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Bollettino Ufficiale n. 23 del 8 / 06 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2006, n. 46-2863

Recepimento dell’ accordo tra la Regione Piemonte e le Associazioni di categoria AIOP e ARIS per il settore sanitario privato, per l’attivita’ di ricovero, a valere per gli anni 2004-2008

A relazione dell’Assessore Valpreda:

L’art. 8-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relativo a “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419", stabilisce che le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale.

Con deliberazione n. 80-672 del 1° agosto 2005 la Giunta Regionale, nell’ambito degli “Indirizzi gestionali alle Aziende Sanitarie ed ai soggetti erogatori accreditati” ha autorizzato l’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità a sottoscrivere intese con le rappresentanze dei soggetti erogatori privati accreditati.

In data 7 aprile 2006 si è proceduto alla firma dell’accordo tra l’Assessore alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte ed i Presidenti Regionali delle Associazioni di categoria del Settore Sanitario privato AIOP e ARIS, di cui all’allegato 1) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, in cui in modo particolare sono state definite le regole nonchè i principi programmatori per l’individuazione annuale del budget per singola struttura e complessivo per le attività di ricovero delle Case di cura private provvisoriamente e definitivamente accreditate e delle Strutture private accreditate di Day Surgery di tipo C, a valere per il periodo 2004-2008; inoltre per gli adempimenti previsti dalla D.C.R. n. 616-3149/2000, l’accordo prevede una proroga per un periodo non superiore a 5 anni dalla scadenza del 29 marzo 2005, che sarà individuata con specifico provvedimento, al fine di consentire il completamento degli adeguamenti strutturali ed impiantistici richiesti.

Tale accordo quadro prevede per il secondo semestre 2006 e per gli anni 2007 e 2008 la stipula di specifici accordi contrattuali da sottoscrivere con le singole Strutture secondo le modalità indicate nell’accordo quadro stesso, mentre viene stabilito per l’anno 2006 che il tetto dei costi complessivi per l’assistenza ospedaliera erogata dalle Case di cura private provvisoriamente e definitivamente accreditate e dalle Strutture private accreditate di Day Surgery di tipo C sia determinato in 349 milioni di Euro, che è quello concordato per l’anno 2005, al netto delle nuove attività accreditate che verranno contrattate negli accordi singoli. Inoltre, nelle more dell’adozione degli specifici accordi per l’adozione del budget complessivo annuale per singola struttura, il budget complessivo per il primo semestre dell’anno 2006 risulta pari a Euro 187.386.994,00, così come determinato in base al budget individuato per l’anno 2005 e rapportato al periodo nella misura del 55% per l’acuzie e del 52% per la postacuzie.

Lo stesso accordo prevede, per quanto attiene l’anno 2004, di riconoscere in via transattiva l’intera produzione effettuata nell’anno con l’abbattimento del 30% per la parte eccedente il fabbisogno indicato dalle ASL, per cui i costi complessivi per l’assistenza ospedaliera erogata dalle Case di cura private provvisoriamente e definitivamente accreditate e dalle Strutture private accreditate di Day Surgery di tipo C ammonta per l’anno 2004 ad Euro 328.063.115,00.

Inoltre, sulla base delle modalità di calcolo definite nell’accordo stesso, il tetto dei costi complessivi per l’assistenza ospedaliera erogata dalle Case di cura private provvisoriamente e definitivamente accreditate dalle Strutture private accreditate di Day Surgery di tipo C per l’anno 2005 viene determinato in Euro 349.007.371,00.

Sono peraltro illustrate nell’allegato 2) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale le modalità di calcolo per la individuazione degli importi economici da riconoscere alle Case di cura private provvisoriamente e definitivamente accreditate ed alle Strutture private accreditate di Day Surgery di tipo C per gli anni 2004, 2005 e primo semestre 2006.

Si ritiene infine di stabilire che con successive determine dirigenziali dell’Assessorato alla Tutela della Salute e della Sanità saranno individuati gli importi relativi a ciascuna struttura privata provvisoriamente e definitivamente accreditata per gli anni 2004, 2005 e 1° semestre 2006.

