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Bollettino Ufficiale n. 24 del 15 / 06 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2006, n. 56-3081

Legge regionale 23/2004."Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione". Articolo 6, commi 1, 2. Approvazione del programma degli interventi a favore delle societa’ cooperative operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e rientranti tra le piccole e medie imprese.

A relazione del Vicepresidente Peveraro:

Vista la legge regionale 23/2004 avente ad oggetto: “Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione”;

visto l’art. 2 della l.r. 23/2004 che individua i destinatari degli interventi previsti dalla legge regionale;

visto l’art. 4 della l.r. 23/2004 che prevede la tipologia degli incentivi;

visto altresì l’art. 6, commi 1, 2 e 4 della l.r. 23/2004 che consente alla Giunta regionale di approvare il programma degli interventi sentita la Commissione regionale per la Cooperazione ed acquisito il parere preventivo del Comitato per le attività produttive di cui all’art. 19, comma 2, della l.r. 44/2000;

visto il Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

dato atto che con il presente programma degli interventi viene attivato un regime di aiuto esentato dal predetto Regolamento;

vista la D.G.R. n. 14 - 878 del 26.09.2005 che ha dato indicazione di affidare a Finpiemonte S.p.A. la gestione degli strumenti di intervento previsti dal programma degli interventi di cui all’art. 6, commi 1 e 2, della l.r. 23/2004;

vista la determinazione n. 731 del 14.10.2005 avente ad oggetto “Disciplina dei rapporti tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. e modalità di gestione degli incentivi previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, della l.r. 23/2004. Approvazione dello schema di convenzione”;

preso atto della convenzione stipulata in data 25.10.2005, rep. n. 10631;

sentita la Commissione regionale per la Cooperazione, in occasione della seduta del 19.05.2006 che ha espresso il proprio parere in modo conforme ed acquisito il parere preventivo del Comitato per le attività produttive, di cui all’art. 19, comma 2, della l.r. 44/2000 nella seduta del 24.05.2006;

ritenuto di assumere il programma degli interventi, di cui all’ allegato “A” relativamente alle domande che saranno presentate a decorrere dalla data di stipulazione dell’atto aggiuntivo alla vigente convenzione con Finpiemonte S.p.A.;

vista la D.G.R. n. 2 - 2147 del 13.02.2006 con la quale sono state accantonate ed assegnate alla Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro le risorse per la gestione degli interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione;

vista la l.r. 15/2006;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

Di approvare il “Programma degli interventi”, di cui all’ allegato “A”, a norma dell’art. 6, commi 1 e 2, della l.r. 23/2004 e del Regolamento (CE) n. 1/2004 in premessa indicato.

Di demandare alla Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro la stipulazione di un atto aggiuntivo alla convenzione vigente con Finpiemonte S.p.A., in premessa indicata, per la gestione degli incentivi previsti dall’ allegato “A” alla presente deliberazione.

Di dare atto che gli interventi saranno disposti nel rispetto del Regolamento CE n. 1/2004 della Commissione relativo agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Di avvalersi per la citata gestione delle risorse regionali accantonate ed assegnate con D.G.R. n. 2 - 2147 del 13.02.2006 e delle risorse dei fondi già costituiti presso Finpiemonte S.p.A.

Il programma degli interventi, di cui all’ allegato “A”, diventerà operativo per le domande di contributo e finanziamento presentate a decorrere dalla data di stipulazione dell’atto aggiuntivo sopra citato .

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’ art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2004, n. 23

PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI (REGIME DI AIUTO ESENTATO DAL REGOLAMENTO (CE) N. 1/2004 DELLA COMMISSIONE)

1. BENEFICIARI

Possono presentare domanda di agevolazione le società cooperative a mutualità prevalente (di seguito indicate come soggetti beneficiari) operanti nel settore trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli rientranti tra le piccole e medie imprese (sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005), regolarmente iscritte al Registro delle Imprese e all’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive ai sensi dell’ art. 223 sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.

Per quanto riguarda le tipologie degli investimenti ammissibili, distinti per singolo settore o sotto-settore, si rimanda a quanto riportato nel Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 118-704 del 31 luglio 2000.

