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Bollettino Ufficiale n. 24 del 15 / 06 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2006, n. 16-3042

Protocollo d’intesa tra Regione Piemonte e Consorzio Obbligatorio delle Batterie al Piombo Esauste e dei Rifiuti Piombosi.

A relazione dell’Assessore De Ruggiero:

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, detta, nell’ambito della parte quarta, specifiche norme per la razionalizzazione e organizzazione della gestione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi.

L’art. 178 del d.lgs. n. 152/2006 prevede che, per conseguire le finalità e gli obiettivi della parte quarta del decreto, le regioni adottino ogni opportuna azione anche avvalendosi, ove opportuno, di soggetti pubblici o privati, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d’intesa.

In attuazione dell’ art. 9 quinquies, comma 2, d.l. 6 settembre 1988, n. 397, conv. in l. 9 novembre 1988, n. 475 e confermato dall’art. 56 comma 1 lett. c) d.lgs. n. 22/1997 è stato istituito il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT) con il principale compito di assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e di cedere tali rifiuti alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio.

Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006, il COBAT trova ulteriore disciplina nell’art. 235 che, pur prevedendo la possibilità di costituzione di ulteriori soggetti consortili da parte delle imprese appartenenti alla filiera delle batterie al piombo non aderenti al COBAT, ha mantenuto in capo a quest’ultimo le funzioni esercitate in precedenza, compreso il monitoraggio delle attività di raccolta e recupero delle batteria al piombo.

La Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. g) della lr. n. 24/2002, provvede alla “stipulazione di appositi accordi di programma, convenzioni ed intese con soggetti pubblici e privati indirizzati al perseguimento degli obiettivi” di “gestione e riduzione dei rifiuti...in conformità ai principi del diritto comunitario e in attuazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 22/1997 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), secondo criteri e modalità ispirati a un corretto rapporto tra costi, considerati anche quelli ambientali, e benefici e alla massima tutela dell’ambiente”.

La Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. t) l.r. n. 24/2002 e conformemente ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti nonché ai principi di prevenzione e di riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti di cui agli artt. 179 comma 1 lett. c) e 180 comma 1 lett. c) d.lgs. n. 152/2006, promuove azioni volte ad incentivare la riduzione della pericolosità dei rifiuti.

La Regione Piemonte, con D.G.R. 23 dicembre 2003 n. 93-11429, ha individuato i “Criteri per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta comunali e consortili dei rifiuti urbani e della aree ecologiche comunali” prevedendo espressamente i criteri generali per la realizzazione e gestione, nell’ambito dei centri di raccolta, delle zone dedicate al conferimento dei rifiuti urbani pericolosi tra i quali vengono contemplate “le batterie e gli accumulatori al piombo”;

In tale contesto, la Regione Piemonte promuove ogni tipo di attività e di iniziativa che favorisca una raccolta capillare sul territorio delle batterie al piombo esauste non prodotte nell’ambito di attività imprenditoriali e riduca in tal modo la pericolosità di tale tipologia di rifiuto, garantendo la massima tutela ambientale;

La Regione Piemonte mira inoltre a disporre dei dati relativi alla raccolta delle batterie al piombo esauste provenienti dal territorio che consentano di garantire la completa tracciabilità del percorso del rifiuto dal singolo produttore al recupero finale, attivando a tal fine con il COBAT uno scambio di informazioni e di dati specifici che costituiscono oggetto dell’attività di monitoraggio svolta da quest’ultimo;

Ritenuto pertanto opportuno, da parte della Regione Piemonte, predisporre una proposta di Protocollo d’intesa da sottoscrivere con il COBAT che favorisca la raccolta ed il successivo riciclo delle batterie al piombo esauste erroneamente conferite attraverso il circuito tradizionale della raccolta dei rifiuti urbani o abbandonate o direttamente conferite dai cittadini presso i centri urbani di raccolta differenziata, fatta esclusione per le batterie al piombo esauste prodotte nell’ambito di attività imprenditoriali che rientrano, per legge, nella esclusiva responsabilità degli stessi produttori

e che consenta di attivare uno scambio di informazioni e di dati utili per garantirne la completa tracciabilità del percorso di tale tipologia di rifiuti,

la Giunta Regionale, unanime,

visto l’art. 17 L.R. n. 51/1997;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152

vista la L.R 24 ottobre 2002 n. 24

delibera

per le ragioni esposte in premessa

- di approvare la proposta di Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte ed il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT), allegata alla presente deliberazione quale parte integrante;

- di autorizzare alla firma del suddetto Protocollo d’intesa l’Assessore all’Ambiente, dott. Nicola De Ruggiero.

