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Bollettino Ufficiale n. 23 del 8 / 06 / 2006

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 maggio 2006, n. 4/R

Regolamento regionale recante: “Attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico del Piemonte)”

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 39-2995 del 30 maggio 2006

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2005, N. 17 (DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL’ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO DEL PIEMONTE)”.

Capo I

Oggetto

Art. 1.

(Oggetto)

1. In attuazione delle disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico del Piemonte), e in particolare dell’articolo 4, comma 2, il presente regolamento definisce i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività.

2. Il regolamento definisce, altresì, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 della l.r. 17/2005, le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e le modalità di effettuazione dell’istruttoria.

Capo II

Autorizzazione

Art. 2.

(Autorizzazione all’esercizio cinematografico)

1. Ai fini del presente regolamento gli interventi su immobili destinati o da destinare a sale o arene per spettacoli cinematografici, oggetto dell’autorizzazione, sono i seguenti:

a) realizzazione, intesa come l’attività di costruzione di nuove sale o arene, con conseguente zonizzazione dell’area relativa al nuovo impianto, o come gli interventi consistenti nella demolizione e conseguente ricostruzione;

b) trasformazione, intesa come modifica degli immobili o ambienti con o senza opere, al fine di rendere idonea la struttura per lo svolgimento di spettacoli cinematografici;

c) adattamento, inteso come adeguamento strutturale o funzionale di immobili già adibiti all’esercizio di attività cinematografica;

d) ampliamento, inteso come aumento del numero di schermi o di posti;

e) trasferimento, inteso come spostamento della sede delle attività cinematografiche nell’ambito del territorio provinciale, fatto salvo il rispetto dei criteri e dei requisiti di cui al presente regolamento.

Art. 3.

(Semplificazione)

1. Non sono soggette all’autorizzazione di cui al presente regolamento:

a) le sale e le arene con capienza inferiore a cento posti, di cui all’articolo 4, comma 2, lettera f) della l.r. 17/2005;

b) le arene ubicate in comuni sprovvisti di sale o multisale;

c) i lavori di adattamento di una sala anche in multisala sino a un massimo di quattro schermi, purchè in possesso dei requisiti tecnici minimi di cui all’articolo 12, e che non comportano un incremento dei posti a sedere in misura superiore al 20 per cento rapportato all’ultimo verbale della Commissione tecnica comunale laddove operante o della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

d) i trasferimenti, fatto salvo il mantenimento dello stesso numero di posti.

2. Nel caso in cui i lavori di cui al comma 1, lettera c) riguardino una sala situata nel territorio urbanizzato, come individuato dal piano regolatore generale comunale, previsto ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) e s.m.i, l’adattamento in multisala sino ad un massimo di tre schermi è consentito anche in deroga alle distanze previste all’articolo 15 e, qualora non si aumenti il numero dei posti, anche in deroga al numero di schermi sino ad un massimo di cinque.

3. I soggetti titolari di interventi di realizzazione, trasformazione, adattamento, trasferimento delle sale o arene di cui al comma 1 sono tenuti a inviare comunicazione al comune territorialmente competente, che provvede a informare il nucleo di valutazione di cui all’articolo 5 della l.r. 17/2005.

Art. 4.

(Disposizioni procedimentali)

1. La domanda di autorizzazione è presentata al comune competente per territorio o, laddove operante, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), unitamente alla richiesta del titolo edilizio necessario per la realizzazione dell’intervento.

2. La domanda si intende validamente presentata nel giorno corrispondente alla data del protocollo del comune o del SUAP.

Art. 5.

(Contenuto della domanda e allegati)

1. Nella domanda di cui all’articolo 4 sono indicati o allegati:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità e numero di codice fiscale del richiedente. Se la richiesta viene avanzata dal legale rappresentante per conto di una società, sono indicate anche denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA, numero e data di iscrizione al registro delle imprese;

b) tipologia di attività per la quale si richiede l’autorizzazione secondo le tipologia di cui all’articolo 2 della l.r. 17/2005, nonché l’indicazione dei locali o della zona nella quale si intende attivare l’esercizio;

c) numero di posti complessivi e, in caso di multisala, ripartizione del numero complessivo fra le varie sale;

d) denominazione che si intende assegnare all’esercizio;

e) certificazione antimafia da parte dei soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente, o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

f) attestazione della disponibilità dell’area e degli immobili oggetto di intervento.

