Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 25 del 22 / 06 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Marene (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 30.5.2006. Modifica al Regolamento Edilizio comunale

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare, come approva, le seguenti modifiche al vigente Regolamento Edilizio comunale:

a) il comma 3 dell’art. 36 è sostituito dal seguente:

“3. La misura minima dell’altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali, (D.M. 5 luglio 1975 e nell’art. 43 della Logge 5 agosto 1978 n. 457) fatta eccezione per i locali sottotetto recuperabili in fabbricati esistenti e nelle nuove costruzioni, per i quali le disposizioni saranno le seguenti:

a) per i locali abitabili l’altezza media interna non potrà essere inferiore a m 2,40

b) per i vani accessori l’altezza media interna non potrà esser inferiore a m. 2,20

c) il calcolo dell’altezza per i punti a) e b) dovrà essere verificato ai sensi del comma 4 dell’art. 1 della L.R. 6/8/1998, n. 21."

b) il comma 6 dell’art. 36 è sostituito dal seguente.

“6. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m fatta eccezione per i locali abitabili del sottotetti di fabbricati esistenti e di nuova educazione dove la parete minima non può essere inferiore a m. 1,60 e per i locali accessori a m. 1,40.”

c) l’art. 27/bis è abrogato

d) il comma l dell’art. 40 è sostituito dal seguente:

“1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi in particolare al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 fatte salve le distanze dei bassi fabbricati e/o edifici pertinenziali di cui all’art. 3, comma 1, lettera e.6) del D.P.R. 6/6/2001, n. 380 per i quali la distanza minima dall’edificio principale che si fronteggia potrà essere ridotta a m. 3,00.;

2) di dichiarare, come dichiara, che la modifica al regolamento edilizio comunale testé approvato è conforme al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte;

3) di dare atto che la modifica diverrà efficace solo dopo la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Marene, 8 giugno 2006

Il Sindaco
Edoardo Pelissero