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Bollettino Ufficiale n. 24 del 15 / 06 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2006, n. 51-3143

Art. 45, commi 1 e 2, legge regionale 4 settembre 1996, n. 70. Approvazione del Calendario venatorio valido per l’intero territorio regionale e delle disposizioni relative alla stagione venatoria 2006/2007

A relazione dell’Assessore Taricco:

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157;

vista la l.r. 4 settembre 1996 n. 70, avente ad oggetto “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

visto l’art. 45 della citata l.r. 70/96, in base al quale la Giunta regionale, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica e il Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica di cui all’art. 24 della l.r. 70/96, entro e non oltre il 15 giugno, pubblica il calendario venatorio valido per l’intero territorio regionale e le disposizioni relative alla stagione venatoria;

considerato che, ai sensi dell’art. 45, comma 2, della l.r. 70/1996, il calendario venatorio relativo all’intera annata venatoria riguarda i seguenti oggetti:

a) specie cacciabili e periodi di caccia;

b) giornate e orari di caccia;

c) carniere giornaliero e stagionale;

d) ora legale di inizio e termine della giornata venatoria;

e) periodi, modalità per l’addestramento dei cani da caccia e loro impiego durante la stagione venatoria;

considerato che ai sensi dell’art. 44, comma 3, l’esercizio venatorio alle specie volpe, starna, pernice rossa, pernice bianca, coturnice, lepre bianca e fagiano di monte, è consentito esclusivamente sulla base di piani numerici, tenuto conto delle stime della consistenza di ciascuna popolazione in ogni A.T.C. e C.A., effettuate dagli organismi di gestione ed approvati dalla Giunta regionale;

considerato altresì che ai sensi dell’art. 44, comma 4 della citata l.r. 70/96, l’esercizio venatorio alle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino, è consentito sulla base di piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli organismi di gestione degli ATC e dei CA. L’autorizzazione della Giunta regionale è subordinata all’effettuazione di censimenti quantitativi e qualitativi volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani;

ritenuto, ai sensi dell’art. 46, comma 3, della l.r. 70/96, al fine di una maggior tutela della specie lepre, di ridurre, per la stagione venatoria 2006/2007, il carniere giornaliero ad un solo capo;

dato atto che, ai sensi del primo comma dell’art. 45 della l.r. 70/96, e’ stato sentito in merito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica il quale con nota n. 2052/T-A11 del 25.3.2004, avente validità triennale, si è espresso favorevolmente:

ritenuto, inoltre, opportuno fornire, contestualmente alle disposizioni del Calendario venatorio regionale 2006/2007, istruzioni operative supplementari relative al tesserino venatorio regionale, alle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, ai divieti ed ai mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria;

tenuto conto, inoltre, che a partire dalla stagione venatoria 2005/2006 è stata attivata l’Anagrafe venatoria centrale (AVCE) e conseguentemente è stata automaticamente attribuita, a tutti i cacciatori ammessi ad ATC o CA del Piemonte, l’opzione della forma di caccia, prescelta ai sensi dell’art. 37 della l.r. 70/96;

considerato che tale attribuzione automatica penalizza, di fatto, i cacciatori la cui opzione di caccia era prossima alla scadenza triennale;

ritenuto opportuno, pertanto, prevedere che a far data dal 1 febbraio 2007 e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2007 tutti i cacciatori, risultanti dall’Anagrafe Venatoria Centrale (AVCE), possono chiedere alla Provincia di appartenenza di variare l’opzione della forma di caccia prescelta ai sensi dell’art. 37 della l.r. 70/96. La nuova opzione decorrerà dall’inizio della stagione venatoria 2007/2008 ed avrà validità triennale fino alla conclusione della stagione venatoria 2009/2010. Eventuali successive variazioni potranno essere comunicate alla Provincia competente entro la data del 31 marzo 2010. L’opzione così variata decorrerà dall’inizio della stagione venatoria 2010/2011. Sono comunque fatte salve le variazioni dell’opzione per le motivazioni di cui al citato art. 37, comma 1, della l.r. 70/96;

dato atto, inoltre, che, ai sensi dell’art. 44, comma 5, della l.r. 70/1996, la Giunta regionale può:

1) modificare i termini dei periodi di attività venatoria ai sensi dell’art. 18, comma 2 della legge 157/92, a far data dal 1 agosto e fino al 31 gennaio;

2) ridurre le giornate fisse di caccia su proposta del Comitato di gestione degli ATC;

3) anticipare e posticipare l’apertura dell’esercizio venatorio e la chiusura anticipata a determinate specie;

viste le proposte con le quali i Presidenti dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. hanno richiesto:

1) l’anticipazione dell’apertura e della chiusura della caccia alle specie: colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e tortora;

2) l’anticipazione dell’apertura della caccia alla specie cinghiale a partire dal 17 settembre 2006;

3) la possibilità di determinare la riduzione delle giornate fisse di caccia;

4) la posticipazione dell’apertura e l’anticipazione della chiusura della caccia;

5) secondo le indicazioni contenute nei prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante;

tenuto conto che il territorio della Provincia di Vercelli è caratterizzato, più di altre, dalle colture risicole e che l’andamento stagionale delle stesse può determinare esigenze del mondo agricolo e situazioni ambientali generalizzate non rilevabili al momento. Ciò stante gli ATC della Provincia di Vercelli non hanno presentato proposte di variazione dei periodi dell’esercizio venatorio per la stagione 2006/2007;

considerato che l’anticipazione dell’apertura della caccia alla specie cinghiale è motivata da un lato dall’esigenza di tutelare le coltivazioni agricole e dall’altro dalla necessità di tutelare le altre specie;

considerato che, ai sensi dell’art. 44, comma 5, è stato sentito, in ordine alla richiesta di anticipazione dei periodi di esercizio dell’attività venatoria alla specie cinghiale, l’Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS) che, con nota n. 2052/T-A11 del 25/3/2004, avente validità triennale, si è espresso favorevolmente in merito;

considerato, inoltre, che con la medesima nota l’INFS si è espresso favorevolmente relativamente:

1) all’apertura anticipata della stagione di caccia al 1° settembre alle specie: tortora, colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia e gazza da appostamento temporaneo;

2) alla posticipazione dell’apertura della caccia al 1° ottobre, con corrispettiva posticipazione della data di chiusura, nel caso della lepre, del silvilago, del coniglio selvatico e del fagiano, al fine di consentire il completamento del ciclo riproduttivo e dello sviluppo degli ultimi nati dell’anno;

considerato che con nota n. 4367/T-A11 del 5.6.2006 l’NFS ha confermato il proprio orientamento in ordine all’anticipazione dell’attività venatoria alle specie tortora, colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia e gazza;

ritenuto, inoltre, opportuno precisare che l’attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia è stabilito dal calendario venatorio regionale e rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell’attività venatoria a determinate specie;

considerato che i nuovi periodi dell’esercizio venatorio proposti sono comunque contenuti nel rispetto dei limiti dell’arco temporale massimo indicati dall’art. 44, comma 1 della l.r. 70/96;

sentito il Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica che, nella riunione del 17.5.2006 a larga maggioranza si è espresso favorevolmente in merito alla bozza del calendario venatorio ed ha altresì condiviso le proposte presentate dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA in ordine alle variazioni dei relativi periodi;

tenuto conto che le eventuali variazioni dei periodi di prelievo degli ungulati saranno approvati con i relativi provvedimenti autorizzativi. Analogamente si provvederà all’approvazione delle proposte di variazione dei periodi di caccia nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie nei relativi provvedimenti autorizzativi;

ritenuto, pertanto, di approvare, così come riportate negli allegati A e B, parte integrante del presente provvedimento:

1) il calendario venatorio relativo all’intero territorio regionale per la stagione 2006/2007;

2) le istruzioni operative supplementari al predetto calendario venatorio;

ritenuto, inoltre, di autorizzare, secondo le indicazioni del prospetto riportato nelle allegate tabelle B. 1) e B. 2):

1) la modifica dei termini del periodo dell’esercizio dell’attività venatoria;

2) la riduzione delle giornate fisse di caccia;