2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti che, salvo la determinazione di cui alla lettera h), devono essere a firma di tecnico abilitato:

a) planimetria generale in scala 1:500 rappresentante l’area destinata o occupata dalla sala cinematografica e le aree adiacenti, con indicazioni esatte relative alla altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di 100 metri dal perimetro dell’edificio progettato, nonché le aree limitrofe fino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali;

b) planimetrie in scala 1:100 rappresentanti di eventuali diversi piani dell’edificio con l’indicazione della destinazione d’uso dei singoli locali, il numero e la disposizione dei posti, le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo, individuati con i singoli grafici previsti dalla normativa vigente con l’indicazione del numero massimo di persone che permettono di far defluire, la posizione e le dimensioni delle cabine di proiezione, le installazioni e gli impianti previsti, i servizi igienici e locali destinati ad altri usi;

c) sezioni longitudinali e trasversali in scala 1:100 dell’edificio;

d) relazione tecnico-illustrativa, comprendente anche il calcolo della sistemazione acustica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi), nonché la descrizione dell’eventuale presenza di attività economiche avviate di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b);

e) verifica della compatibilità ambientale, tenuto conto anche dell’impatto indotto sulla viabilità, limitatamente alla realizzazione di nuove multisale con più di sette schermi;

f) documentazione tecnica attestante la verifica del rispetto degli standard e fabbisogno di parcheggi e di altre aree di sosta;

g) idonea documentazione in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo ai sensi della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico, limitatamente alla realizzazione di arene e di nuove multisale con più di sette schermi;

h) determinazione assunta su progetto, ai sensi della normativa vigente in materia, dalla Commissione comunale di vigilanza o dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

i) autocertificazione relativa al possesso dei requisiti tecnici minimi di cui all’articolo 12;

l) autocertificazione relativa alla distanza stradale fra la struttura oggetto della richiesta e le sale e multisale più prossime all’interno del territorio provinciale;

m) autocertificazione relativa alla conformità della documentazione presentata rispetto alla normativa comunale, regionale e statale vigente in materia.

3. La richiesta per la trasformazione di una sala cinematografica in due o più sale è corredata da un unico progetto relativo alla realizzazione dell’immobile che si intende destinare a multisala.

Art. 6.

(Irricevibilità ed integrazioni della domanda)

1. Costituiscono cause di irricevibilità della domanda:

a) la presentazione di una domanda illeggibile o priva di uno o più elementi identificativi del richiedente;

b) la presentazione di una domanda priva dell’indicazione degli elementi di cui all’articolo 5, comma 1.

2. Nel corso della fase istruttoria il comune o il SUAP, formula richiesta di integrazione della domanda per i seguenti motivi:

a) mancanza della documentazione di cui all’articolo 5, comma 2;

b) mancata sottoscrizione della domanda.

Art. 7.

(Rilascio dell’autorizzazione)

1. Il comune o il responsabile dello Sportello unico, rilascia l’autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento del parere positivo da parte del nucleo di valutazione, comprensiva anche del titolo edilizio.

2. Copia dell’autorizzazione è trasmessa al nucleo di valutazione.

Art. 8.

(Trasferimento di gestione o di titolarità)

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità dell’esercizio oggetto del parere del nucleo di valutazione, per atto tra vivi o causa di morte, nonché la cessazione dell’attività, sono comunicate al comune, che ne trasmette copia al nucleo di valutazione.

2. La comunicazione è effettuata:

a) entro sessanta giorni dalla data dell’atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell’esercizio;

b) entro un anno dalla morte del titolare;

c) entro sessanta giorni dalla cessazione dell’attività.

Art. 9.

(Revoca e proroga dell’autorizzazione)

1. Costituiscono causa di revoca dall’autorizzazione:

   a) il mancato avvio dell’attività cinematografica autorizzata entro diciotto mesi dal rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga fino a un massimo di ulteriori anni due, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato;
   b) l’inattività dell’esercizio cinematografico autorizzato per un periodo superiore a un anno. Il termine è elevato a anni due nel caso in cui l’inattività sia conseguenza di procedura di sfratto o scadenza del contratto di locazione.

2. I termini di cui al comma 1 sono sospesi in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato.

3. Nel caso di multisale con più di sette schermi, qualora nei tempi stabiliti dal comma 1 la superficie prevista sia realizzata in misura inferiore ai due terzi di quella autorizzata, il comune o il responsabile dello Sportello unico revoca l’autorizzazione per la parte non realizzata.

4. L’istanza di proroga è presentata al comune o al SUAP che si esprime in merito alla richiesta di proroga entro 60 giorni dal suo ricevimento, inviando contestuale comunicazione al nucleo di valutazione.

