnione, la Conferenza svolge un ruolo di informazione, di confronto e di proposta e costituisce il collegamento costante tra gli esecutivi dei Comuni membri e quello dellUnione stessa.
4. Il Coordinatore, dintesa con il Presidente,
- ne cura e organizza i lavori;
- intrattiene abituali rapporti con i vari Sindaci e con la Giunta dellUnione al fine di individuare e istruire i più importanti temi da trattare.
Art. 25
Le Commissioni consiliari
1. Con riferimento alle funzioni e ai servizi demandati allUnione, al fine di favorire la partecipazione di tutti i Consiglieri, sono istituite Commissioni consiliari permanenti o Commissioni consultive straordinarie su temi specifici o Commissioni di controllo e di garanzia con lo scopo di essere di supporto allattività della Giunta e/o del Consiglio dellUnione.
2. Un apposito Regolamento, o la deliberazione istitutiva, ne disciplina gli obiettivi, la formazione, i criteri di garanzia del pluralismo e della rappresentanza territoriale, il funzionamento.
TITOLO III
LORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E LORGANIZZAZIONE DELLUNIONE
CAPO I
LA GESTIONE DELLUNIONE
Art. 26
Principi e criteri di gestione
1. LUnione adegua lorganizzazione degli uffici e del personale a criteri dautonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, allo scopo di assicurare lefficienza e lefficacia dellazione amministrativa.
2. Lattività dellamministrazione sispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni dindirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dellente, da quelle di gestione che sono svolte dal segretario e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente statuto e dai regolamenti.
3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
4. La tecnostruttura indicata al secondo comma esercita, ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento, le proprie competenze attraverso poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e allutilizzo delle risorse disponibili, al fine di conseguire i risultati attesi.
5. Lorganizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dellente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
Art. 27
Personale
1. LUnione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per lottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante luso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dellente, ai contratti nazionali di lavoro ed alla contrattazione integrativa decentrata. Il regolamento per lorganizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:
a) la struttura organizzativo-funzionale;
b) la dotazione organica;
c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
d) gli strumenti e le forme dellattività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.
4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per lamministrazione dellUnione, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dellazione amministrativa:
a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
b) analisi ed individuazione della produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dellapparato, improntando lorganizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
CAPO II
IL SEGRETARIO ED I FUNZIONARI
Art. 28
Il segretario
1. Il segretario è nominato dal presidente dal quale dipende funzionalmente, tra i segretari in servizio in almeno uno dei comuni aderenti, con contratto a tempo determinato.
2. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dellente. Sovrintende allattività dei funzionari e ne coordina lattività, con poteri di sostituzione in caso dinerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre ladozione delle misure previste dallordinamento.
3. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferite dal presidente, fatte salve quelle gestionali assegnate al direttore generale, qualora nominato. Se le funzioni di direttore generale sono conferite al segretario, allo stesso compete un trattamento economico aggiuntivo, secondo la previsione della contrattazione collettiva di comparto.
Art. 29
Consulta dei responsabili di servizio
1. I responsabili di servizio sono riuniti in consulta per svolgere funzioni ausiliarie e consultive degli organi elettivi e degli organi di controllo interno, in materia dorganizzazione e gestione amministrativa dellente.
2. La consulta è convocata e presieduta dal segretario. Alle riunioni della consulta possono partecipare il presidente ed i componenti della giunta.
3. La consulta concorre allattività di programmazione della gestione economica e finanziaria, nonché alla organizzazione dellente, formulando parere preventivo su:
a) bilanci e relative variazioni;
b) piano esecutivo di gestione e piano degli obiettivi;
c) dotazioni organiche;
d) ogni altra materia prevista dai regolamenti.
Art. 30
Responsabili di servizio
1. I responsabili dei servizi, con losservanza dei principi e criteri fissati dallordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dellUnione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel contratto individuale di lavoro e nel regolamento.
2. Ai responsabili dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, lattività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa ladozione di atti che impegnano lamministrazione verso lesterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge e dallo statuto, ad altri organi dellente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.
3. I responsabili preposti ai singoli servizi dellente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dellattività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.
Art. 31
Incarichi di responsabile di servizio e contratti a tempo determinato
1. Il presidente, su proposta del segretario, prepone ai singoli servizi dipendenti appartenenti alla qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.
2. La copertura dei posti di responsabile di servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con nomina del presidente, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al proprio mandato. In via eccezionale, e con provvedimento motivato, il contratto può essere di diritto privato.