Per gli anni 2004 e 2005 i costi sono già ricompresi nei valori economici dei documenti contabili mentre per l’anno 2006 i relativi costi trovano copertura nell’ambito della assegnazione alle ASL per la voce assistenza ospedaliera.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore,

visto il D. Lgs. n. 229 del 19.06.1999;

vista la D.C.R. n. 616-3149 del 22.02.2000;

vista la D.G.R. n. 80-672 del 01.08.2005,

a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni espresse in premessa,

- di recepire l’accordo tra la Regione Piemonte e le Associazioni di categoria AIOP e ARIS, per le attività di ricovero del Settore sanitario privato, a valere per il periodo 2004-2008, sottoscritto in data 7 aprile 2006 dall’Assessore alla Tutela della Salute e Sanità e dai Presidenti Regionali delle Associazioni di categoria AIOP e ARIS, la cui copia autentica viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

- di approvare nell’allegato 2) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, la metodologia adottata nell’individuazione degli importi economici da riconoscere alle Case di cura private provvisoriamente e definitivamente accreditate ed alle Strutture private accreditate di Day Surgery di tipo C per gli anni 2004, 2005 e primo semestre 2006;

- di stabilire che gli importi complessivi da riconoscere alle Case di cura private provvisoriamente e definitivamente accreditate ed alle Strutture private accreditate di Day Surgery di tipo C sono determinati in Euro 328.063.115,00 per l’anno 2004 ed in Euro 349.007.371,00 per l’anno 2005;

- di stabilire che il budget complessivo da riconoscere alle Case di cura private provvisoriamente e definitivamente accreditate ed alle Strutture private accreditate di Day Surgery di tipo C per l’anno 2006 è determinato in Euro 349 milioni, al netto delle nuove attività accreditate che verranno contrattate negli accordi singoli;

- di stabilire inoltre che, in attesa degli accordi contrattuali da sottoscrivere con le singole Strutture per il secondo semestre 2006, il budget per il 1° semestre viene individuato complessivamente in Euro 187.386.994,00;

- di demandare a specifiche determine dirigenziali dell’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità l’individuazione degli importi per singola Struttura a valere per gli anni 2004, 2005 e primo semestre 2006;

- di dare atto che per gli anni 2004 e 2005 i costi sono già ricompresi nei valori economici dei documenti contabili mentre per l’anno 2006 i relativi costi trovano copertura nell’ambito della assegnazione alle ASL per la voce assistenza ospedaliera;

- di dare atto che Il saldo del valore delle prestazioni effettivamente erogate negli anni 2004 e 2005 avverrà secondo quanto previsto dall’accordo ed in particolare per l’anno 2005, tenuto conto delle verifiche effettuate dalla Direzione Regionale Controllo delle attività sanitarie e sulla congruità delle prestazioni a carico delle Aziende Sanitarie Locali.

La presente deliberazione, comprensiva della premessa e degli allegati, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato 1)

ACCORDO TRA LA REGIONE PIEMONTE E LE ASSOCIAZIONI DEI SOGGETTI EROGATORI OSPEDALIERI PRIVATI AIOP ED ARIS A TRANSAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI RELATIVI ALL’ASSISTENZA EROGATA NEGLI ANNI 2004-2005 E PER IL TRIENNIO 2006 - 2008

Premesso che:

a) la Regione, ai sensi dell’art. 8-bis del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., riconosce e promuove la partecipazione al Servizio Sanitario Regionale dei soggetti erogatori privati ospedalieri ed extraospedalieri, nell’attuale configurazione e nelle sue prospettive evolutive, sulla base del principio della loro congruenza rispetto agli indirizzi della pianificazione regionale;

b) il processo di accreditamento istituzionale avviato con la D.C.R. n. 616/2000 si basa sul possesso dei “requisiti ulteriori di qualificazione” previsti dalla stessa D.C.R. e s.m.i.;

c) tale processo ha comportato e potrebbe comportare in alcuni casi un incremento della capacità produttiva a carico del SSN di parte dei soggetti erogatori privati provvisoriamente accreditati, che deriva dall’accreditamento dell’intera struttura organizzativa, anche al di là della capacità produttiva già convenzionata e provvisoriamente accreditata;

d) occorre gestire gli accreditamenti definitivi programmando lo scaglionamento dei maggiori oneri connessi al passaggio al sistema tariffario ordinario;

e) occorre quindi consentire oltre il 29 marzo 2005, e per un periodo non superiore a cinque anni da tale data, sulla base di specifico provvedimento, il completamento degli adeguamenti strutturali ed impiantistici richiesti sia ai fini autorizzativi che di accreditamento, tenuto conto dei relativi problemi connessi all’ottemperanza della suddetta scadenza, prevista in allegato 3) alla D.C.R. 616/2000;

f) l’amministrazione regionale intende procedere ad una revisione del ruolo dell’accreditamento nel sistema di regolazione dei rapporti con i soggetti erogatori, attivando la valutazione della congruità rispetto agli indirizzi della pianificazione regionale prevista dal d.lgs. 229/1999, anche in attuazione dell’intesa Stato - Regioni del 23.3.2005 che richiede alla Regione una razionalizzazione della capacità produttiva complessiva, da ricondurre nei limiti definiti da tale intesa;

g) in particolare la Regione intende:

* ridefinire le procedure dell’accreditamento, al fine di abbinare alla valutazione del possesso dei requisiti ulteriori la valutazione della congruità rispetto agli indirizzi della pianificazione regionale;

