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Bollettino Ufficiale n. 23 del 8 / 06 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2006, n. 52-2798

Art. 16, comma 5, legge regionale 4 settembre 1996, n. 70. Autorizzazione al Comitato di gestione dell’ATC CN 3 ad istituire n. 2 aree a caccia specifica (ACS) nel territorio di competenza

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di autorizzare l’ATC CN 3, per quanto sopra specificato e limitatamente alle stagioni venatorie 2006/2007 e 2007/2008, ad istituire le ACS “Baldissero d’Alba”, di circa Ha 220, e “Santa Vittoria d’Alba”, di circa Ha 150, ubicate rispettivamente negli omonimi comuni. Le ACS proposte sono limitrofe a zone di ripopolamento e cattura (ZRC) ed hanno lo scopo di tutelare lepri (Lepus europaeus) e fagiani (Phasianus colhicus) che da tali istituti di protezione si espandono nei terreni vicini con lo scopo di alimentarsi e trovarvi rifugio. Nelle medesime aree verrà consentito il solo prelievo di cinghiali (Sus scrofa), volpe (Vulpes vulpes) e corvidi.

L’area occupata da ACS nell’ATC CN 3 è di Ha 370, pari a meno dell’1 per cento del territorio venabile di competenza. Il perimetro delle ACS, di cui si autorizza l’istituzione con il presente provvedimento, deve essere delimitato, a cura dell’ATC CN 3, da apposite tabelle, contenenti denominazione, tipo di zona e le indicazioni dell’articolo di legge regionale di riferimento.

L’attività venatoria nelle ACS in parola è disciplinata dal Regolamento di fruizione proposto dal Comitato di gestione interessato, debitamente modificato sulla base delle indicazioni formulate dal competente settore, così come risulta dall’allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

Sono comunque fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 29 della l.r. 70/96 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000.

L’eventuale rinnovo delle ACS in argomento, al termine della validità delle stesse, è subordinato alla valutazione positiva dei risultati conseguiti in ordine alla salvaguardia ed all’ incremento delle specie oggetto di tutela nonché al contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nei terreni che ne fanno parte ed in quelli limitrofi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)