3. I responsabili esterni debbono possedere gli stessi requisiti previsti per laccesso, mediante concorso, alla qualifica che sono chiamati a ricoprire e non possono, in ogni caso, eccedere la quota del cinque per cento, con arrotondamento allunità superiore, rispetto al numero globale degli apicali preposti ai servizi, di cui al primo comma del presente articolo.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono scelti sulla base di curricula che ne comprovino leffettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di prove selettive.
CAPO III
I SERVIZI
Art. 32
Gestione dei servizi
1. LUnione gestisce i servizi in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dellUnione stessa.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge per gli enti locali.
3. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Art. 33
Designazioni, durata in carica e revoca di rappresentanti dellUnione
in organi esterni
1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal consiglio, il presidente nomina i rappresentanti dellUnione in organi di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano semestralmente al consiglio, in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto della gestione e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti.
2. I rappresentanti dellUnione in società di capitali. ed in altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.
3. Qualora non osservino gli indirizzi definiti dallUnione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Gli stessi rappresentanti sono dichiarati decaduti dallincarico, da parte del presidente, quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina. Devono, altresì, essere dichiarati decaduti quando, verificata lesistenza di cause di incompatibilità allincarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.
CAPO IV
IL CONTROLLO INTERNO
Art. 34
Principi generali del controllo interno
1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dellattività svolta, lente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:
a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, relativamente allacquisizione delle entrate, alleffettuazione delle spese, allattività contrattuale, allamministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;
b) controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dellazione amministrativa ai principi dellordinamento finanziario e contabile;
c) controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nellambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;
d) controllo per la valutazione del personale, per lerogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per laccertamento di eventuali responsabilità;
e) controllo strategico, teso a verificare la coerenza tra gli obiettivi politici programmati ed i risultati conseguiti dalla gestione
Art. 35
Organo di revisione dei conti
1. Lattività di vigilanza definita alla lettera a) del precedente articolo è svolta dallorgano di revisione dei conti.
2. Lorgano è eletto dal consiglio con le modalità stabilite dalla legge per i revisori degli enti locali; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sullordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per lelezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.
3. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dellorgano di revisione. Saranno, altresì, disciplinate con il regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
4. Nellesercizio delle loro funzioni, lorgano di revisione può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili di servizio dellente, che hanno lobbligo di rispondere, nonché degli eventuali rappresentanti dellUnione in qualsivoglia ente; possono presentare relazioni e documenti al consiglio.
5. Lorgano di revisione può assistere alle sedute del consiglio. Su richiesta del presidente, può prendere la parola per fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.
Art. 36
Controllo interno di regolarità contabile
1. Al controllo di regolarità contabile provvede il responsabile dei servizi finanziari. Il suddetto controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento allandamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.
2. Lente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
3. Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con lapplicazione dei principi dettati dallordinamento.
Art. 37
Controllo di gestione
1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare lutilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dellorganizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. La funzione del controllo di gestione è assegnata ad un collegio di esperti, nominati dal presidente, che si avvale della collaborazione dei responsabili di servizio e della struttura operativa dei servizi finanziari.
3. Le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dellesercizio, sono disciplinati dal regolamento.
Art. 38
Controllo per la valutazione del personale
1. Le prestazioni dei responsabili di servizio, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate sono soggette a valutazione.
2. Apposito nucleo di valutazione, composto da tre esperti nominati dal presidente, annualmente verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dellattività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della giunta.
3. Ai componenti del nucleo può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il controllo di gestione.
4. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per lerogazione dei trattamenti economici accessori, che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.
5. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) conoscenza dellattività del valutato;
b) partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dellinteressato, qualora il giudizio non sia positivo.
6. La procedura di valutazione è propedeutica allaccertamento delle responsabilità dei responsabili di servizio, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dellincarico.
Art. 39
Controllo strategico
1. Lattività di programmazione è sottoposta a verifica periodica e comunque entro il 31 ottobre di ciascun anno.
2. Il presidente provvede a convocare i sindaci dei comuni aderenti per esaminare landamento dei risultati gestionali dellesercizio in corso, in relazione ai programmi approvati, e per elaborare linee di indirizzo nella impostazione delle nuove manovre di bilancio.