* prevedere conseguentemente l’accreditamento come determinazione della capacità produttiva necessaria per soddisfare i LEA e la successiva fase dei contratti come determinazione della produzione attesa, in termini di tipologia, numero di prestazioni e conseguente valore economico;

* adeguare la l.r. 5/1987 alle nuove esigenze di regolazione dei rapporti con le case di cura;

h) la revisione del ruolo dell’accreditamento riguarda in toto i nuovi soggetti erogatori mentre tale revisione riguarda solo eventuali variazioni dell’assetto organizzativo (numero posti letto e/o specialità) per i soggetti erogatori provvisoriamente o definitivamente accreditati;

i) il processo di contrattazione dei volumi di attività per gli anni 2004 e 2005 previsto dell’accordo 16.10.2003, mediante “specifici accordi diretti, preferibilmente pluriennali, con le conferenze di quadrante”, non è stato completato ed ha portato ad una situazione di tensione tra le ASR, che hanno definito i relativi fabbisogni, e le case di cura che, in carenza degli accordi diretti, hanno sviluppato l’attività oltre il fabbisogno evidenziato;

j) il processo di contrattazione dei volumi di attività per l’anno 2006 deve portare ad accordi quadro con le associazione rappresentative AIOP e ARIS e a contratti con i singoli soggetti erogatori;

k) il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario del SSR richiede la revisione dell’accordo del 16.10.2003;

l) il tetto dei costi per l’assistenza ospedaliera erogata dalle case di cura private per l’anno 2006 è determinato in 349 milioni di euro, al netto delle variazioni tariffarie riconosciute alle nuove case di cura accreditate definitivamente, eventualmente maggiorato per tenere conto di eventuali inserimenti di nuove case di cura e di nuove attività, ridotto del valore delle prestazioni da trasformare in assistenza specialistica ambulatoriale;

m) il sistema tariffario regionale deve tenere conto delle tariffe massime nazionali, ai sensi dell’art. 1, c. 170, della l. 311/2004, e della tariffa unica convenzionale di riferimento concordata a livello interregionale per la regolazione della mobilità;

n) il sistema tariffario regionale, per i soggetti erogatori provvisoriamente e definitivamente accreditati, deve altresì tenere conto dell’evoluzione dei costi di produzione, in particolar modo dell’innovazione tecnologica e dei rinnovi contrattuali;

tra la Regione Piemonte, rappresentata dall’Assessore alla Tutela della Salute e Sanità,

e

le Associazioni delle case di cura AIOP e ARIS, rappresentate dai rispettivi Presidenti Regionali,

si conviene e stipula il presente accordo:

1. Processo di accreditamento

Nelle more della ridefinizione del processo di accreditamento le parti convengono sulle seguenti modalità di transizione:

a) la capacità produttiva delle singole case di cura, per le attività definitivamente o provvisoriamente accreditate, viene transitoriamente rideterminata negli accordi contrattuali, tenuto conto dei tassi di utilizzo effettivi delle singole discipline, aggregate in base al criterio delle Aree Funzionali Omogenee (AFO), a superamento della D.G.R. n. 69-9407 del 19 maggio 2003. La rideterminazione opera in via transitoria, nelle more della conseguente revisione dell’autorizzazione e dell’accreditamento. Per le Unità Funzionali di Cardiochirurgia e Cardiologia - tenuto conto che le procedure in atto presso le Case di cura private aderenti all’Accordo sulla Cardiochirurgia prevedono, durante un ricovero il trasferimento del paziente da un’Unità Funzionale all’altra e viceversa - il tasso di utilizzo per ciascuna Unità Funzionale sarà quello effettivo dedotto dallo scorporo, nell’ambito di uno stesso ricovero, delle giornate di degenza relative a ciascuna delle Unità Funzionali interessate, tenuto conto dei posti letto delle terapie intensive post-operatorie, nei termini definiti nei contratti di cui al punto 4. Per l’Area funzionale 4 - postacuzie - si procederà alla verifica del tasso di utilizzo effettivo della singola disciplina e per tipologia di attività all’interno della medesima disciplina;

b) la determinazione della capacità produttiva effettuata ai sensi della precedente lettera a), ai sensi dell’intesa Stato - Regioni del 23.3.2005, viene considerata come determinazione della capacità produttiva a carico del SSR; la restante capacità produttiva viene considerata a disposizione dei paganti in proprio e come tale segnalata nei flussi informativi del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS);

c) la capacità produttiva dei nuovi soggetti erogatori viene determinata tenendo conto della compatibilità con i vincoli posti dall’intesa Stato - Regioni del 23.3.2005 e con i documenti di pianificazione regionale.