I soggetti beneficiari:

* non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo e non devono avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;

* devono dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario;

* devono dimostrare di rispettare i requisiti minimi in materia di igiene, ambiente e benessere degli animali.

2. AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO

Possono beneficiare degli interventi di cui al presente Programma i soggetti beneficiari che hanno sede legale, amministrativa e prevalente attività nel territorio della Regione Piemonte.

Quest’ultimo requisito è soddisfatto quando nel territorio siano localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti fissi e l’occupazione

3. AMBITI PRIORITARI DI INTERVENTO

Vengono considerati prioritari:

a) gli interventi a sostegno dei soggetti beneficiari di nuova costituzione. Ai fini del presente programma vengono considerati tali i beneficiari che presentano domanda entro i 15 mesi dalla data della loro costituzione;

b) gli interventi a sostegno degli investimenti, di cui al successivo punto 4, che prevedano un incremento occupazionale nei soggetti beneficiari interessati; per incremento occupazionale si intende l’incremento del numero di occupati di una o più unità (a tempo indeterminato ed a orario pieno), risultante dal numero di occupati iscritti al Libro matricola e/o Registro presenze entro l’anno a regime successivo alla conclusione del programma di investimenti (vedi paragrafo 8), rispetto al numero di occupati iscritti al Libro matricola e/o Registro presenze alla data di inizio del programma di investimenti. Nel caso di incrementi occupazionali di soggetti con rapporto di lavoro ad orario a tempo parziale (part-time), ogni inserimento vale per quanto previsto dal tipo di rapporto di lavoro con l’ impresa e conseguentemente, per la realizzazione di un incremento occupazionale pari ad almeno una unità, occorrono più soggetti occupati a tempo parziale. Gli incrementi occupazionali dovranno riguardare soggetti aventi le seguenti caratteristiche: giovani tra i 18 ed i 35 anni, lavoratori che si trovano in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a “zero ore, lavoratori direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o da stabilimenti dismessi, soggetti che si trovino in stato di disoccupazione da almeno sei mesi ai sensi del D.lgs. 297/2002, emigrati piemontesi di cui alla l.r. 1/1987 e sue successive modificazioni, lavoratori e lavoratrici posti in mobilità ai sensi della vigente normativa e donne.

Nell’esame e nell’accoglimento delle domande non si ritiene necessario, al momento attuale, fissare priorità territoriali e/o settoriali.

4. OBIETTIVI

4.1 Investimenti materiali - finanziamento

La domanda di finanziamento a tasso agevolato, di importo complessivo degli investimenti non inferiore a Euro 15.000,00 (IVA esclusa), deve essere finalizzata al conseguimento di uno tra i seguenti obiettivi, riguardante un progetto di immediata cantierabilità:

a) realizzazione di investimenti in macchinari, attrezzature, arredi, automezzi (specifici per il trasporto di derrate alimentari),

b) la costruzione, l’acquisizione e la ristrutturazione di beni immobili, l’attivazione o adeguamento di impianti tecnici necessari per l’esercizio delle attività.

Nel caso di una società cooperativa che presenta due domande contestuali (alla stessa data) per gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) l’importo complessivo degli investimenti (immobiliari e produttivi) non deve essere inferiore a Euro 15.000,00 (IVA esclusa).

4.2 Investimenti immateriali - contributo

La domanda di contributo a fondo perduto prevede un importo complessivo delle spese non inferiore a Euro 12.500,00 e non superiore a Euro 125.000,00. Il contributo viene calcolato in ragione del 40% della spesa ritenuta ammissibile e dunque avrà un importo minimo di Euro 5.000,00 e un importo massimo di Euro 50.000,00

La domanda di contributo deve essere finalizzata ai seguenti investimenti immateriali:

c) copertura delle spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, studi di fattibilità nella misura massima del 12% dei costi di cui alla lettera a) e b) del punto 4.1, secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 1/2004;

d) introduzione e sviluppo dei sistemi di certificazione di qualità e della rintracciabilità dei prodotti (prodotti con riconoscimento);

e) formazione professionale e manageriale dei soci.

f) introduzione e consolidamento di sistemi di rendicontazione sociale (bilancio sociale, bilancio ambientale e bilancio di sostenibilità).

