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Bollettino Ufficiale n. 24 del 15 / 06 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n. 114 del 9 marzo 2006. Esito di procedura V.I.A. - Progetto di ampliamento suinicolo da realizzarsi nel Comune di Castelletto Stura, Località Molino dei Tetti. Proponente: Azienda Agricola Turco Giacomo, Via Mulino 2 - Località Molino dei Tetti, Castelletto Stura - Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

In conclusione,

- alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell’istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA, dalle risultanze delle due Conferenze dei Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell’Ente;

- rilevato che l’ampliamento proposto consentirà di evitare l’attuale condizione di sovraffollamento dell’esistente allevamento;

- rilevato che la prevista realizzazione di un impianto di trattamento dei liquami con abbattimento del contenuto azotato del refluo, che ad oggi può essere considerata BAT (MTD); costituisce una mitigazione delle potenziali interferenze ambientali derivanti dalla realizzazione dell’intervento anche per quanto riguarda la produzione di odori molesti;

- rilevato inoltre che la realizzazione e l’esercizio dell’allevamento ampliato così come proposto risulta compatibile con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull’area di intervento e non ne pregiudica in modo significativo né permanente l’integrità;

è emersa la compatibilità ambientale dell’intervento in progetto.

Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera ed in fase di esercizio dell’allevamento, è altresì emersa l’esigenza di subordinare la realizzazione degli interventi proposti alle seguenti prescrizioni:

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 26 settembre 2005 e del 13 febbraio 2006, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente;

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto delle osservazioni pervenute in data 06.09.2005 con prot. n. 44325 da parte di alcune famiglie di Castelletto Stura, decidendone il rigetto in quanto -come già esplicitato in premessa- l’area di previsto intervento è già connotata dalla presenza di strutture per l’allevamento anche suinicolo e che tale destinazione risulta conforme con il vigente P.R.G.C.; si rileva inoltre che l’attuale situazione di sovraffollamento dell’esistente allevamento rende necessario un ampliamento delle strutture. Contestualmente a tale ampliamento il proponente -onde mitigare le interferenze ambientali del progetto proposto, anche sotto l’aspetto della produzione di odori molesti- ha previsto la costruzione di un impianto di trattamento dei liquami con abbattimento del contenuto azotato del refluo.

2. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di ampliamento dell’esistente allevamento suinicolo da realizzare nel Comune di Castelletto Stura, Località Molino dei Tetti, presentato da parte del Sig. Turco Giacomo, in qualità di titolare dell’omonima Azienda agricola, nato a Cuneo il 28.10.1957, residente a Castelletto Stura, Via Mulino 2 - Località Molino dei Tetti, in quanto:

- l’ampliamento proposto consentirà di evitare l’attuale condizione di sovraffollamento dell’esistente allevamento;

- la prevista realizzazione di un impianto di trattamento dei liquami con abbattimento del contenuto azotato del refluo, che ad oggi può essere considerata BAT (MTD), costituisce una mitigazione delle potenziali interferenze ambientali derivanti dalla realizzazione dell’intervento anche per quanto riguarda la produzione di odori molesti;

- la realizzazione e l’esercizio dell’allevamento ampliato così come proposto risulta compatibile con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull’area di intervento e non ne pregiudica in modo significativo né permanente l’integrità.

3. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti che potranno interessare le componenti ambientali coinvolte in fase di realizzazione e di gestione dell’allevamento, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- sia realizzata la recinzione dell’intero allevamento provvedendo altresì alla messa a dimora di una barriera vegetale sempreverde per limitare l’impatto visivo dell’insediamento;

- sia realizzata una vasca di accumulo di capienza pari alla necessità idrica giornaliera di 18 mc onde distribuire il prelievo privilegiando le ore notturne piuttosto che le ore diurne di massimo consumo.

4. di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri, più sopra esplicitati, acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nelle Conferenze dei Servizi del 26.09.2005 e del 13.02.2006, e descritti nei relativi verbali conservati agli atti dell’Ente;

5. di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione agli scarichi - ai sensi del D.lgs. 152/99 e s.m.i. a successivo separato provvedimento del competente Ufficio provinciale di Cuneo, da assumere entro 90 gg. dalla presentazione della relativa istanza al competente Settore provinciale Tutela Ambiente;

6. di rinviare altresì la formalizzazione dell’ autorizzazione ex L.R. 56/77 e s.m.i a successivo separato provvedimento di competenza del Comune di Castelletto Stura, da assumere entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui ai punti 3, 4, 5, sono rilasciate:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo così come integrato con la documentazione depositata dal proponente in data 28.11.2005 con prot. n. 56227, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 2., di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio dell’autorizzazione ex D.lgs. 152/99 e s.m.i. ed ex L.R. 56/77 e s.m.i.;

8. di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA;

9. di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all’ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via M. D’Azeglio 4, Cuneo;

10. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data del presente atto deliberativo;

11. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

12. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

13. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

14. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.