L’accreditamento definitivo delle case di cura che, alla data della presente intesa, hanno presentato istanza ai sensi della vigente normativa e sono in possesso dei requisiti richiesti, avverrà a seguito dell’accordo con la Casa di cura, di cui al seguente punto 4, scaglionando nell’arco di validità dell’accordo stesso la percentuale di incremento tariffario, di maggiore capacità produttiva e dei conseguenti adeguamenti della dotazione di personale.

Le parti convengono che, qualora non si addivenisse all’accordo per l’anno 2006, la percentuale di incremento tariffario riconosciuta per tale anno è pari ad un terzo della differenza tariffaria e la maggiore capacità produttiva è pari al 30% della capacità produttiva delle nuove specialità definitivamente accreditate.

2. Accordo transattivo anno 2004

Le parti convengono di riconoscere, in via transattiva, l’intera produzione effettuata nell’anno 2004, da remunerare, senza decurtazione connessa alla valutazione del tasso di occupazione dei posti letto, valorizzata con le seguenti modalità:

* produzione nei limiti del fabbisogno individuato dalle Asl: tariffario ordinario;

* produzione eccedente il fabbisogno: tariffario ordinario abbattuto del 30%.

3. Accordo transattivo anno 2005

Le parti convengono di riconoscere le prestazioni erogate, senza decurtazione connessa alla valutazione del tasso di occupazione dei posti letto, valorizzate con le seguenti modalità:

a) abbattimento degli incrementi di fatturazione delle singole case di cura derivanti da maggiori volumi o da maggiore peso medio applicando alla fatturazione eccedente il valore di riferimento 2004, come successivamente determinato ai punti b) e c), del 50% per l’acuzie e del 60% per la postacuzie;

b) il valore di riferimento 2004 è costituto dal maggior valore tra il fabbisogno dichiarato dalle Asl e la media tra il fatturato 2004 al lordo degli abbattimenti di cui al punto 2 e quello al netto;

c) fatto salvo il sistema di calcolo del valore di riferimento 2004 di cui al punto b):

- per le case di cura definitivamente accreditate alla data dell’1.1.2004, il fatturato 2004 considerato è pari a quello effettivo;

- per le case di cura definitivamente accreditate nel corso del 2004 il fatturato 2004 è rideterminato applicando all’intero anno il tariffario relativo all’accreditamento definitivo e riconoscendo l’eventuale incremento di capacità produttiva derivante dall’accreditamento definitivo nella misura massima dell’80% per l’acuzie e del 90% per la postacuzie;

- per le case di cura definitivamente accreditate nel corso del 2005 il fatturato 2004 è rideterminato applicando al periodo del 2004 corrispondente al periodo del 2005 in accreditamento definitivo il tariffario relativo all’accreditamento definitivo e tenendo conto dell’eventuale incremento della capacità produttiva con le stesse modalità indicate all’alinea precedente;

- per le case di cura provvisoriamente accreditate e per quelle accreditate definitivamente per le quali non è previsto, per la totalità o per parte dell’attività, il tariffario di riferimento, il fatturato 2004 è incrementato del 5%;

d) la regressione del tariffato non viene applicata nei confronti delle case di cura monospecialistiche di postacuzie provvisoriamente o definitivamente accreditate che, pur avendo incrementato il tariffato complessivo, presentino tassi di utilizzo dei posti letto inferiori al 90%; la regressione del tariffario non viene altresì applicata nei confronti delle prestazioni di post acuzie erogate dalle Case di cura polispecialistiche, relativamente al tariffato per tale componente dell’attività erogata in presenza del tasso di utilizzo dei posti letto inferiore al 90%;

e) la regressione del tariffato non viene applicata ai ricoveri di cardiochirurgia (DRG da 104 a 108), ai sensi del protocollo d’intesa sottoscritto in data 16 luglio 2004 tra la Regione - Aziende Sanitarie Ospedaliere, Ospedale Mauriziano di Torino e Case di cura private accreditate, per l’attivita’ cardiochirurgica in Piemonte, recepito con DGR n. 34-13887 del 08.11.2004.

4. Determinazione del budget triennio 2006-2008

Le parti convengono che la determinazione del budget delle case di cura avvenga:

* per il primo semestre 2006, in base al budget 2005, come determinato nel precedente punto 3, rapportato al periodo con le seguenti percentuali:

acuzie: 55%

postacuzie: 52%

* per il primo semestre l’eventuale produzione in eccesso viene valorizzata con gli abbattimenti percentuali del 50% per l’acuzie e del 60% per la postacuzie, salvo abbattimento del budget relativo al secondo semestre;

* per il secondo semestre 2006 e per gli anni 2007 e 2008, mediante accordi contrattuali da siglare con le singole strutture, con le modalità di seguito indicate.