La richiesta di contributo per le spese di cui al punto c) può essere avanzata solo contestualmente alla presentazione della domanda di finanziamento di cui al punto 4.1.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande sono esaminate dal Gruppo tecnico di valutazione istituito presso Finpiemonte S.p.A. nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dell’ammissibilità formale e di legittimità, nonché di conformità.

Relativamente agli aspetti formali e di legittimità sono verificati:

* titolarità dei soggetti beneficiari richiedenti;

* completezza della domanda e della documentazione allegata obbligatoria specificata sul modulo di domanda; in particolare:

- descrizione della società cooperativa (origine, evoluzione, attività) e del suo prodotto/servizio, la dimensione e i caratteri della parte di mercato (principali concorrenti, proprio posizionamento, tendenze di sviluppo, ecc) a cui si rivolge, motivazioni ed obiettivi del progetto ed eventuali riflessi occupazionali;

- documentazione attestante il ripianamento delle perdite (ove ricorra il caso);

- titolo di possesso dei locali sede interessata all’intervento (nel caso di investimenti immobiliari);

- copia dell’attestazione di avvenuta revisione effettuata nell’ultimo biennio precedente la rendicontazione e nell’ ultimo anno precedente la rendicontazione per le società cooperative (comprese le sociali) per cui la legge prevede la revisione annuale; per le cooperative di nuova costituzione, alla data della domanda, è ammessa la dichiarazione sostitutiva di avvenuta richiesta di revisione.

Relativamente alla valutazione vengono verificati nel progetto di sviluppo allegato alla domanda:

* coerenza del piano investimenti proposto in relazione all’obiettivo indicato in domanda e all’attività svolta;

* ammissibilità e congruità dei costi dichiarati;

* coerenza del piano investimenti proposto in relazione al qualificato aumento occupazionale di cui alla lettera b) del punto 3;

6. SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese per la realizzazione di programmi di investimento sostenute successivamente la data di presentazione della domanda coerenti e strettamente collegate all’obiettivo che s’intende conseguire.

6.1 Le spese ammissibili per quanto riguarda gli investimenti materiali di cui al punto 4.1 sono:

a) la costruzione, l’acquisizione e la ristrutturazione di beni immobili, escluso l’acquisto dei terreni. Gli immobili devono essere vincolati per dieci anni all’utilizzo secondo le finalità previste e contenute nel progetto di sviluppo e non possono essere alienati. Il vincolo deve risultare da atto trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. E’ possibile autorizzare lo svincolo dell’ immobile previa estinzione anticipata del finanziamento agevolato ;

b) le macchine e le attrezzature nuove, compresi i programmi informatici;

c) l’acquisto di veicoli e di container per il trasporto specifico di prodotto semilavorato o finito dallo stabilimento di trasformazione e commercializzazione alle imprese della distribuzione, purché trattasi di veicoli e di container direttamente ed esclusivamente destinati al trasporto di tali prodotti;

Risultano escluse le spese per:

* prodotti provenienti da paesi terzi;

* investimenti che non concorrano al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola interessati;

* investimenti a livello di commercio al dettaglio;

* l’acquisto di motrici di trasporto;

* investimenti non ammortizzabili.

Non viene altresì concesso alcun sostegno per:

* investimenti che contravvengano ai divieti od alle restrizioni stabiliti nelle organizzazioni comuni di mercato; nello specifico, non saranno ammessi a finanziamento investimenti che comportino il superamento delle limitazioni comunitarie esistenti nei diversi settori;

* investimenti che riguardino la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione e sostituzione del latte o dei prodotti lattiero caseari;

* iniziative volte a sostenere progetti di ricerca o la promozione dei prodotti agricoli.

Non sono ritenuti ammissibili i beni usati o acquisiti o da acquisire in leasing e le spese relative a prestazioni effettuate dal personale dei soggetti beneficiari.

