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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 25

Codice 23.3
D.D. 19 gennaio 2006, n. 2

Decreto 30 giugno 2004 - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Applicazione dell’Art. 40 del D. Lgs. 152/1999. Approvazione del progetto di gestione della diga di Valla, in Comune di Spigno Monferrato (AL), di proprieta’ della Tirreno Power S.p.A., ai sensi dell’art. 14 del D.G.R . 9 novembre 2004, n. 12/R

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Si approva il progetto di gestione relativo alla diga di Valla in Comune di Spigno Monferrato (AL), che la ditta Tirreno Power S.p.A. di Roma ha presentato con nota n. 488 datata 13/06/2005 (ns. prot. n. 4153 del 14/06/2005) e redatto dalla società Hydrodata S.p.A. con le prescrizioni che vengono riportate nel seguito.

Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri rilasciati, in particolare:

1. Il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia cartacea e copia informatizzata al Settore regionale Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo della Direzione Difesa del Suolo e, se diversa dalla precedente, anche in triplice copia (di cui una in bollo) all’amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell’invaso e dello sbarramento (Registro Italiano Dighe) che si occuperanno di verificare se siano state pienamente recepite le richieste ed indicazioni della Regione;

2. Nella regola di gestione ed in particolare per l’effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui all’art. 5 del decreto 30 giugno 2004;

3. Le operazioni dovranno rispondere alle condizioni già identificate nel capitolo 4.2 del Piano di Gestione “Criteri idrologico-ambientali e di sicurezza” nonché alle condizioni riportate nel l’elenco seguente che contiene anche alcune richieste per informazioni aggiuntive:

a) l’apertura e la chiusura degli organi di scarico dovrà avvenire nel modo più graduale possibile in modo da simulare un evento naturale, per consentire agli organismi bentonici e alla fauna ittica di trovare un ricovero o di allontanarsi;

b) si approvano, in termini generali, i limiti di concentrazione dei solidi in sospensione proposti; la misurazione dovrà essere effettuata ogni 30 minuti;

c) contestualmente ai solidi sospesi andrà inoltre misurata la concentrazione dell’ossigeno disciolto: il valore non dovrà scendere al di sotto di 5 mg/l (valore critico per la sopravvivenza della fauna ittica); poiché questi parametri sono tra loro correlati, qualora si verificasse una diminuzione di O2 disciolto rispetto a questa soglia, andranno ridotte le concentrazioni di solidi sospesi fino a rientrare nel limite stesso. In sintesi la persistenza oraria della concentrazione di solidi è condizionata dal parametro O2 disciolto  a 5 mg/l;

d) si deve evitare che permangano nel corso d’acqua, a valle dello sbarramento, condizioni di torbidità non compatibili con la sopravvivenza delle biocenosi acquatiche ivi comprese le operazioni di lavaggio dell’alveo successive alle operazioni programmate;

e) si richiede, inoltre, una necessaria esplicitazione riguardante le modalità operative di gestione dell’invaso al fine di chiarire, in particolare, la frequenza delle operazioni previste;

f) è necessaria una caratterizzazione chimica del materiale solido sedimentato all’interno dell’invaso, in particolar modo indirizzata all’analisi di possibili sostanze inquinanti presenti con riferimenti specifici anche all’eventuale apporto di metalli di origine naturale (nichel e cromo);

g) bisogna esplicitare dettagliatamente le modalità del monitoraggio del corpo idrico recettore a valle dello sbarramento prima, dopo e durante le operazioni di svaso;

h) la definizione delle modalità operative per il monitoraggio (punti, parametri e frequenza) deve tenere conto delle specifiche caratteristiche del corso d’acqua, della presenza di eventuali inquinati in particolare metalli, oltre che dei normali parametri chimico-fisici interessati (solidi in sospensione, ossigenazione, carico organico, nutrienti), parallelamente agli elementi di qualità biologica (macroinvertebrati, fauna ittica).

4. Il Progetto di gestione presentato deve sviluppare le indicazioni generiche relativamente al ricorso a misure di mitigazione nei confronti della fauna acquatica. Si richiede pertanto che, prima delle operazioni di svaso del bacino, il proponente effettui la verifica dei popolamenti ittici e delle comunità biologiche presenti nell’invaso e nei corsi d’acqua ricettori, evitando i periodi di maggiore vulnerabilità della fauna ittica, quale quello riproduttivo, e le misure di mitigazione ambientale da attuare al fine di limitare il più possibile gli impatti sugli ecosistemi acquatici;

5. Per quanto riguarda le operazioni in alveo:

* qualora nei Programmi di Sintesi siano previste operazioni di “sfangamento o sghiaiamento” dovrà essere attivata la procedura prevista dalla D.G.R. del Piemonte n. 44-5084 del 14/01/2002, per il rilascio di un provvedimento unico di concessione e autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n°523/1904;

* qualsiasi intervento nell’alveo del Torrente Orba è soggetto a preventiva autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904, da parte del Settore regionale Decentrato OO.PP. e difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria;

6. Qualora il progetto di gestione comporti interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione alle operazioni di smaltimento dei rifiuti (operazioni di cui agli allegati A2 e B2 alla L.R. 40/1998, per le quali è autorità competente in materia di VIA la Provincia territorialmente interessata) oppure agli interventi di estrazione di materiali solidi dal demanio fluviale e lacuale (operazioni di cui alla categoria n. 13 dell’allegato B1 alla L.R. 40/1998 per le quali è autorità competente in materia di VIA la Regione), è necessario l’espletamento delle relative fasi procedimentali (fase di verifica o fase di valutazione) la cui conclusione è presupposto necessario per l’effettuazione dei lavori.

Il progetto di gestione adeguato secondo le precedenti prescrizioni ha validità decennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell’ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d’acqua o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite.

Al gestore inoltre rimane comunque l’obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dal comma 6 dell’art. 3 del decreto del 30 giugno 2004.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso l’Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente responsabile
Ilario Nebiolo