La stipula degli accordi contrattuali con le singole strutture, per il periodo 1.7.2006-31.12.2008, avviene mediante un processo articolato in 4 fasi, le prime 3 tra la Regione e le associazioni AIOP e ARIS e la 4^ tra le Aziende sanitarie locali e le singole case di cura:

a) definizione dello schema di contratto tra le Asl ed i soggetti erogatori privati;

b) definizione del fabbisogno per area sub-regionale, in termini di tipologia, numero di prestazioni e conseguente valore economico;

c) valutazione della compatibilità del fabbisogno globale, regionale ed extraregionale, tenuto conto delle risultanze della fase b), con le risorse disponibili, come indicate in premessa;

d) definizione del fabbisogno per soggetto erogatore, in termini di tipologia, numero di prestazioni e conseguente valore economico, e sottoscrizione dell’accordo tra la Asl competente territorialmente ed il singolo soggetto erogatore, con valenza per tutta l’attività svolta, a favore degli utenti regionali ed extra-regionali, in base al fabbisogno determinato ai punti precedenti.

La negoziazione tiene conto:

* del fabbisogno di prestazioni, locale, regionale ed extraregionale e della conseguente valorizzazione in termini di peso medio e di tariffazione attesa;

* dei volumi e valori dell’attività erogata nel triennio 2003 - 2005;

* dei correttivi individuati alle lettere c) e d) del precedente punto 3;

* dei seguenti parametri funzionali:

- per i ricoveri nelle acuzie: posti letto, tasso di utilizzo massimo da definire nella fasi a) e b), degenza media regionale del settore privato, numero teorico dei casi (giornate di degenza massime/degenza media), peso medio regionale del settore privato per singola disciplina;

- per i ricoveri nelle postacuzie: posti letto, tasso di utilizzo massimo.

Nella fase b) la Regione prevede la partecipazione delle Asl interessate.

La fase d) è sviluppata presso la Regione, al fine di garantire la compatibilità del contratto con il fabbisogno determinato nelle fasi b) e c) e con la quota assegnata alla Asl per l’assistenza ospedaliera. Le case di cura possono essere assistite dall’associazione cui aderiscono, AIOP o ARIS.

Nella fase d) vengono valutate le eventuali richieste già presentate dalle case di cura di aumento o conversione della capacità produttiva.

Per le case di cura private non aderenti alle associazioni di categoria AIOP e ARIS la fase d) si sviluppa dopo la conclusione delle fasi b) e c), senza la partecipazione delle associazioni di categoria.

In via transitoria per il secondo semestre dell’anno 2006, in considerazione del diverso quadro di regolamentazione dei rapporti contrattuali, relativamente ai soggetti erogatori che non pervengono alla sottoscrizione del contratto di cui alla precedente lettera d) entro il 30.9.2006, la Regione può determinare unilateralmente un tetto di fatturazione pari al 90% del valore tariffario riconosciuto per il 2005, come determinato ai sensi del precedente punto 3, e rapportato al semestre con le seguenti percentuali:

* acuzie: 45%

* postacuzie: 48%

Nel caso in cui il processo di negoziazione di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non venga concluso entro il 31.7.2006, le parti convengono sull’applicazione nel 2006 delle seguenti modalità di remunerazione dell’attività:

* valore della produzione pari al tetto determinato per il 2006, al netto dell’incremento derivante dalle variazioni tariffarie riconosciute alle nuove case di cura accreditate definitivamente, dagli oneri eventualmente derivanti dagli inserimenti di nuove case di cura e di nuove attività e ridotto delle prestazioni da trasformare in assistenza specialistica ambulatoriale;

* regressione tariffaria a carico delle case di cura che registrano un incremento rispetto al migliore dei fatturati 2004-2005, al netto degli abbattimenti di cui ai punti 2 e 3;

* ulteriore regressione tariffaria a carico delle case di cura che registrano incrementi di fatturato per rispettare il vincolo del tetto come sopra determinato, nella misura percentuale necessaria per rispettare il tetto posto al fatturato globale.

5. Assistenza specialistica

Fermo restando il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia autorizzativa e di accreditamento, le parti convengono che, in considerazione della complementarietà dell’attività di ricovero e specialistica ambulatoriale, a decorrere dall’1.7.2006:

* gli accordi regionali con le Associazioni AIOP ed ARIS riguardino tutte le prestazioni erogate dalle case di cura a carico del SSR. A tale fine la Regione si impegna a scorporare la spesa per l’assistenza specialistica erogata dalle case di cura, al fine di costituire un budget complessivo anche se articolato nelle due componenti;

* i soggetti erogatori provvisoriamente accreditati, nell’ambito del budget concordato e per le specialità provvisoriamente accreditate, possono erogare tutte le prestazioni di cui all’allegato 1 del nomenclatore tariffario regionale ambulatoriale con le tariffe di cui alla colonna 3.

