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Bollettino Ufficiale n. 25 del 22 / 06 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2006, n. 54-3204

Direttive agli uffici in materia di Sportello unico

A relazione del Vicepresidente Peveraro e dell’Assessore Deorsola:

Visti il D.Lgs. 112/98 ed il D.P.R. 447/98, così come successivamente modificato dal D.P.R. 440/00 che hanno previsto, in capo ai Comuni la competenza per la gestione dello Sportello unico per le attività produttive, quale unico riferimento delle imprese verso tutte le Pubbliche Amministrazioni che devono rilasciare gli atti autorizzativi, comunque denominati, necessari per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione e la cessazione degli impianti produttivi di beni e servizi;

considerato che la Regione Piemonte ha implementato le azioni di supporto tecnico, amministrativo, sostegno alla costituzione e all’operatività degli Sportelli unici, nell’ambito della più generale azione di coordinamento nei confronti degli enti locali e di miglioramento dei servizi offerti dagli sportelli unici, ai fini dello sviluppo dell’economia e dell’occupazione a livello locale, prevedendo nell’ambito del nuovo programma annuale di attività 2006 dell’Osservatorio sulla Riforma amministrativa, una serie di strumenti di supporto ai processi di semplificazione e di miglioramento delle azioni di tutti i soggetti che gravitano attorno a tale complesso istituto di governance;

che tra i primi strumenti previsti e attivati dall’Osservatorio, tramite il suo Comitato tecnico, sono stati istituiti specifici tavoli a livello provinciale, per acquisire criticità e proposte di miglioramento sul funzionamento degli SUAP;

che tali tavoli, oltre alle componenti istituzionali, hanno visto anche la fattiva partecipazione di soggetti della realtà economico-produttiva piemontese, rappresentata dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali dai quali sono emerse, tra le varie difficoltà, il mancato rispetto dei termini per il rilascio dei pareri da parte dei cosiddetti “Enti terzi”, comprese anche le strutture e gli Enti strumentali regionali;

visto che la semplificazione amministrativa costituisce una delle priorità del programma di governo di questa legislatura, a cui il D.P.F.R. 2006-2008 dedica specifico capitolo, e che anche la legge di semplificazione 2005 all’art. 5 espressamente prevede la necessità di rafforzare le attività dello sportello unico favorendo il coordinamento dell’esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, per l’esercizio dell’attività di impresa;

visto che la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” prevede una semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso la delegificazione;

visto che già con la deliberazione n. 4-27546 del 9 giugno 1999 (“Direttiva in ordine all’azione regionale collegata alla diffusione e all’esercizio dello Sportello unico”), la Giunta Regionale aveva stabilito, che tutte le strutture regionali coinvolte nella definizione delle pratiche relative a insediamenti di impianti di competenza dello “Sportello unico attività produttive” dovessero conformare la propria azione amministrativa agli impegni assunti dal protocollo d’intesa sottoscritto tra Regione Piemonte, Prefettura di Torino, Provincia di Torino, Comune di Torino, Arpa, Direzione Provinciale del Lavoro, Sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici e il comando provinciale dei VV.FF. in data 19 aprile 1999;

rilevato che ancora ad oggi si verificano comportamenti da parte delle strutture regionali che ostacolano l’attività degli Sportelli Unici impedendo di operare con efficacia nei confronti delle imprese;

ribadita la necessità di conformare la propria azione amministrativa al rispetto dei tempi previsti dalla normativa sullo Sportelli unici anche ricorrendo alla deroga al principio generale di osservanza dell’ordine temporale di presentazione delle istanze, dando precedenza alle pratiche provenienti dagli Sportelli unici e dai relativi Responsabili;

visto che per garantire il raggiungimento degli obiettivi di accessibilità, trasparenza e rispetto dei tempi certi stabiliti dal D.P.R. 447/98 per la definizione delle pratiche, assume fondamentale importanza che tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento unico di autorizzazione all’insediamento produttivo, a partire dall’Amministrazione regionale, rispettino la tempistica che per ogni operazione è stata concordata;

visto che l’Amministrazione regionale si è formalmente assunta, oltre all’impegno di carattere generale indicato dall’intesa, circa “l’iter accelerato delle pratiche dello sportello”, quello del rispetto dei tempi per quanto concerne la garanzia di una sollecita risposta alle richieste di informazioni o valutazioni la cui necessità emerga nel corso dell’avvio del procedimento presso lo Sportello Unico, nonché in materia di procedimento semplificato e in materia di procedimento per autocertificazione;

dato atto della possibilità riconosciuta al Responsabile dello Sportello di convocare conferenze di servizi a carattere istruttorio e conferenze dei servizi a carattere decisionale;

visto il protocollo d’intesa del 19 aprile 1999;

visto il DPR 447/98;

visto il DPR 440/00;

viste le DD.G.R. n. 4-27546 del 9 giugno 1999, n. 29-4134 del 15 ottobre 2001 (Sportello unico per le attività produttive. Adozione delle indicazioni applicative dei D.P.R. 447/98 e D.P.R. 440/2000), n. 64-14693 del 31 gennaio 2005 (Sportello unico per le attività produttive. Adozione dell’integrazione alle indicazioni applicative dei D.P.R. 447/98 e D.P.R. 440/2000);

vista la L.R. 7/2005;

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

a) le strutture regionali coinvolte nella definizione delle pratiche relative a insediamenti degli impianti produttivi di beni e servizi di competenza dello “Sportello unico attività produttive”, sono tenute a conformare la propria azione amministrativa agli impegni contenuti nel protocollo d’intesa sottoscritto il 19 aprile 1999 tra l’Amministrazione regionale e tutte le altre Amministrazioni come sopra individuate, con particolare riferimento all’obbligo di collaborazione tra le Amministrazioni ed al rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente;

b) le strutture regionali coinvolte sono altresì tenute a garantire una sollecita risposta alle richieste di informazioni o valutazioni la cui necessità emerga nel corso del procedimento presso lo Sportello Unico;

c) le strutture regionali coinvolte sono tenute a dare precedenza alle pratiche provenienti dagli Sportelli unici e dai relativi Responsabili, anche in deroga al principio generale di osservanza dell’ordine temporale di presentazione delle istanze.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)