6.2 Sono considerate ammissibili a contributo a fondo perduto le seguenti spese per investimenti immateriali di cui al punto 4.2:

a) spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, studi di fattibilità, oltre alle spese di cui alle lettere a), b) e c) del punto 6.1 fino ad un massimo del 12% del valore degli investimenti materiali ammessi.

b) consulenze finalizzate a:

* introduzione di sistemi di gestione per la qualità e relativa certificazione;

* certificazione di gestione ambientale e relativa registrazione;

* certificazioni di prodotto e di controllo della produzione, previste da normative nazionali, comunitarie e internazionali;

* introduzione e consolidamento di sistemi di rendicontazione sociale (bilancio sociale,bilancio ambientale e bilancio di sostenibilità).

c) costi esterni di formazione professionale e manageriale dei soci e degli amministratori.

Le consulenze devono essere fornite da:

- centri di consulenza tecnica, di cui all’ art. 3 della l.r. 23/2004, accreditati;

- imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese;

- enti pubblici e privati con personalità giuridica;

- professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

I corsi di formazione professionale e manageriale devono essere forniti da:

* operatori accreditati per l’erogazione di attività di formazione professionale dalla Direzione regionale competente;

* Enti ed organismi di formazione professionale agricola pubblici e privati, come individuati dalle norme del Piano di Sviluppo Rurale del Piemonte.

Le spese di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del punto 6.2 devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda di contributo

7. OGGETTO DELLE AGEVOLAZIONI ED EFFETTI DELLA PRIORITA’

L’intervento agevolativo si concretizza nella concessione di un finanziamento agevolato per gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 4 e di un contributo a fondo perduto per gli obiettivi di cui alle lettere c, d), e), ed f) del medesimo.

7.1 Il finanziamento copre fino al 100% delle spese ritenute ammissibili e viene erogato in anticipo sulle spese, con le seguenti modalità:

a) ambiti prioritari d’intervento:

* 70% fondi regionali a tasso zero;

* 30% fondi bancari a tasso convenzionato

b) ambiti non prioritari:

* 50% fondi regionali a tasso zero;

* 50% fondi bancari a tasso convenzionato

L’intervento del Fondo regionale non può comunque superare l’importo di Euro 350.000,00. Le domande con ambito prioritario potranno dunque essere presentate per un importo massimo di spesa ammissibile (IVA esclusa) pari ad Euro 500.000,00; le domande con ambito non prioritario potranno essere presentate per un importo massimo di spesa ammissibile (IVA esclusa) pari ad Euro 700.000,00.

Il finanziamento avrà durata massima di 10 anni (senza preammortamento) per gli investimenti immobiliari, adeguamento locali e per l’acquisizione di impianti tecnici; di 5 anni (di cui uno di preammortamento) per tutti gli altri beni. Il piano di rimborso è regolato in rate trimestrali posticipate, con scadenza ultimo giorno del trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre).

7.2 Il contributo a fondo perduto viene concesso nella misura del 40% della spesa riconosciuta ammissibile (IVA esclusa), importo minimo di Euro 5.000,00 a fronte di una spesa ammissibile minima di Euro 12.500,00 e importo massimo di contributo di Euro 50.000,00 a fronte di una spesa ammissibile massima di Euro 125.000,00.

8. PROCEDURE

* La domanda di finanziamento e contributo deve essere inviata alla Finpiemonte S.p.A., esclusivamente tramite Raccomandata A.R., redatta su appositi moduli predisposti in conformità alla legge ed al presente programma degli interventi, sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti beneficiari. I moduli di domanda sono reperibili ai seguenti indirizzi internet:

www.finpiemonte.it

http://www.regione.piemonte.it/lavoro/incentivi/impresa/index.htm

* Finpiemonte ha istituito il Gruppo tecnico di valutazione con il compito di fornire pareri sulla finanziabilità delle domande di ammissione ai benefici della legge regionale 23/2004 e sull’ammissibilità delle spese. Detto gruppo tecnico sarà integrato da un funzionario dell’Assessorato Agricoltura, Tutela della Fauna e della Flora, Settore Sviluppo Agroindustriale.

* Il parere è espresso entro 45 giorni.

* In caso di parere negativo, i soggetti beneficiari possono presentare richiesta motivata di riesame allo stesso Gruppo tecnico di valutazione, entro 45 gg consecutivi dal ricevimento della comunicazione di diniego.

