Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 24 del 15 / 06 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 651-163486 del 22.05.2006 - Codice univoco: TO-A- 10182

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 651-163486 del 22.05.2006 - Codice univoco: TO-A- 10182

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilita’ dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria alla P.F.M. s.r.l. - (omissis) - con sede legale in Leinì Via Torino 106, il rinnovo, il subingresso e la variante alla concessione di derivazione d’acqua, dal T. Stura di Valgrande, in Comune di Cantoira, in misura di litri/sec massimi 5.000 e medi 2.400 ad uso idroelettrico per produrre sul salto di metri 26.50 la potenza nominale media di kW 623.50, già assentita alla Soc. Elettrica Breno Anonima (S.E.B.A.) con R.D. n. 4122 del 25.08.1940;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 31.12.1981, data di scadenza della concessione che si rinnova, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano del Torrente Stura di Lanzo, dei sovracanoni dovuti a norma della L. 27.12.1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;

6. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comune di Cantoira), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracanoni dovuti a norma degli artt. 52 e 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;

7. il canone e i sovracanoni di cui ai precedenti punti 4), 5) e 6) sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Essi potranno essere modificati, con effetto dalla data di presa d’atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo;

8. che il concessionario dovrà ottemperare a quanto stabilito nella D.D. n. 15-36115/2002 del 14.02.02 di esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale;

9. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di dame notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

10. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l’Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/06, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 22.05.2006:

“(omissis)

Art. 9 Condizioni particolari cui dovra’ soddisfare la derivazione

Il concessionario, entro il termine stabilito dal presente disciplinare per la conclusione dei lavori previsti, dovrà installare e gestire idonei dispositivi di controllo e rilevazione delle portate rilasciate sul passaggio artificiale per l’ittiofauna, i cui dati dovranno essere resi disponibili per gli opportuni riscontri. Ai sensi della L.R. 9.8.1999 n. 22, entro novanta giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell’opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell’opera. Inoltre il titolare ha l’obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all’opera di captazione. Il titolare dell’opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

(omissis)"