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Bollettino Ufficiale n. 23 del 8 / 06 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2006, n. 43-2860

Definizione dei principi, criteri e modalita’ per l’attivazione e la gestione di gruppi di lavoro finalizzati all’elaborazione di linee di indirizzo progettuale e programmatico in ambito sanitario

A relazione dell’Assessore Valpreda:

Lo sviluppo di specifiche politiche sanitarie e sociosanitarie progettuali e attuative è un compito istituzionale della Regione finalizzato ad introdurre, sostenere e modulare nel sistema socio-sanitario piemontese risposte, interventi e azioni appropriate ed efficaci in ambito preventivo e curativo, che siano coerenti con l’evoluzione del quadro epidemiologico e con le disponibilità e le opportunità tecniche adeguate e sostenibili.

La Giunta Regionale ha approvato in data 3 aprile 2006 la proposta di nuovo Piano Socio Sanitario regionale 2006-2010 che è ora all’esame del Consiglio Regionale. Tale proposta contiene l’indicazione di aree prioritarie che richiedono azioni particolari, di intervento integrato e intersettoriale, in ragione della rilevanza dei problemi di salute sottesi e/o della complessità delle risposte socio-sanitarie conseguenti.

Per dette aree prioritarie risulta necessaria, nelle more dell’approvazione del nuovo Piano Socio Sanitario regionale 2006-2010, la tempestiva predisposizione di proposte di programmazione attuativa riguardanti in particolare gli interventi sanitari in rete, le aree di rafforzamento e di riassetto nonché le azioni trasversali.

Per la realizzazione dell’attività di proposta, di promozione e di sostegno di soluzioni tecniche ed organizzative appropriate risulta necessario procedere alla costituzione di gruppi di lavoro con obiettivi mirati e termini di lavoro ragionevolmente pre-definiti.

La necessità di garantire e consolidare la buona qualità del sistema sanitario piemontese ed altresì di esplorare nuovi percorsi sulla strada dell’eccellenza, presuppone inoltre che in tali gruppi di lavoro sia assicurata la competenza e l’esperienza tecnico-scientifica degli operatori del sistema sanitario prevedendo altresì la possibile integrazione dei gruppi stessi con rappresentanti qualificati delle associazioni di volontariato che operano in ambito socio sanitario, rappresentative non solo dei pazienti ma anche dei famigliari degli stessi.

Ai gruppi misti di cui trattasi dovrà essere inoltre assicurato, in forma coordinata dall’Assessorato alla tutela della salute e sanità, l’apporto informativo e specialistico dell’ARESS, della rete dei servizi regionali di epidemiologia, del Centro regionale di Documentazione per la salute e degli altri servizi specialistici e di riferimento presenti nel servizio sanitario regionale.

Nella costituzione dei vari gruppi di lavoro dovrà essere garantito un elevato livello di competenze analitiche specifiche ed altresì di competenze ed esperienze organizzative e valutative di sistema con individuazione di componenti già presenti e operanti all’interno del sistema. Dovrà essere inoltre assicurata l’assenza di interessi confliggenti con il ruolo di membro del gruppo di lavoro da parte di ciascuno dei soggetti designati.

Con successive determinazioni del direttore regionale della direzione Programmazione Sanitaria, adottate ai sensi dell’art. 33 della l.r. 51/97, saranno definiti per ciascun gruppo di lavoro la composizione, le dimensioni, le finalità, gli obiettivi specifici da raggiungere e le modalità di funzionamento del gruppo stesso, e saranno prefigurati in linea di massima i prodotti attesi e l’arco temporale di attività.

I gruppi di lavoro non costituiranno sedi formali di concertazione e di consultazione ma organismi di supporto tecnico con il compito di svolgere, alle dirette dipendenze del direttore regionale della direzione Programmazione Sanitaria, un’attività finalizzata alla definizione, per ciascuna delle problematiche trattate, del punto di vista della regione in ambito di pianificazione, di attuazione e di valutazione. L’attività sarà articolata nelle seguenti fasi operative:

-     analisi del problema e dello stato del sistema di risposta esistente;

-     individuazione delle azioni programmatiche necessarie;

-     elaborazioni di proposte di raccomandazioni per la pratica e l’organizzazione;

-     elaborazione di proposte di linee di indirizzo per l’attività;

-     proposte di interventi di informazione e formazione con indicazione sulla loro pianificazione;

-     analisi e valutazione dell’impatto degli interventi.

I Settori regionali competenti in materia provvederanno agli adempimenti amministrativi necessari alla definizione ed attuazione delle proposte elaborate dai gruppi di lavoro che concorrono all’attività dell’Assessorato alla tutela della salute e sanità che ha la responsabilità definitiva dei provvedimenti attuativi formulati rispettando le procedure partecipative previste, ferma restando la sottoposizione alla Giunta Regionale degli atti di sua competenza.

La partecipazione ai gruppi di lavoro avverrà a titolo gratuito ed il rimborso delle spese connesse sarà a carico dell’Ente di appartenenza del designato. Con apposito provvedimento potranno essere accantonate le somme necessarie al rimborso delle eventuali spese derivanti dalla partecipazione, da parte dei componenti del gruppo di lavoro, a convegni e riunioni fuori dai confini regionali, qualora strettamente attinenti al mandato assegnato al gruppo.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

* di approvare i principi, i criteri, le modalità e le finalità illustrati in premessa per l’attivazione e la gestione di gruppi di lavoro finalizzati ad elaborare linee di indirizzo progettuale e programmatico con correlative valutazioni in ambito sanitario;

* di demandare a successive determinazioni del direttore regionale della direzione Programmazione Sanitaria la costituzione ed organizzazione dei gruppi di lavoro, la definizione delle finalità cui saranno chiamati a dare il loro contributo tecnico ed i tempi entro i quali dovranno esser conseguiti gli obiettivi specifici per cui sono stati insediati nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui alle premesse ed assicurando la sottoscrizione, da parte di ciascuno dei componenti designati, di apposita dichiarazione di assenza di interessi confliggenti con il ruolo di membro del gruppo di lavoro;

* di dare atto che non ci sono oneri a carico della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)