Bollettino Ufficiale n. 25 del 22 / 06 / 2006
ANNUNCI LEGALI
Comune di Marene (Cuneo)
Deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 30.5.2006. Modifica al Regolamento Edilizio comunale
Il Consiglio comunale
(omissis)
delibera
1) di approvare, come approva, le seguenti modifiche al vigente Regolamento Edilizio comunale:
a) il comma 3 dellart. 36 è sostituito dal seguente:
3. La misura minima dellaltezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali, (D.M. 5 luglio 1975 e nellart. 43 della Logge 5 agosto 1978 n. 457) fatta eccezione per i locali sottotetto recuperabili in fabbricati esistenti e nelle nuove costruzioni, per i quali le disposizioni saranno le seguenti:
a) per i locali abitabili laltezza media interna non potrà essere inferiore a m 2,40
b) per i vani accessori laltezza media interna non potrà esser inferiore a m. 2,20
c) il calcolo dellaltezza per i punti a) e b) dovrà essere verificato ai sensi del comma 4 dellart. 1 della L.R. 6/8/1998, n. 21."
b) il comma 6 dellart. 36 è sostituito dal seguente.
6. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m fatta eccezione per i locali abitabili del sottotetti di fabbricati esistenti e di nuova educazione dove la parete minima non può essere inferiore a m. 1,60 e per i locali accessori a m. 1,40.
c) lart. 27/bis è abrogato
d) il comma l dellart. 40 è sostituito dal seguente:
1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi in particolare al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 fatte salve le distanze dei bassi fabbricati e/o edifici pertinenziali di cui allart. 3, comma 1, lettera e.6) del D.P.R. 6/6/2001, n. 380 per i quali la distanza minima dalledificio principale che si fronteggia potrà essere ridotta a m. 3,00.;
2) di dichiarare, come dichiara, che la modifica al regolamento edilizio comunale testé approvato è conforme al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte;
3) di dare atto che la modifica diverrà efficace solo dopo la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Marene, 8 giugno 2006
Il Sindaco
Edoardo Pelissero