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Bollettino Ufficiale n. 24 del 15 / 06 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Rivarolo Canavese (Torino)

Deliberazione C.C. n. 36 del 24.05.2006 - Approvazione definitiva modifica art. 11 N.T.A. al P.P.E. dell’area terziaria c.so Re Arduino - art. 40

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di richiamare le premesse quali parti integranti della presente;

2) Di dare atto che non essendo pervenute osservazioni si prescinde dal controdedurre;

3) Di approvare in via definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 della L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i. la variante normativa all’art. 11 del Piano Particolareggiato, redatta dall’Arch. Paola Valentini, con studio in Torino, via Monginevro n. 53, riformulando e integrando il contenuto dei primi tre commi come segue:

“Art. 11. Parcheggi e strade di accesso.- Il Piano particolareggiato prevede la realizzazione di parcheggi in superficie, ed al piano interrato.

La quantità di aree a parcheggio dovrà essere puntualmente verificata in sede di concessione edilizia, con la definizione delle tipologie distributive da insediarsi concretamente.

La superficie a parcheggio potrà variare sia in aumento che in riduzione in applicazione dell’art. 25 della D.C.R. 23.12.03 n. 347-42514 smi. Qualora la dotazione prevista dal Piano particolareggiato risulti sovrabbondante si può rinunciare alla realizzazione parziale o totale del parcheggio interrato.

Il parcheggio pubblico, o parte di esso, previsto in superficie potrà essere realizzato al piano interrato, purchè sia pienamente accessibile. In ogni caso la quantità di aree previste da dismettere o assoggettare, in superficie e la loro collocazione lungo le strade dovrà rimanere invariata rispetto alle previsioni del presente Piano Particolareggiato.

Negli elaborati del Piano Particolareggiato le rampe di accesso all’autorimessa interrata sono computate nella superficie coperta, poiché è prevista la realizzazione di una tettoia di copertura della rampa, e non nella superficie utile lorda nel rispetto delle definizioni del Piano Regolatore vigente. Le rampe sono collocate in maniera indicativa nelle planimetrie del presente Piano, potranno essere collocate in altra sede in relazione alle esigenze distributive del parcheggio interrato, purchè non compromettano la piena accessibilità degli spazi pubblici e di relazione, nonché degli spazi verdi previsti dal Piano stesso. “

4) Di dare atto che vengono apportate le sottoelencate modifiche per errata corrige al testo normativo come segue:

- All’indice dopo il punto 13 viene eliminato il doppione del punto"c" e la lettera “e” viene sostituita con la lettera"d".

- Al 13° capoverso dell’art. 1 la parola “viene” è sostituita da “è”.

- Nella scheda delle superfici e volumi viene inserita la frase"la superficie potrà variare sia in aumento che in riduzione in applicazione dell’art. 25 della D.C.R. 23.12.03 n. 347-42514 e s.m.i."

- Al 3° capoverso dell’art. 3 dopo la parola “successivo articolo 4" viene inserito ”Destinazioni d’uso".

- La denominazione dell’articolo “2. Norme specifiche per il commercio” viene sostituita con" 5. Norme specifiche per il commercio".

- La denominazione dell’articolo “3. Aree pubbliche e aree da assoggettare ad uso pubblico” viene sostituita da “6. Aree pubbliche e aree da assoggettare ad uso pubblico”.

- La denominazione dell’articolo “4.Accessibilità e superamento delle barriere architettoniche” viene cambiata in" 7.Accessibilità e superamento delle barriere architettoniche".

- La denominazione dell’articolo “5. Viabilità” viene aggiornata con “8. Viabilità”.

- La denominazione dell’articolo “6. Fasce di rispetto e allineamenti” viene sostituita con “9. Fasce di rispetto e allineamenti”e all’ultimo comma del medesimo articolo le parole Mt. 100 e Mt. 50 vengono sostituite con mt. 100 e mt. 50.

- La denominazione dell’articolo “7. Superficie lorda di (S.L.P.) -altezze-distanze-profili” viene sostituita con “10. Superficie lorda di (S.L.P.) -altezze-distanze-profili”.

- La lettera “f” dell’art. 12 viene sostituita con la lettera “d”.

5) Di dare atto che viene allegato il testo coordinato delle Norme di Attuazione, a seguito delle modifiche apportate, per farne parte integrante della presente deliberazione.

6) Di dare atto che la variante normativa apportata allo strumento urbanistico esecutivo in oggetto non risulta incompatibile con i piani sovracomunali e non vige l’obbligo del parere dell’Ufficio Tecnico Regionale di cui all’art. 89 del D.P.R. n. 380/01.

7) Di dare atto che permane il carattere di pubblica utilità delle opere previste nel Piano Particolareggiato;

8) Di dare atto che si intendono fatti salvi tutti gli elaborati progettuali e tecnici costituenti il P.P.E. e sue varianti, per quanto non in contrasto con le modifiche apportate con il presente provvedimento.

Successivamente

delibera

Di dichiarare, con successiva separata votazione, immediatamente eseguibile il presente provvedimento.