L’attuazione del presente protocollo d’intesa non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO D’INTESA COBAT - REGIONE PIEMONTE PER LA RACCOLTA ED IL RICICLO DELLE BATTERIE AL PIOMBO ESAUSTE

LA REGIONE PIEMONTE

In persona dell’Assessore all’Ambiente, dott. Nicola De Ruggiero (di seguito Regione Piemonte) giusta Deliberazione di Giunta Regionale n.

e

IL COBAT

Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi - Via Toscana 1 - Roma in persona del Direttore Generale, dott. Michele Zilla (omissis) nell’esercizio dei poteri di cui al verbale di assemblea n°111 del 16 febbraio 2006

PREMESSO CHE

- Con l’art. 9 quinquies, comma 2, d.l. 6 settembre 1988, n. 397, conv. in l. 9 novembre 1988, n. 475, è stato istituito il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT). La norma citata individua tra i compiti affidati al COBAT quelli di:

- a) “assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi”;

- b) “cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio”;

- Il COBAT e l’UPI (Unione delle Province Italiane) in data 29 gennaio 2004, a Roma, hanno sottoscritto un Accordo di Programma affinché le Province, anche tramite il Coordinamento Nazionale degli Osservatori Provinciali Rifiuti (OPR), indirizzino i Comuni di ogni Provincia ad una corretta gestione del rifiuto pericoloso costituito dalle batterie al piombo esauste, mediante la sottoscrizione di una Convenzione con il COBAT;

- Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006 il COBAT trova ulteriore disciplina nell’art. 235 che modifica e integra l’art. 9 quinquies del d.l. 6 settembre 1988, n. 397, conv. in L. 9 novembre 1988, n. 475 e nell’art. 264 che disciplina il periodo transitorio e le abrogazioni;

- L’art. 235 del d.lgs 152/2006, integrando l’art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 s.m.i, pur prevedendo la costituzione di altri soggetti consortili da parte delle imprese appartenenti alla filiera delle batterie al piombo non aderenti al COBAT e con funzioni analoghe a quelle svolte da quest’ultimo, mantiene inalterate in capo al COBAT le funzioni di monitoraggio delle attività di raccolta e recupero delle batteria al piombo;

- Il COBAT detiene un sistema informatico di gestione della propria banca dati che consente di conoscere il flusso del rifiuto dal singolo produttore/detentore all’impianto di riciclo di destinazione finale, garantendone in questo modo l’assoluta tracciabilità;

- La Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. g) della lr. n. 24/2002, provvede alla “stipulazione di appositi accordi di programma, convenzioni ed intese con soggetti pubblici e privati indirizzati al perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1" che consistono nella disciplina della gestione e la riduzione dei rifiuti...in conformità ai principi del diritto comunitario e in attuazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 22/1997 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), secondo criteri e modalità ispirati a un corretto rapporto tra costi, considerati anche quelli ambientali, e benefici e alla massima tutela dell’ambiente”;

- la Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 5 della l.r. n. 24/2002 e in conformità all’art. 199 d.l.gs n. 152/2006, approva il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani con lo scopo di promuovere la riduzione dei rifiuti e di completare il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani definendo per il territorio regionale i criteri e le modalità per l’esercizio delle attività di programmazione relative alla gestione dei rifiuti urbani;

- Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con D.C.R. n. 436-11546 del 30.7.1997 e notificato alla Commissione Europea in data 8.10.2001, nell’ambito della disciplina della “Organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati”, in relazione ai materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e delle pratiche del “fai da te” (paragrafo 2.2..6.3.5), tra i quali sono contemplati gli accumulatori esausti, prevede di operare su due direttrici: “attraverso la predisposizione di accordi specifici... che definisca(no) i criteri di raccolta, il coinvolgimento e gli obblighi dei diversi soggetti” nonché “definendo una rete di raccolta di tali materiali che si integri con sistemi e le strutture a servizio della raccolta differenziata, in particolare per quanto riguarda le aree attrezzate e le stazioni di conferimento in cui occorre prevedere l’allestimento di appositi spazi...”;

- La Regione Piemonte, con D.G.R. 23 dicembre 2003 n. 93-1149, ha individuato i “Criteri per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta comunali e consortili dei rifiuti urbani e della aree ecologiche comunali” prevedendo espressamente i criteri generali di realizzazione e gestione, nell’ambito dei centri di raccolta, delle zone dedicate al conferimento dei rifiuti urbani pericolosi tra i quali vengono contemplate “le batterie e gli accumulatori al piombo”.;

- La Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. t) l.r. n. 24/2002 e conformemente ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti nonché ai principi di prevenzione e di riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti contenuti negli artt. 179 comma 1 lett. c) e 180 comma 1 lett. c) d.lgs. n. 152/2006, promuove azioni volte ad incentivare la riduzione della pericolosità dei rifiuti;