Le parti convengono di negoziare il budget dell’assistenza specialistica per il 2° semestre 2006 nell’ambito della negoziazione di cui al precedente punto 4.

Le parti convengono di definire nell’ambito del contratto le modalità per garantire la conversione dell’assistenza ospedaliera in specialistica.

6. Sistema tariffario

In coerenza con le prospettive evolutive del sistema tariffario relativo all’assistenza ospedaliera, ai sensi della l. 311/2004, art. 1, c. 170, la Regione Piemonte:

* ha adottato il grouper 19.0, basato sulle codifiche ICD9CM, versione 2002, con revisione del sistema tariffario tenendo conto di quello nazionale e interregionale, con particolare riferimento alle prestazioni a rischio di inappropriatezza, rideterminando conseguentemente i pesi delle singole prestazioni;

* intende aggiornare periodicamente il valore del punto per tenere conto dell’evoluzione dei costi di produzione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle tariffe massime definite a livello nazionale ai sensi del citato art. 1, c. 170, della l. 311/2004.

Relativamente all’assistenza specialistica ambulatoriale, nelle more della adozione di un tariffario nazionale o interregionale di riferimento, viene mantenuto il sistema tariffario regionale vigente, con adeguamenti per singole prestazioni, in relazione all’evoluzione delle tecnologie utilizzate e dei conseguenti costi medi di produzione.

7. Quota per trattamento alberghiero differenziato

Le parti convengono sulla possibilità che le case di cura private, nei confronti degli utenti che richiedono un trattamento alberghiero differenziato, prevedano una quota alberghiera integrativa per parte della capacità ricettiva tale da non ridurre in modo significativo l’accesso al ricovero ordinario.

A tale fine un apposito gruppo di lavoro definirà le caratteristiche qualitative del trattamento alberghiero differenziato, al fine di pervenire alla identificazione della capacità ricettiva da destinare al trattamento alberghiero differenziato (in termini qualitativi e quantitativi) ed alla conseguente determinazione delle quote da porre a carico degli utenti, da applicare alle singole Case di cura, nell’ambito dell’accordo di cui al precedente punto 4, in base alle diverse caratteristiche.

La seguente disciplina transitoria si applica dalla data di comunicazione del provvedimento di Giunta Regionale di recepimento del presente accordo e fino alla nuova regolamentazione della materia.

La quota alberghiera può essere prevista nei seguenti casi:

* ricovero in camera singola con servizi igienici annessi;

* ricovero in camera a due letti, con servizi igienici annessi e con il secondo letto non utilizzato o a disposizione dell’accompagnatore.

Il numero dei posti letto con quota alberghiera integrativa non può superare il 10% dei posti letto totali nei reparti per acuti e il 30% nei reparti postacuzie. Le case di cura devono:

* quantificare tali posti letto, dandone comunicazione alla Commissione di vigilanza della Asl competente e, per conoscenza, all’Assessorato alla tutela della salute e sanità, entro 30 gg. dalla comunicazione del recepimento da parte della Giunta Regionale del presente accordo;

* segnalare le eventuali variazioni nel numero dei posti letto destinati al trattamento alberghiero differenziato.

8. Livelli organizzativi e funzionali

Le parti, anche alla luce dell’accordo transattivo relativo all’anno 2005 e della revisione tariffaria a decorrere dall’1.1.2006, concordano nel considerare superata, a decorrere dall’1.1.2005, la verifica regionale di congruità economico-finanziaria da effettuarsi sulla produzione annuale della singola casa di cura, in rapporto alla dotazione di personale conseguente al prodotto delle ore personale per punto DRG, di cui alle tabelle dei valori di riferimento previste nell’allegato alla D.G.R. 31-8151 del 30.12.2002, inerente il recepimento dell’accordo sui livelli organizzativi funzionali, ferma restando la validità degli altri criteri previsti nel provvedimento stesso.

Resta inteso che in mancanza dell’esito favorevole delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti in merito al possesso dei requisiti organizzativi e funzionali previsti dalla normativa regionale vigente al riguardo, saranno riconosciute le tariffe applicate alle prestazioni erogate dalle Case di cura private provvisoriamente accreditate, ferma restando l’applicazione delle disposizioni previste dalla l.r. 5/87 e quanto precisato nel paragrafo successivo.

Nel caso in cui l’istruttoria svolta dalle aziende sanitarie locali accerti la carenza di requisiti indispensabili per l’accreditamento definitivo, la Regione, entro 120 giorni dalla ricezione del provvedimento della azienda sanitaria locale, provvede all’esame della istruttoria e delle eventuali controdeduzioni della casa di cura, che può farsi assistere dall’associazione di categoria, AIOP o ARIS.

