Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 23 del 8 / 06 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2006, n. 53-2799

Art. 16, comma 5, legge regionale 4 settembre 1996, n. 70. Autorizzazione al Comitato di gestione del CA TO 3 - Bassa Valle Susa e Val Sangone - ad istituire n. 2 Aree a caccia specifica (ACS) nel territorio di competenza

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di autorizzare, per le motivazione esposte in premessa, il Comitato di gestione del CA TO 3 Bassa Valle Susa e Val Sangone ad istituire le aree a caccia specifica (ACS) “Balmafol” e “Viretta” rispettivamente di Ha 348 ed Ha 283 limitatamente alla stagione venatoria 2006/2007.

Il perimetro delle ACS di cui si autorizza l’istituzione con il presente provvedimento, deve essere delimitato, a cura del CA TO 3, da apposite tabelle, contenenti denominazione, tipo di zona e le indicazioni dell’articolo di legge regionale di riferimento. Complessivamente nel territorio del CA TO 3 risultano autorizzate n. 3 ACS aventi una superficie totale di Ha 819 pari a meno del 3 per cento della superficie agro-silvo-pastorale dell’ATC in questione. Alla scadenza delle ACS autorizzate con il presente provvedimento il CA TO 3 dovrà trasmettere al competente ufficio regionale i dati censuali relativi alle specie oggetto di tutela nelle aree in questione. Le predette aree potranno, pertanto, essere confermate solo in presenza di significativi e documentati risultati attestanti l’incremento delle specie oggetto di tutela e la riduzione dei danni alle produzioni agricole realizzate in detti territori.

La fruizione delle ACS in questione è consentita nel rispetto del Regolamento allegato quale parte integrante alla D.G.R. n. 71-10129 del 28.7.2003, istitutiva dell’ACS “Chianocco”.

La Provincia di Torino, cui la presente deliberazione sarà trasmessa per gli adempimenti di competenza, è invitata ad adottare tutti gli opportuni accorgimenti al fine di vigilare sulla corretta fruizione delle ACS in questione da parte dei cacciatori ammessi ad esercitarvi l’attività venatoria.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)