3) l’anticipo e la posticipazione dell’apertura e la chiusura anticipata della caccia;

dato atto che alla stampa ed alla successiva pubblicazione del calendario venatorio, delle istruzioni operative supplementari e delle modifiche dei periodi dell’attività venatoria si provvederà con successiva determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore Caccia e Pesca;

dato altresì atto che i manifesti riportanti le disposizioni sopra citate saranno distribuiti alle Province, ai Comuni, alle Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nonché agli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. che provvederanno alla loro diffusione;

per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, il calendario venatorio per l’intero territorio regionale relativo alla stagione 2006/2007, così come riportato nell’allegato A);

di approvare, altresì, le istruzioni operative supplementari, riportate nell’allegato B), relative al rilascio ed all’uso del tesserino venatorio regionale, all’esercizio venatorio nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, ai divieti ed ai mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria;

di prevedere che a far data dal 1 febbraio 2007 e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2007 tutti i cacciatori, risultanti dall’Anagrafe Venatoria Centrale (AVCE), possono chiedere alla Provincia di appartenenza di variare l’opzione della forma di caccia prescelta ai sensi dell’art. 37 della l.r. 70/96. La nuova opzione decorrerà dall’inizio della stagione venatoria 2007/2008 ed avrà validità triennale fino alla conclusione della stagione venatoria 2009/2010. Eventuali successive variazioni potranno essere comunicate alla Provincia competente entro la data del 31 marzo 2010. L’opzione così variata decorrerà dall’inizio della stagione venatoria 2010/2011. Sono comunque fatte salve le variazioni dell’opzione per le motivazioni di cui al citato art. 37, comma 1, della l.r. 70/96;

di autorizzare le modificazioni al calendario venatorio relativo alla stagione 2006/07 secondo le indicazioni contenute nelle allegate tabelle B.1) e B.2). I nuovi periodi dell’esercizio venatorio proposti sono comunque contenuti nel rispetto dei limiti dell’arco temporale massimo indicati dall’art. 44, comma 1 della l.r. 70/96. E’ fatta salva la possibilità di modificare le stesse o di apportare ulteriori variazioni in presenza di sopravvenute situazioni ambientali non rilevabili allo stato attuale ma accertate successivamente e comunque prima dell’inizio della stagione venatoria.

I comitati di gestione degli ATC e dei CA devono inviare, entro e non oltre la data del 15 febbraio 2007, al competente Settore Caccia e Pesca, una relazione in ordine ai risultati conseguiti con le modifiche dei periodi dell’attività venatoria approvate con la presente deliberazione.

Gli allegati cui sopra si accenna costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

L’attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia è stabilita dal calendario venatorio regionale e, rimane invariata anche nel caso di modifica del periodo dell’attività venatoria a determinate specie.

Con determinazione dirigenziale il Responsabile del competente Settore Caccia e Pesca provvederà alla stampa ed alla successiva pubblicazione del calendario venatorio, delle istruzioni operative supplementari e delle modifiche dei periodi dell’attività venatoria.

La diffusione delle suddette disposizioni verrà effettuata tramite le Province, i Comuni, le Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale e gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A.

I Comitati di gestione degli ATC e dei CA devono dare adeguata pubblicizzazione al presente provvedimento, prima dell’inizio dell’attività venatoria, con le procedure previste al punto 7.1. delle istruzioni operative supplementari.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

REGIONE PIEMONTE

La Giunta regionale

Visto l’art 45 della l.r. n. 70 del 4 settembre 1996

vista la D.G.R. n. 51-3143 del 12 giugno 2006

pubblica il seguente:

CALENDARIO VENATORIO
RELATIVO ALL’INTERO TERRITORIO REGIONALE
PER LA STAGIONE 2006/2007

1) STAGIONE VENATORIA

1.1. La stagione venatoria ha inizio il 17 settembre 2006 e termina il 31 gennaio 2007, salvo diverse disposizioni a norma dell’art. 44, comma 5, l.r. 70/96.