* L’erogazione del finanziamento avviene, compatibilmente con le risorse disponibili, in seguito all’approvazione del programma da parte del Gruppo tecnico di valutazione e della Banca prescelta; l’erogazione del contributo a fondo perduto avviene, compatibilmente con le risorse disponibili, in seguito all’approvazione del programma da parte del Gruppo tecnico di valutazione e dietro presentazione di giustificativi di spesa.

* Il soggetto beneficiario dovrà terminare l’investimento coerentemente con le previsioni indicate in domanda, e comunque non oltre 15 mesi dalla data valuta di erogazione del finanziamento e dovrà terminare le spese non oltre i 18 mesi dalla data di concessione del contributo. Nei 30 giorni successivi alla data di conclusione, dovrà quindi trasmettere a Finpiemonte S.p.A. (Galleria San Federico 54 - 10121 Torino), per i controlli di competenza, il rendiconto delle spese sostenute redatto sulla base dello schema allegato al modulo di domanda. Eventuali richieste di proroga verranno prese in considerazione solo se motivate da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario e previo parere del Gruppo tecnico di valutazione.

* Tutte le modifiche ai programmi di investimento devono essere adeguatamente motivate e comunicate tempestivamente, e comunque non oltre la data di conclusione del progetto di sviluppo, a Finpiemonte S.p.A. che si riserva di valutarne l’ammissibilità, previo parere del Gruppo tecnico di valutazione.

9. CAUSE DI REVOCA TOTALE DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono revocate totalmente qualora:

a. I soggetti beneficiari non mantengano la mutualità prevalente ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti e/o perda uno o più requisiti di ammissibilità;

b. la realizzazione dell’intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda;

c. l’intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l’effettivo realizzo, salvo che l’inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario;

d. il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alle soglie minime previste dal presente programma;

e. si riscontri in sede di verifica della documentazione prodotta l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;

f. si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal beneficiario nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa.

In tali casi si procederà alla revoca totale delle agevolazioni, con obbligo di restituzione del debito residuo del finanziamento e dell’intero contributo a fondo perduto, maggiorati di un tasso d’interesse pari al tasso legale vigente alla data dell’erogazione.

10. CAUSE DI REVOCA PARZIALE DELLE AGEVOLAZIONI

Al di fuori dei casi riportati al precedente punto 9, il finanziamento è revocato solo in parte qualora:

a. la rendicontazione finale riguardi spese non ammissibili ai sensi del presente regolamento in misura superiore al 5% dell’intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a Euro 7.500,00

b. la rendicontazione finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% dell’intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a Euro 7.500,00

In tali casi si procederà alla revoca parziale delle agevolazioni, con obbligo di restituzione della quota di finanziamento erogata con fondi regionali e percepita indebitamente, maggiorata di un tasso d’interesse pari al tasso legale vigente alla data dell’erogazione.

11. CONTROLLI

Ai fini del corretto impiego delle risorse regionali, del monitoraggio e della valutazione degli interventi, Finpiemonte effettua controlli sulle domande di finanziamento, sulle rendicontazioni e sugli investimenti finanziati.

In particolare provvede ai controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e presenta annualmente una relazione alla Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro.

Nel caso in cui nell’ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere, Finpiemonte procede ove necessario alla revoca totale o parziale dei benefici eventualmente concessi e informa tempestivamente la Direzione regionale competente per eventuali provvedimenti di competenza.

La Regione promuove controlli a campione presso i soggetti beneficiari degli incentivi.

12. REGOLAMENTO (CE) N.1/2004 DELLA COMMISSIONE

Le provvidenze di cui al presente Programma degli interventi sono soggette al Regolamento (CE) N. 1/2004 della Commissione GUCE L 10 del 13.01.2001 e non possono essere concesse per investimenti coperti con altre agevolazioni pubbliche.

13. OPERATIVITÀ

Il presente Programma degli interventi è operativo per le domande di contributo e finanziamento presentate a decorrere dal giorno successivo la stipulazione dell’atto aggiuntivo alla Convenzione con Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei predetti interventi.