Le parti convengono che la presenza del personale medico non dipendente venga verificata mediante documenti compatibili con il rapporto di lavoro libero-professionale (ad esempio, foglio turni, registro sala operatoria).

9. Centri di riabilitazione extra-ospedalieri

La Regione, sulla base di quanto esplicitato in premessa, intende definire una nuova tipologia di funzione riabilitativa extraospedaliera da integrare nel sistema di attività residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare previsto dalla D.C.R. n. 616/2000 e s.m.i., modificando conseguentemente la l.r. 5/1987, con la determinazione del fabbisogno regionale, dei requisiti e la conseguente determinazione del sistema di remunerazione collegato al sistema tariffario previsto per le attività di riabilitazione.

Le parti convengono che i centri di riabilitazione ex art. 26 della l. 833/1978 rientrano in tale fattispecie.

Nelle more della definizione di tale nuova tipologia, l’esame della domanda di riconoscimento del Centro di riabilitazione Paolo VI di Casalnoceto è sospesa fino alla definizione della nuova regolamentazione dei centri di riabilitazione e comunque non oltre il 31.12.2006.

10. Norme finali

Le parti convengono di verificare periodicamente lo stato di attuazione del presente accordo, con specifico riferimento ai tempi previsti per la determinazione del budget per l’anno 2006 per le singole Case di cura, tempi che potranno essere modificati di comune accordo.

Le parti convengono altresì di valutare periodicamente la coerenza del presente accordo con il processo di pianificazione socio sanitaria regionale.

Le parti convengono altresì:

* di definire i livelli organizzativi e funzionali per la riabilitazione pneumologica;

* di riesaminare i livelli organizzativi e funzionali per l’attività neuropsichiatrica e di ridefinire conseguentemente regole e tariffe relative alla erogazione delle prestazioni.

Le parti convengono che la presente intesa modifica e sostituisce, per le sole parti incompatibili, l’accordo del 23.2.2005, di cui all’allegato 1) della D.G.R. n. 41-15180 del 23 marzo 2005, e l’accordo del 16.10.2003, di cui all’allegato 1) della D.G.R. n. 56-10748 del 20 ottobre 2003.

La Regione, compatibilmente con le disponibilità di cassa, garantirà alle Aziende sanitarie locali le risorse finanziarie idonee per erogare il saldo 2004 entro il 30 giugno 2006 ed il saldo 2005 entro il 31 ottobre 2006.

La Regione si impegna a garantire i pagamenti in acconto nei termini previsti dalla D.G.R. n. 31 - 26419 del 30.12.1998, avendo come base 1/12 del fatturato riconosciuto nell’anno precedente.

La Regione si impegna a rivedere la legge regionale n. 5/87 al fine di renderla coerente con la normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione e di accreditamento.

Su richiesta della Regione, le parti convengono di considerare non operante il terzultimo capoverso dell’allegato 3 della D.G.R. n. 58-14492 del 29 dicembre 2004.

Torino, 07.04.2006

Regione Piemonte
Assessore alla Tutela della Salute e Sanità
Mario Valpreda

Presidente Regionale AIOP
Giancarlo Perla

Presidente Regionale ARIS
Suor Angelina Cavarzan

Allegato 2)

METODOLOGIA ADOTTATA PER IL RICALCOLO DEGLI IMPORTI DA RICONOSCERE ALLE CASE DI CURA PRIVATE PROVVISORIAMENTE E DEFINITIVAMENTE ACCREDITATE ED ALLE STRUTTURE DI DAY SURGERY DI TIPO C

Produzione anno 2004

Per il riconoscimento economico delle prestazioni effettuate nell’anno 2004, così come previsto dall’accordo di cui all’allegato 1), si eseguono le seguenti modalità di computo:

* per il volume di attività da considerare come base per l’individuazione del tetto di spesa da riconoscere alle strutture private provvisoriamente e definitivamente accreditate, si fa riferimento a quanto individuato dalle Aziende Sanitarie Locali nell’ambito dei quadranti;

* tutta la produzione effettuata dalla Struttura nei limiti del fabbisogno individuato dalle Asl, di cui al punto precedente, è valorizzata secondo la tariffa ordinaria senza apportare nessun correttivo;

* la produzione effettuata eccedente il fabbisogno individuato dalle ASL, di cui al primo punto, è valorizzata con la tariffa ordinaria ridotta del 30%;

Si sono dovuti apportare alcuni correttivi al fine di regolarizzare particolari situazioni anomale :

* rivalorizzazione di tutta la produzione effettuata dalla Casa di cura Cellini al 100% della tariffa di cui alla D.G.R. n. 28-8148 del 30 dicembre 2002, avendo la stessa provveduto, fin dal 1° gennaio 2004, al superamento del piano di adeguamento strutturale;

* rideterminazione del fabbisogno dell’anno 2004 nella misura della produzione del 1° semestre, rapportata ad anno solare con il rapporto 6/11,5 per la Casa di cura San Luca, tenuto conto della sottostima da parte del quadrante della attività erogata dalla struttura.

