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Bollettino Ufficiale n. 24 del 15 / 06 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n. 115 del 9 marzo 2006 - Progetto di coltivazione e recupero ambientale di cava in Località Dormiosa nel Comune di Roccavione (CN). Proponente: Bracco Francesco, legale rappresentante della Società Preve Costruzioni S.p.A., con sede in Roccavione, Via Provinciale Boves 12. Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i

(omissis)

In conclusione,

alla luce di quanto emerso a seguito degli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell’istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA, dalle risultanze del sopralluogo del 9 giugno 2004 e delle due Conferenze dei Servizi , i cui verbali sono conservati agli atti dell’Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale per la realizzazione dell’intervento, così come risultante a seguito delle integrazioni prodotte dal proponente su richiesta dell’autorità competente, in quanto gli interventi in progetto -viste le attuali condizioni ambientali del sito- non ne determineranno un significativo degrado né un’importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio e nelle condizioni di rilascio del sito.

Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per l’ottimale riuscita degli interventi di recupero dell’area, è altresì emersa l’esigenza di subordinare la realizzazione degli interventi proposti alle seguenti prescrizioni:

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 15.06.2005 e del 26.01.2006, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di coltivazione e recupero ambientale di cava in Località Dormiosa nel Comune di Roccavione, presentato da parte del Sig. Bracco Francesco in qualità di legale rappresentante della Società Preve Costruzioni S.p.A., con sede in Roccavione, Via Provinciale Boves 12, in quanto gli interventi in progetto -viste le attuali condizioni ambientali del sito- non ne determineranno un significativo degrado né un’importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio e nelle condizioni di rilascio del sito.

2. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per l’ottimale riuscita degli interventi di recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- prima della formalizzazione dell’autorizzazione ex L R. 69/78, il Comune di Roccavione dovrà acquisire dalla Ditta istante un adeguamento del progetto nel rispetto della nuova normativa sismica;

- entro 60 giorni a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo comunale dovrà essere eseguito un intervento di profilatura delle sponde del bacino di accumulo delle acque meteoriche, attualmente presente sul piazzale di quota 690 m, al fine di consentire la realizzazione di opportuni interventi di rivegetazione in stretta successione compatibilmente con le condizioni climatiche;

- entro il 31 ottobre di ogni anno la Ditta proponente è tenuta a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una relazione tecnica con allegata documentazione cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento della coltivazione e del recupero ambientale della cava; contestualmente dovrà essere presentata una nota tecnica che riporti i quantitativi di materiale estratto ed illustri il consuntivo delle opere di recupero ambientale eseguite, corredata da una relazione tecnica di dettaglio relativa agli interventi di ingegneria naturalistica realizzati e da un commento critico circa la morfologia finale del fronte ottenuta; infine dovrà essere fornita una previsione degli interventi da realizzare nel corso dell’anno successivo;

- entro la medesima scadenza di cui al punto precedente, dovrà essere inviata a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una nota tecnica in cui sia valutata l’efficienza delle strutture paramassi posizionate lungo i versanti compresi tra il limite inferiore di cava e le due sedi stradali sottostanti l’area di intervento, quantificando sommariamente il materiale eventualmente raccolto e periodicamente asportato ed evidenziando eventualmente la necessità di apportare modifiche al sistema di difesa da caduta blocchi;

- per tutta la durata della fase di coltivazione dovranno essere mantenute in efficienza le strutture paramassi previste in progetto al fine di proteggere dalla caduta massi le due sedi stradali sottostanti la cava, provvedendo alla corretta manutenzione ed alla periodica asportazione del materiale eventualmente raccolto;

- dovranno essere svolte le verifiche di stabilità dei fronti di scavo in condizioni sismiche, durante tutta la durata della coltivazione, almeno ogni 5 anni in concomitanza delle scadenze della L.R. 69/78;

- il materiale di scopertura dovrà essere asportato e conservato in cumuli differenziando gli strati più superficiali dagli strati alterati più profondi. La terra vegetale (top soil-sub soil) non dovrà essere stoccata in cumuli di altezza superiore ai due metri;

- la porzione sommitale del fronte di scavo in ampliamento, fino al contatto dolomie/calcari, al termine della coltivazione dovrà essere modellato con un’inclinazione non superiore a 30°, come previsto nella documentazione integrativa presentata;

- la coltivazione non sia spinta al di sotto della quota limite inferiore di 640 m al fine di non approfondire il piazzale con uno scavo a fossa;