Art. 10.

(Compiti dei comuni e dei SUAP)

1. Al comune o al SUAP, compete l’espletamento della fase istruttoria, comprensiva della verifica di cui alla autocertificazione prevista all’articolo 5, comma 2, lettera l) nonché della pubblicizzazione della domanda tramite la pubblicazione dell’istanza all’albo pretorio.

2. Il comune o il SUAP, trasmette copia della domanda e gli esiti della fase istruttoria di propria competenza al nucleo di valutazione entro trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Nel caso di integrazioni a fronte di presentazione di documentazione incompleta da parte del soggetto richiedente, il termine di cui al comma 2 è sospeso e riprende a decorrere dal giorno del ricevimento della documentazione da parte del comune o del SUAP.

Art. 11.

(Compiti del nucleo di valutazione)

1. Il responsabile della struttura competente in materia di spettacolo assume la funzione di presidente del nucleo di valutazione.

2. Il nucleo di valutazione effettua l’esame della documentazione pervenuta dal comune o dal SUAP, e procede alla verifica dell’istanza alla luce dei criteri e dei parametri di cui al capo III.

3. Nel corso dell’esame il nucleo di valutazione si avvale delle strutture regionali competenti in materia di commercio e urbanistica, può sentire il soggetto richiedente e può avvalersi, di volta in volta, di un rappresentante della provincia, di un rappresentante della comunità montana e di un rappresentante del comune territorialmente competente, che partecipano alle riunioni del nucleo senza diritto di voto.

4. Il nucleo di valutazione esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della domanda a maggioranza assoluta dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del presidente del nucleo. Il parere viene trasmesso al comune o al SUAP. In caso di mancata espressione del parere entro il termine di 30 giorni, il parere si intende positivo.

5. Nella prima riunione di insediamento il nucleo si dota di un regolamento interno che norma le modalità di convocazione e funzionamento.

Capo III

Criteri

Art. 12.

(Requisiti tecnici minimi)

1. Il nucleo di valutazione si esprime sulla base dei seguenti requisiti tecnici minimi necessari:

a) impianto di proiezione automatico o semiautomatico e di riproduzione sonora digitale;

b) aria condizionata o impianto di termoventilazione;

c) cassa automatica;

d) poltrone di larghezza non inferiore a cinquantacinque centimetri e con distanza fra le file non inferiore a un metro.

Art. 13.

(Disposizioni particolari per le arene)

1. L’esercizio dell’attività di arena, così come definita all’articolo 2, comma 1, lettera d) della l.r. 17/2005, è svolto nel periodo fra il 15 maggio e il 30 settembre.

2. Non è soggetta all’autorizzazione di cui al presente regolamento l’apertura di un’arena da parte di un soggetto che gestisce una sala o multisala nello stesso comune, alle seguenti condizioni:

a) l’attività sia svolta nell’ambito del periodo di cui al comma 1 e in concomitanza con il periodo di chiusura della sala o multisala;

b) l’arena non abbia capienza superiore a quella interna della sala o multisala;

c) siano rispettate le condizioni di sicurezza e siano ottenute le altre autorizzazioni previste dalla normativa di settore.

3. Non è soggetta altresì ad autorizzazione l’arena la cui attività è già stata oggetto di autorizzazione negli anni precedenti, fatte salve l’ubicazione nella medesima area e la previsione della stessa capienza.

4. I soggetti titolari di arene di cui ai commi 2 e 3 sono tenuti a inviare comunicazione al comune territorialmente competente, che provvede a informare il nucleo di valutazione.

Art. 14.

(Capacità dell’offerta)

1. L’autorizzazione di cui al presente regolamento è concessa sulla base dei seguenti indicatori:

a) rapporto fra popolazione residente e il numero dei posti esistenti in regione (quoziente regionale) e nel territorio della provincia in cui ha sede la struttura per cui è stata presentata l’istanza (quoziente provinciale);

b) coefficiente d’incremento, rappresentato dalla differenza fra il quoziente provinciale e il quoziente regionale.

2. Per la concessione dell’autorizzazione il quoziente regionale deve essere inferiore al quoziente provinciale.

3. Per le istanze il cui numero complessivo di posti previsto eccede il limite di cui al comma 2, l’autorizzazione viene concessa sino alla concorrenza del limite.

