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Bollettino Ufficiale n. 25 del 22 / 06 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Vercelli

Concessione di derivazione d’acqua da falda sotterranea in Comune di Carisio per uso potabile assentita alla ditta Immobiliare Lisa con determinazione n. 2044 del 08.05.2006. Pratica n. 1627

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 28.04.2006, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, alla ditta Immobiliare Lisa di Sola Ermanno, con sede in Via Fornace 17 del Comune di Carisio (omissis), la concessione di derivazione da falda sotterranea profonda in Comune di Carisio, lt/sec 2 massimi cui corrisponde un volume annuo di metri cubi 25.000 da utilizzare per scopi potabili dei locali commerciali siti in Strada Provinciale To - Svizzera n. 4 del Comune di Carisio;

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte;

4) Di stabilire che il canone relativo al periodo decorrente dalla data del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2006 sarà quantificato al momento della notifica di tale provvedimento; detto canone dovrà essere corrisposto alla Regione Piemonte, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto rilascio del provvedimento di concessione, mediante versamento o sul c/c postale n. 22208128, intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale n. 22208128, intestato a ”Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice ABI 07601, codice CAB 01000 con la causale “Canone per l’uso delle acque pubbliche”. Successivamente, il canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1. gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Relativamente all’anno in corso detto canone sarà di Euro 330 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3, punto 2 del D.P.G.R 10.10.2005 n. 6/R, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

5) Di stabilire che a norma del D.P.R. 24.05.1988 n. 236 e successive modifiche e integrazioni, l’utilizzazione ai fini potabili è concessa a condizione che l’acqua sia sottoposta ad idoneo trattamento potabilizzante ed a periodiche analisi di potabilità.

6) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l’autorità concedente ritenga di eseguire nell’interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all’Amministrazione concedente.

Il Responsabile del Settore
Giorgetta J. Liardo

Estratto del disciplinare n. 25 del 24.05.2006

(omissis)

Art. - 8 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario terrà sollevata e indenne l’autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all’articolo 12.

(omissis)