- per il modellamento del gradone di quota 650 m sia attuata la morfologia prevista nella documentazione integrativa presentata, realizzando quindi il gradone di monte con alzata pari a 10 m;

- sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere di canalizzazione previste nel progetto; in particolare la rete drenante dovrà essere prontamente adeguata con il progredire della coltivazione;

- in fase di previsione di scavo ed esecuzione di riporto, dovrà essere posta particolare attenzione al raccordo morfologico, sul lato Sud della cava, fra settore coltivato e versante a ridosso dell’abitato di Tetto Sales, onde evitare il permanere definitivo di una cresta poco naturale;

- siano realizzate -ove possibile- opere di rinverdimento e barriere vegetali lungo i percorsi di accesso alla cava;

- il fronte scavato dovrà essere recuperato subito dopo il completamento della coltivazione di ogni gradone;

- per il riempimento dei gradoni, al termine della fase di coltivazione, dovrà essere utilizzato materiale roccioso a pezzatura grossolana, limitando l’utilizzo del materiale fine derivante dalla coltivazione e dall’impianto di trattamento ad un massimo del 30% sul totale della volumetria dislocata. La miscela risultante dovrà presentare, a stesa avvenuta, un’adeguata porosità all’aria e permeabilità all’acqua;

- al termine della coltivazione venga rimesso a dimora il terreno vegetale precedentemente accantonato. Con riferimento all’utilizzo del materiale di riprofilatura di origine alloctona, previsto in progetto, dovrà essere presentata a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una scheda tecnica che specifichi la provenienza e le caratteristiche di tale materiale;

- in considerazione delle condizioni locali, l’inerbimento delle aree in progressivo esaurimento di coltivazione dovrà essere realizzato mediante tecnica di idrosemina (bianco verde(tm) o nero verde) a spessore o con matrice cellulosica, sia sui piazzali e sulle pedate, che sulle alzate, differenziando i miscugli impiegati a seconda che si operi su superfici pianeggianti o inclinate, cosi come previsto in progetto;

- tutte le piste di collegamento tra le diverse quote previste in progetto al termine degli interventi di recupero ambientale dovranno essere realizzate con larghezza non inferiore a tre metri e munite di apposita canaletta inerbita per la raccolta delle acque meteoriche;

- per tutta la durata dell’intervento dovrà essere garantita l’accessibilità alle diverse porzioni del fronte esaurito, anche al termine degli interventi di recupero ambientale al fine di garantire la corretta manutenzione;

- la prosecuzione della coltivazione oltre il primo quinquennio autorizzativo potrà essere autorizzata solo previa verifica della corretta esecuzione degli interventi di recupero ambientale sulle porzioni esaurite del fronte di scavo comprese tra le quote 770 e 740 m slm;

- l’impianto delle specie arboree-arbustive che interesserà il piazzale di cava dovrà seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo un aspetto il più naturaliforme possibile;

- entro sei mesi dalla scadenza dell’autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.

3. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 15 giugno 2004 e del 26 gennaio 2006, conservati agli atti dell’Ente;

4. di dare atto del parere espresso da parte dell’ASL 15 con nota prot. n 1853 del 19.05.04;

5. di dare atto dei pareri della Comunità Montana Bisalta-Peveragno con D.G.C. n. 66 del 30.11.2004, della Regione Piemonte, Direzione Industria Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva con nota n. 1103 del 25.01.2006, coordinati all’interno dell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale”;

6. di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Roccavione, sede dell’intervento, da assumere previo adeguamento del progetto, da parte della Ditta istante, alla nuova normativa sismica e cioè oltre i termini della presente procedura

7. di rinviare altresì la formalizzazione dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sulla base del parere tecnico formalizzato da parte del Corpo Forestale dello Stato con nota n. 920 del 26.01.2006;

8. di subordinare la predetta autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.,” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

9. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente punto 6) costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente;

10. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto;

11. di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui ai punti 3, 4, 5, 6 sono rilasciate:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo così come integrato con la documentazione depositata dal proponente in data 30.08.2004 con prot. di ric. n. 45050, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 2., nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio dell’autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. e del parere tecnico ex L.R. 69/78 e s.m.i.;

12. di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA;

13. di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all’ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via M. D’Azeglio 4, Cuneo;

14. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione dei progetti, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione dei progetti medesimi, la procedura è integralmente rinnovata;

15. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

16. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

17. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

18. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.

Allegati (omissis)