3. Qualora il collegio, costituito a sensi del comma 2, rilevi significativi scostamenti tra programmi e risultati nellesercizio in corso, propone gli opportuni adeguamenti attraverso la rivisitazione della struttura organizzativa, ovvero ne prende atto in funzione della elaborazione di nuove linee di indirizzo.
Art. 40
Controllo e pubblicità degli atti monocratici
1. Le determinazioni dei responsabili di servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario.
2. Le determinazioni sono sottoposte al regime di pubblicazione, previsto per le deliberazioni dellente ed allobbligo della comunicazione alla giunta.
TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 41
Principi generali
1. LUnione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale, allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dellazione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da essa gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.
2. A questo scopo lattività dellente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.
Art. 42
Accordi di programma
1. Per la definizione e lattuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedano per la loro realizzazione lazione integrata e coordinata dellUnione e di altri enti pubblici, il presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e lintegrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi allopera, allintervento o al progetto al quale si riferisce laccordo. Laccordo è stipulato dal presidente.
2. Laccordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano allaccordo.
3. Per quanto non incompatibile, si applica larticolo 34 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267.
TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
LA PARTECIPAZIONE ALLATTIVITA DEL UNIONE
Art. 43
Associazionismo e partecipazione
1. Gli organi dellUnione si avvalgono, per lamministrazione dellente, della partecipazione dei cittadini, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.
2. LUnione valorizza, altresì, le libere forme associative senza scopi di lucro, operanti sul territorio ed aventi finalità sociali nei campi dei servizi alla persona, della valorizzazione e tutela dellambiente, del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
3. LUnione, nel procedimento relativo alladozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati allatto da emanarsi.
4. Inoltre, il Consiglio dellUnione può deliberare listituzione di organi consultivi (consulta del volontariato, consulta turistico-culturale, consulta dei giovani, ecc. ecc.). Le delibere istitutive delle Consulte ne disciplinano gli scopi, la composizione rispettosa del pluralismo e della rappresentatività territoriale, la durata e quantaltro necessario al loro funzionamento.
Art. 44
Istanze e petizioni
1. Tutti gli interessati possono rivolgere al presidente istanze su materie inerenti lattività dellamministrazione.
2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare allattività dellUnione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.
3. Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per lesame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.
Art. 45
Proposte di deliberazioni
1. Gli elettori dei comuni facenti parte dellUnione possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al presidente.
2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 15 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune aderente allUnione.
3. Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dallorgano competente entro 45 giorni dalla data di presentazione.
4. Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione delle proposte, le forme di pubblicizzazione e di raccolta delle firme.
CAPO II
ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELLAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 46
Accesso
1. Nel rispetto dei principi della legge e del presente statuto il regolamento, da adottarsi entro un anno dallentrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dellUnione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici per conto dellUnione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.
2. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
3. Allorché un provvedimento dellamministrazione sia tale da incidere su situazioni giuridiche soggettive di cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.
4. Il regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dellintervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e lamministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
5. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati, nonché quelli dichiarati riservati per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del presidente, per non pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
6. Il regolamento disciplina altresì listituto dellaccesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
7. E in ogni caso fatta salva la facoltà per lamministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati, per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.
Art. 47
Pubblicità degli atti e delle informazioni
1. Tutti gli atti amministrativi dellUnione sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e limparzialità dellamministrazione.
2. Linformazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. LUnione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.
3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che coinvolgano loro interessi, nellambito delle attività svolte dallente.
TITOLO VI
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 48
Statuto
1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dellordinamento dellUnione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi. Per quanto non disciplinato dallo statuto si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per lordinamento dei comuni.
2. E ammessa liniziativa di almeno il 30 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune aderente allUnione, per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per lammissione delle proposte di iniziativa popolare.
Art. 49
Regolamenti
1. LUnione emana regolamenti nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo statuto.
2. Nelle materie di competenza, individuate con legge, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla stessa, dalle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione allalbo pretorio: dopo lapprovazione della deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 50
Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute
1. Gli adeguamenti dello statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione e nelle leggi di riforma, entro i 120 giorni successivi allentrata in vigore delle nuove disposizioni.
2. Costituiscono limite per lautonomia normativa dellUnione solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili.
Art. 51
Disposizioni finali e transitorie
1. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione allalbo pretorio.
Note:
[1] Deliberazione del Consiglio dellUnione n. 20 in data 26.9.2002
[2] Il numero degli assessori non può eccedere i limiti prescritti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dellUnione.