Produzione anno 2005

Per il riconoscimento economico delle prestazioni effettuate nell’anno 2005, così come previsto dall’accordo di cui all’allegato 1), si eseguono le seguenti modalità di computo:

Valore base anno 2004:

* come riferimento per l’anno 2004 si considera il maggior valore tra il fabbisogno dichiarato ed individuato dalle singole Asl sul cui territorio insiste la Struttura e la media tra il fatturato 2004 al lordo della riduzione del 30% della tariffa ordinaria prevista per la produzione in eccedenza al fabbisogno e quello al netto;

* fatto salvo quanto previsto al punto precedente, si apportano gli ulteriori seguenti correttivi per equità di sistema:

- per le case di cura definitivamente accreditate alla data dell’1.1.2004, si considera il fatturato effettivo 2004 come sopra ricalcolato;

- per le case di cura definitivamente accreditate nel corso del 2004, il fatturato 2004 è rideterminato applicando all’intero anno il tariffario relativo all’accreditamento definitivo e riconoscendo l’eventuale incremento di capacità produttiva derivante dall’accreditamento definitivo nella misura massima dell’80% per l’acuzie e del 90% per la postacuzie. Rientra in questa ipotesi la Casa di cura Vialarda;

- per le case di cura definitivamente accreditate nel corso del 2005 il fatturato 2004 è rideterminato applicando al periodo del 2004 corrispondente al periodo del 2005 in accreditamento definitivo il tariffario relativo all’accreditamento definitivo e tenendo conto dell’eventuale incremento della capacità produttiva con le stesse modalità indicate all’alinea precedente. Le Strutture interessate a questo correttivo sono: Casa di cura Villa Ida, Casa di cura Santa Rita, Casa di cura Monteserrat, Casa di cura La Residenza;

- per le case di cura provvisoriamente accreditate e per quelle accreditate definitivamente per le quali non è previsto, per la totalità o per parte dell’attività, il tariffario di riferimento, il fatturato 2004 è incrementato del 5%, tenuto conto che dal 1° gennaio 2005 dette Strutture hanno usufruito di tale adeguamento tariffario ai sensi della D.G.R. n. 41-15180 del 23 marzo 2005.

Valore anno 2005:

* si procede agli abbattimenti degli incrementi di fatturazione delle singole Case di cura applicando, per la produzione eccedente il valore di riferimento 2004 come sopra determinato, la riduzione della tariffa in vigore nella misura del 50% per l’acuzie e del 60% per la postacuzie;

* tali abbattimenti non sono applicati nei confronti delle case di cura monospecialistiche di postacuzie provvisoriamente o definitivamente accreditate che, pur avendo incrementato il tariffato complessivo, hanno presentato il tasso di utilizzo dei posti letto inferiori al 90%; la regressione del tariffario non è altresì applicata nei confronti delle prestazioni di post acuzie erogate dalle Case di cura polispecialistiche, relativamente al tariffato per tale componente dell’attività erogata in presenza del tasso di utilizzo dei posti letto inferiore al 90%. Sono oggetto di questa disciplina le seguenti Strutture: Ville “Turina Amione” e Casa di cura San Giorgio;

* la regressione del tariffato non è applicata ai ricoveri di cardiochirurgia (DRG da 104 a 108) effettuati dalle Casa di cura Villa Maria Pia, San Gaudenzio e Città di Alessandria, ai sensi del protocollo d’intesa sottoscritto in data 16 luglio 2004 tra la Regione - Aziende Sanitarie Ospedaliere, Ospedale Mauriziano di Torino e Case di cura private accreditate, per l’attivita’ cardiochirurgica in Piemonte, recepito con DGR n. 34-13887 del 08.11.2004;

* si procede, infine, alla rivalorizzazione, con decorrenza 01.04.2005, delle prestazioni di emodinamica (DRG 112,124,125) erogate dalla Casa di cura privata accreditata Villa Maria Pia, applicando le tariffe di cui alla D.G.R. n. 28-8148 del 30.12.2002, tenuto conto del parere espresso dalla Commissione di Vigilanza dell’Asl n. 4, circa la sussistenza dei livelli organizzativi di cui alla D.G.R. 76-1938 del 28.12.2005 esistenti da tale data.

Budget 1° trimestre 2006

* Il calcolo effettuato per la determinazione del budget delle case di cura relativamente al 1° semestre 2006 tiene conto della produzione come determinata al paragrafo precedente e rapportato al periodo con le seguenti percentuali:

- 55% per l’attività di acuzie

- 52% per l’attività di postacuzie