2) GIORNATE ED ORARIO DI CACCIA

a) Il cacciatore, nel territorio destinato alla gestione della caccia programmata, può esercitare l’attività venatoria esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

b) Il cacciatore, nel territorio della zona Alpi destinato alla gestione della caccia programmata, può esercitare l’attività venatoria nelle giornate di mercoledì e domenica.

c) Per la caccia di selezione agli ungulati, l’esercizio venatorio è consentito per non più di due giornate di caccia alla settimana a scelta nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, secondo le disposizioni previste in ogni A.T.C. ed in ogni C.A..

d) L’esercizio venatorio è consentito per non più di due giorni consecutivi ed è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì.

e) La caccia è consentita su tutto il territorio regionale da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

f) La caccia di selezione agli ungulati è consentita sino ad un’ora dopo il tramonto.

3) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI ATTIVITA’ VENATORIA

3.1. Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:

a) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre:

lepre comune (Lepus europaeus);

coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);

minilepre (Silvilagus floridanus);

b) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

fagiano (Phasianus colchicus);

quaglia (Coturnix coturnix);

tortora (Streptopeia turtur);

beccaccia (Scolopax rusticola);

beccaccino (Gallinago gallinago);

c) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. o dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:

pernice rossa (Alectoris rufa);

starna (Perdix perdix);

d) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

cesena (Turdus pilaris);

tordo bottaccio (Turdus philomelos);

tordo sassello (Turdus iliacus);

germano reale (Anas platyrhynchos);

colombaccio (Columba palumbus);

cornacchia nera (Corvus corone);

cornacchia grigia (Corvus corone cornix);

gazza (Pica pica);

volpe (Vulpes vulpes), secondo piani numerici di prelievo;

e) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai comitati di gestione dei Comprensori alpini e approvati dalla Giunta regionale:

pernice bianca (Lagopus mutus);

fagiano di monte (Tetrao tetrix);

coturnice (Alectoris graeca);

lepre bianca (Lepus timidus);

f) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani di prelievo basati su censimenti, qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni, proposti dagli A.T.C. e dai C.A. e approvati dalla Giunta regionale:

camoscio (Rupicapra rupicapra);

capriolo (Capreolus capreolus);

cervo (Cervus elaphus);

daino (Dama dama);

muflone (Ovis musimon);

g) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre nella zona faunistica delle Alpi e dal 1° novembre al 31 gennaio nella zona faunistica di pianura:

cinghiale (Sus scrofa).

3.2. L’esercizio venatorio, dal 1° al 31 gennaio, è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie volpe e cinghiale a squadre, anche con l’ausilio dei cani, ed agli ungulati.

4) CARNIERE GIORNALIERO STAGIONALE

4.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito l’abbattimento massimo di due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune e di un solo capo delle seguenti specie: fagiano di monte o coturnice o pernice bianca o lepre bianca, di otto capi delle specie migratorie di cui quattro anatidi e di non più di due beccacce.

4.2. Durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabiliti:

a) camoscio, cervo, capriolo, muflone, daino: complessivamente un capo annuale;

b) cinghiale: cinque capi annuali;

c) coturnice, pernice bianca, lepre bianca e fagiano di monte: complessivamente quattro capi annuali con il limite di due capi per coturnice e pernice bianca ed un capo per fagiano di monte e lepre bianca nel rispetto del piano numerico di prelievo;

d) lepre comune: cinque capi annuali;

e) starna e pernice rossa: due capi annuali per specie;

f) coniglio selvatico, fagiano e minilepre: 20 capi annuali per specie.

4.3. Il limite di abbattimento alle specie di cui alle lett. a) e b) può essere variato con provvedimento della Giunta regionale, anche su richiesta degli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. previa verifica della loro consistenza o dei danni arrecati al patrimonio agro-silvo-pastorale.

4.4. Durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nelle precedenti lett. a), b),c), d), e), e f), non superiore a 50 di cui non più di 10 scolopacidi e 30 anatidi.

5) ORA LEGALE DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

5.1. L’ora legale di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili arrotondati, desunti dall’Osservatorio Astronomico di Torino:

ORA LEGALE

- dal 1 al 31 agosto dalle ore 5,30 alle ore 20,00;

- dal 1 al 17 settembre dalle ore 5,45 alle ore 19,45

- dal 17 al 30 settembre: dalle ore 6,15 alle ore 19,30;

- dal 1° al 28 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,45;

ORA SOLARE

- dal 29 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 17,15;

- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 7.00 alle ore 16,45;

- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15.