4. Ai fini della verifica di cui ai commi precedenti, sono considerati:

a) i posti di strutture autorizzate ai sensi di legge al 31 dicembre dell’anno precedente alla richiesta di autorizzazione e che abbiano svolto nello stesso anno attività di programmazione cinematografica per un numero superiore a novanta giornate;

b) sono considerati altresì nel computo i posti di sale cinematografiche autorizzate al 31 dicembre dell’anno solare precedente a quello di richiesta dell’autorizzazione, anche se non ancora in attività;

c) sono escluse dal computo le arene, salvo quelle di cui all’articolo 13, comma 2, i cineclub e i cinecircoli di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) della l.r. 17/2005;

d) sono comprese nel computo le sale con capienza inferiore ai cento posti, di cui all’articolo 4, comma 2, lettera f) della l.r. 17/2005;

e) per quanto concerne la popolazione residente a livello provinciale e regionale si fa riferimento al dato ufficiale ISTAT disponibile al momento della presentazione dell’istanza;

f) per quanto concerne il numero dei posti si fa riferimento al dato ufficiale disponibile presso la Società italiana autori ed editori (SIAE) riferito al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui l’istanza è stata presentata.

Art. 15.

(Distanze)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della l.r. 17/2005, la distanza stradale fra le strutture cinematografiche esistenti e quelle per cui si chiede l’autorizzazione deve essere di:

a) non meno di due chilometri dalla più vicina sala;

b) non meno di otto chilometri dalla più vicina multisala dotata sino a sette schermi;

c) almeno 15 chilometri da strutture multisala dotate di otto o più schermi;

d) le distanze di cui alle lettere a) e b) si raddoppiano per le autorizzazioni relative a strutture multisala dotate di più di quindici schermi.

2. Per il calcolo delle distanze si procede a verifiche sulle dichiarazioni di certificazione e di atti di cui all’articolo 5, comma 2, lettera i), rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

3. Sono comprese nel computo delle distanze le sale con capienza inferiore ai cento posti, di cui all’articolo 4, comma 2, lettera f) della l.r. 17/2005.

4. Sono esclusi dal computo delle distanze le arene, i cineclub e i cinecircoli di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) della l.r. 17/2005.

Art. 16.

(Priorità)

1. Costituiscono criteri di priorità per il rilascio dell’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera d) della l.r. 17/2005, nel rispetto dei parametri e dei criteri di cui al presente capo:

a) le istanze di trasferimento di sala o multisala cinematografiche esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale;

b) le istanze presentate contestualmente sono valutate in base alla eventuale esistenza di attività economiche avviate all’interno della struttura e dirette a fornire servizi accessori ai fruitori dell’esercizio cinematografico, quali (a mero titolo esemplificativo) esercizi di somministrazione, internet point, mediateca, altri servizi commerciali (librerie specializzate, home video), distributori automatici di bevande e alimenti.

2. Sono altresì valutati, nell’ambito degli indirizzi di programmazione di cui all’articolo 3 della l.r. 17/2005, quali criteri di priorità per il rilascio di autorizzazione, le istanze relative a:

a) progetti di valorizzazione turistico, ricettiva e culturale di aree investite da processi di marginalizzazione economico e sociale o per le quali gli enti locali operano per un rilancio del potere attrattivo;

b) progetti finalizzati alla valorizzazione o allo sviluppo di ambito urbano.

Capo IV

Monitoraggio

Art. 17.

(Attività di monitoraggio)

1. La Regione al fine di aggiornare costantemente l’anagrafe delle sale cinematografiche e di analizzare compiutamente il sistema dell’offerta cinematografica e per consentire la puntuale verifica dei criteri di cui al capo II, si avvale della collaborazione dell’Osservatorio culturale del Piemonte di cui al protocollo d’intesa sottoscritto l’11 luglio 2001 tra Regione Piemonte, Città di Torino, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, AGIS, IRES e Fondazione Fitzcarraldo, provvede a realizzare un sistema informativo della rete distributiva che ne aggiorni costantemente l’anagrafe, anche avvalendosi, anche ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 17/2005, dei comuni, delle province e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e della collaborazione dell’Associazione generale italiana dello spettacolo - Delegazione interregionale Piemonte e Valle d’Aosta, nonché della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE).

Art. 18.

(Norma transitoria)

1. Le strutture attualmente inattive, situate nel territorio urbanizzato, così come individuato dal piano regolatore generale comunale, previsto ai sensi della l.r. 56/1977 e s.m.i, non sono soggette alla revoca prevista all’articolo 9, comma 1, lettera b) qualora i soggetti titolari procedano a lavori di adattamento e riavviino la propria attività entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo concessione della proroga di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a).

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 30 maggio 2006

Mercedes Bresso