- La l.r. n. 24/2002 prevede che l’organizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti sia svolta in forma unitaria mediante l’affidamento ai consorzi obbligatori di bacino, costituiti tra tutti i comuni appartenenti al medesimo bacino ai sensi degli artt. 10 e 11 l.r. citata, dei compiti di “gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto” nonché “la realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata”. Ai sensi dell’art. 12 della l. r. n. 24/2002 e della d.g.r. 19 maggio 2003 n. 64-9402 i consorzi di bacino appartenenti al medesimo ambito territoriale ottimale (coincidente con il territorio della provincia) e i comuni più popolosi di ciascun bacino costituiscono un’associazione di ambito territoriale ottimale che esercita le funzioni di governo dei servizi di gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti. Qualora negli ambiti territoriali ottimali sia individuato un solo bacino, le funzioni di governo spettanti all’associazione di ambito (governo impiantistico) vengono svolte dal consorzio di bacino con conseguente coincidenza tra consorzio di bacino e associazione di ambito territoriale ottimale;

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente protocollo di intesa.

ART. 2

Il presente protocollo d’intesa è finalizzato a favorire la raccolta ed il successivo riciclo delle batterie al piombo esauste erroneamente conferite attraverso il circuito tradizionale della raccolta dei rifiuti urbani o abbandonate o direttamente conferite dai cittadini presso i centri urbani di raccolta differenziata. Sono escluse dall’accordo le batterie al piombo esauste prodotte nell’ambito di attività imprenditoriali (elettrauto, officine, ecc.), in quanto della loro gestione sono responsabili gli stessi produttori. A tale scopo il COBAT propone ai soggetti che gestiscono la raccolta dei rifiuti urbani la sottoscrizione di una convenzione, con la quale si impegna ad attivare un servizio gratuito di ritiro e successivo avvio al riciclo delle batterie al piombo esauste recuperate sul territorio comunale.

ART. 3

La Regione Piemonte, con il coinvolgimento dei consorzi obbligatori di bacino formatisi ai sensi della l.r. n. 24/2002 (1), si impegna a promuovere un’opportuna azione di informazione e sensibilizzazione affinché gli utenti vengano indirizzati ad una corretta gestione del rifiuto costituito dalle batterie al piombo esauste.

Per ridurre l’impatto ambientale conseguente alla pericolosità delle batterie al piombo esauste e per garantire una raccolta capillare di tale tipologia di rifiuti la Regione Piemonte invierà ai consorzi obbligatori di bacino la lettera informativa allegata al presente accordo di programma, affinché essi valutino l’opportunità di giungere alla sottoscrizione della convenzione con il COBAT.

ART. 4

Il COBAT si impegna, tramite un proprio raccoglitore incaricato, a mettere a disposizione presso i centri di raccolta conformi alla normativa vigente idonei contenitori, di proprietà del raccoglitore incaricato, costruiti secondo la vigente normativa per lo stoccaggio delle batterie al piombo esauste. Il COBAT si impegna altresì, sempre tramite un proprio raccoglitore incaricato munito delle necessarie autorizzazioni di legge, a provvedere al ritiro gratuito delle batterie al piombo esauste, avendo cura di compilare per ciascun ritiro la prescritta documentazione.

ART. 5

Il COBAT metterà trimestralmente a disposizione della Regione Piemonte e dei consorzi obbligatori di bacino i dati relativi alla raccolta delle batterie al piombo esauste provenienti dal territorio, compresi quelli derivanti dalle comunicazioni di cui al comma 3 dell’art. 235 d.lgs. n. 152/2006,che permetta di garantire la tracciabilità dal singolo produttore sino al recupero finale.

ART. 6

Le parti si impegnano a promuovere campagne di educazione ambientale rivolte alle scuole e di informazione e di sensibilizzazione rivolte ai cittadini finalizzate a un loro corretto comportamento nei riguardi del rifiuto pericoloso costituito dalla batteria al piombo esausta per favorirne il corretto recupero.

ART. 7

Per la verifica dell’attuazione del presente protocollo d’intesa le parti costituiscono un gruppo di lavoro con il compito di monitorarne lo stato di avanzamento; a tale scopo, con cadenza quadrimestrale, le parti si incontreranno per fissare gli obiettivi raggiunti e predisporre le linee di sviluppo future dell’accordo.

Per il COBAT    Per la Regione Piemonte

Note:

(1) Negli ambiti territoriali ottimali in cui è stato individuato un solo bacino verrà coinvolta l’associazione di ambito territoriale ottimale (ATO) che coincide con il consorzio unico di bacino (art. 12 co. 5 l. r. n. 24/2002).