6) PERIODO PER L’ADDESTRAMENTO E L’ALLENAMENTO DEI CANI

6.1. Il cacciatore può esercitare l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia negli A.T.C. o nel C.A. ove risulti ammesso all’esercizio dell’attività venatoria:

- dal 15 agosto fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l’esercizio venatorio in zona di pianura e dal 1 settembre fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l’esercizio venatorio in zona Alpi, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all’esercizio dell’attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

6.2. Le operazioni di addestramento e di allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata, dalle aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie.

7) Per quanto non espressamente previsto nel presente calendario valgono le disposizioni vigenti in materia.

    L’Assessore    La Presidente
    alla Tutela della Fauna    della Giunta Regionale

Allegato B

ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI

1) TESSERINO REGIONALE

1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 39, comma 2 della l.r.70/96.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte devono restituire il tesserino dell’annata precedente al Comitato di gestione dell’A.T.C. o del C.A. all’atto della richiesta del tesserino per l’annata venatoria successiva.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l’A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l’attività venatoria.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l’attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l’A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o per i residenti in Provincia di Torino presso la Regione Piemonte - Settore Caccia e Pesca - C.so Stati Uniti, 21 - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l’attività venatoria in altre regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella regione ove esercita l’attività.

1.6. Il cacciatore residente nella Regione Piemonte, all’atto dell’inizio dell’attività venatoria, deve perforare in modo evidente l’apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia ed annotare in modo indelebile con il segno X i capi di fauna selvatica non appena abbattuti ed, in caso di deposito degli stessi, aggiungere un cerchio attorno alla X. Per gli ungulati, ad eccezione del cinghiale, e per le specie fagiano di monte, coturnice, pernice bianca e lepre bianca è fatto obbligo di annotare il capo abbattuto mediante perforazione.

1.7. Anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al punto 1.6 ai cacciatori residenti in altre Regioni o all’estero, che esercitano l’attività venatoria negli A.T.C. o nei C.A., viene rilasciato apposito tesserino aggiuntivo predisposto dalla Regione. Il tesserino aggiuntivo deve sempre accompagnare il tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza e su entrambi devono essere riportate le annotazioni circa le giornate di caccia ed i capi abbattuti. Il tesserino aggiuntivo viene rilasciato dagli A.T.C. o dai C.A. ai cacciatori ammessi negli stessi e deve essere restituito al Comitato di gestione, che ha provveduto al rilascio, all’atto della richiesta del tesserino aggiuntivo per l’annata venatoria successiva. Per i cacciatori che esercitano l’attività esclusivamente nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie si applicano le disposizioni di cui al successivo punto 2.3.

1.8. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.9. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino si applicano le disposizioni dell’art. 39, comma 4 della l.r. 70/96.

2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l’esercizio venatorio è consentito tutti i giorni fatti salvi i limiti di cui al punto 2) lett. d), e) ed f) del calendario venatorio regionale e fermo restando il limite massimo di giornate consentite per ciascun cacciatore; l’esercizio dell’attività venatoria è consentito secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie si applicano le disposizioni di cui al punto 1.6 e 1.7 delle presenti istruzioni operative relativamente alla perforazione delle giornate di caccia e all’annotazione dei capi abbattuti, ad eccezione delle specie oggetto di incentivazione faunistica, degli ungulati e della tipica fauna alpina oggetto di piani di prelievo approvati dalla Giunta regionale.

2.3. Anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al punto 2.2. da parte dei cacciatori residenti in altre regioni, non ammessi ad ATC o CA piemontesi e che esercitano l’attività venatoria esclusivamente nelle aziende faunistico-venatorie (AFV) e agri-turistico-venatorie (ATV) la Direzione Territorio rurale fornisce ai direttori concessionari appositi tesserini venatori aggiuntivi.

Tale documento è consegnato, dal direttore concessionario, o da un suo incaricato, verificato il possesso dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività venatoria, al cacciatore foraneo che abbia dichiarato di non essere già in possesso di analogo tesserino rilasciato da altra AFV o ATV. Sul tesserino dovrà essere riportato il nominativo del cacciatore ed i suoi dati anagrafici.

Il tesserino anzidetto è utilizzabile dal possessore per esercitare l’attività venatoria in qualunque altra AFV o ATV del Piemonte. La matrice dovrà essere conservata a cura del direttore concessionario e trasmessa al termine della stagione venatoria al Settore Caccia e Pesca della Regione Piemonte.

All’atto del rilascio il direttore concessionario o il suo incaricato comunicano al cacciatore l’obbligo di restituire lo stesso ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), della l.r. 70/96. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall’art. 53, comma 1, lett. qq), della l.r.70/96.

Il concessionario conserva per i due anni successivi, a disposizione degli organi di vigilanza, i tesserini venatori aggiuntivi restituiti e comunica agli stessi organi il nominativo dei cacciatori che non hanno provveduto a restituire il documento anzidetto.

2.4. Gli uffici regionali competenti e gli ATC ed i CA rilasciano ai cacciatori residenti all’estero, che esercitano l’attività venatoria esclusivamente nelle AFV e nelle ATV del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, comma 2, della l.r. 70/1996.

2.5. Il concessionario è tenuto a far applicare, al capo non appena abbattuto, il previsto contrassegno inamovibile alla tipica fauna alpina ed agli ungulati compreso il cinghiale (nella zona faunistica delle Alpi), e a far compilare la “scheda rilevamento dati”.

3) DIVIETI

3.1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, è vietato:

a) negli A.T.C. e nei C.A. esercitare la caccia in ambito territoriale diverso da quello assegnato;

b) cacciare l’avifauna selvatica migratoria ad una distanza minore di metri 1.000 dai valichi montani;

c) usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale;

d) commerciare la tipica fauna alpina appartenente alle specie fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, lepre bianca ed ungulati;

e) abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte;

f) usare armi da sparo munite di silenziatore e quelle atte a riceverlo od impostate con scatto provocato dalla preda, nonché quelle munite di sistema di puntamento a raggio laser; usare fucile a canna rigata con canna di lunghezza inferiore a cm. 45;

g) mantenere in sito sagome per richiamo al di fuori dell’orario di caccia e l’uso di richiami elettronici;

h) usare radio ricetrasmittenti od apparecchi telefonici mobili ai fini dell’esercizio venatorio;

i) l’uso dei cani per la caccia agli ungulati, fatta eccezione per i cani da traccia e per la caccia al cinghiale; è facoltà della Giunta regionale consentirne l’uso in casi specifici;

l) cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, fatta eccezione per la caccia al cinghiale ed alla volpe, ai tetraonidi nella zona faunistica delle Alpi, agli ungulati oggetto di piani di prelievo selettivo e salvo quanto disposto dall’art. 29 della l.r. 70/96;

m) impiantare appostamenti temporanei a distanza inferiore a 200 metri dal perimetro delle zone in cui la caccia è vietata;

n) ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati fatta eccezione per la cattura ai fini previsti dagli articoli 29, 30 e 31 della l.r. 70/96;

o) l’addestramento ed allenamento dei cani a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata, dalle aziende faunistico-venatorie e dalle aziende agri-turistico-venatorie, dai centri privati di riproduzione della fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 13 della l.r. 70/96;

p) la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

q) causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti e da zone di caccia riservata per scopi venatori;

r) usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 13, comma 14, e dell’art. 29 della l.r. 70/96;

s) raccogliere palchi dei cervidi salvo la raccolta autorizzata dai Comitati di gestione e dai concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e dagli enti di gestione dei parchi;

t) commerciare esemplari vivi o morti di specie di fauna selvatica italiana non proveniente da allevamenti e non munita di contrassegno inamovibile;

u) vendere a privati e detenere reti da uccellagione, salvo che per l’attività di inanellamento di cui all’articolo 31 della l.r. 70/96;

v) produrre, vendere e detenere trappole di qualsiasi tipo per la cattura di fauna selvatica;

z) detenere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione di quella lecitamente abbattuta, la cui detenzione è consentita ai sensi dell’articolo 44 della l.r. 70/96;

aa) l’esercizio venatorio in più comprensori alpini ai sensi dell’art. 1, comma 1 dell’allegato alla D.G.R. n. 1-5182 del 30.1.2002.

4) MEZZI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ VENATORIA

4.1. L’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile:

a) con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;

b) con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40.

4.2. E’ consentito, altresì, l’uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40.

4.3. Nella zona faunistica delle Alpi, è vietato l’uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica ed automatica, salvo che il caricatore sia adattato in modo da non contenere, oltre il colpo in canna, più di un colpo; è altresì vietato l’uso del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica ed automatica.

4.4. L’uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente per la caccia di selezione agli ungulati nell’ambito dei piani di prelievo selettivo, ad eccezione del cinghiale nella zona faunistica di pianura, salvo che per gli interventi di controllo autorizzati ai sensi dell’art. 29 della l.r. 70/96.

4.5. La caccia è altresì consentita con l’uso dei falchi.

4.6. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, durante l’esercizio venatorio a portare oltre alle armi consentite, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

4.7. Sono vietati tutte le armi e i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall’art. 48 della l.r. 70/96.

4.8. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

5) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

5.1. In deroga a quanto stabilito ai precedenti punti 1, 2 e 3 del Calendario venatorio per la stagione venatoria 2006/2007, ai sensi dell’art. 44, comma 5, della l.r. 70/1996, sono approvate le modifiche riportate nelle allegate tabelle B1 e B2.

5.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. regolamentano la caccia agli ungulati nel rispetto delle Linee guida regionali e possono, altresì, regolamentare la caccia a squadre, al cinghiale ed alla volpe, anche con l’ausilio dei cani nonché l’uso dei cani da traccia per il recupero dei capi ungulati feriti nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 13, comma 14 della l.r. 70/96. I Comitati di gestione regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (A.C.S.) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni regolamentari degli A.T.C. e dei C.A. nei casi del presente punto si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 53, comma 1, lett. qq), della l.r.70/96.

5.3. I contrassegni rilasciati ai cacciatori nell’ambito della caccia di selezione, compreso il cinghiale limitatamente alla zona faunistica delle Alpi, e per l’effettuazione dei piani numerici alla piccola fauna alpina devono essere restituiti entro e non oltre il 15 febbraio 2007. Il Presidente del Comitato di gestione deve comunicare alla Provincia i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall’art. 53, comma 1, lettera qq), della l.r. 70/96.

6) OPZIONE DELLA FORMA DI CACCIA

6.1. A far data dal 1 febbraio 2007 e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2007 tutti i cacciatori, risultanti dall’Anagrafe Venatoria Centrale (AVCE), possono chiedere alla Provincia di appartenenza di variare l’opzione della forma di caccia prescelta ai sensi dell’art. 37 della l.r. 70/96. La nuova opzione decorrerà dall’inizio della stagione venatoria 2007/2008 ed avrà validità triennale fino alla conclusione della stagione venatoria 2009/2010. Eventuali successive variazioni potranno essere comunicate alla Provincia competente entro la data del 31 marzo 2010. L’opzione così variata decorrerà dall’inizio della stagione venatoria 2010/2011. Sono comunque fatte salve le variazioni dell’opzione per le motivazioni di cui al citato art. 37, comma 1, della l.r. 70/96.

7) PUBBLICITA’ DEGLI ATTI

7.1. I Comitati di gestione devono dare adeguata pubblicità al calendario venatorio, alle istruzioni operative supplementari ed alle modifiche dei periodi dell’attività venatoria.

7.2. I Comitati di gestione, inoltre, devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piano di prelievo numerico per le specie: pernice bianca, coturnice, fagiano di monte (solo maschi), lepre bianca, cervo, capriolo, camoscio, muflone e daino;

- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato completato. Tali determinazioni devono essere rese pubbliche mediante affissione agli albi pretori di tutte le Amministrazioni interessate e mediante comunicazione a tutte le Associazioni venatorie e agli organi di informazione locale.

Di tali determinazioni deve altresì essere data comunicazione immediata a tutti gli organi responsabili della vigilanza venatoria territorialmente interessati.

    L’Assessore    La Presidente
    alla Tutela della Fauna    della Giunta Regionale

Allegato

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)