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Bollettino Ufficiale n. 23 del 8 / 06 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2006, n. 51-2797

DGR n. 10 - 26362 del 28.12.1998 “Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata”. Modifiche ed integrazioni

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di modificare, sulla base delle considerazioni svolte in premessa, l’allegato alla DGR n. 10 - 26362 del 28.12.1998 e succ. mod., concernente i criteri e gli indirizzi in ordine alla gestione programmata della caccia, come segue:

1) - il punto 4 dell’art. 3 “Composizione del Comitato di gestione ”è così sostituito:

“4. Le associazioni ed organizzazioni interessate, di cui al comma 1, alle lettere a) e b), concorrono alla formazione del Comitato di gestione designando concordemente i rappresentanti per le rispettive categorie.

Tale designazione è effettuata sulla base della rappresentatività e in proporzione alla consistenza dei rispettivi iscritti.

La consistenza degli iscritti alle varie organizzazioni professionali agricole è determinata in base agli iscritti residenti nel territorio provinciale.

La consistenza degli iscritti alle varie associazioni venatorie è determinata in base ai cacciatori ammessi in ciascun A.T.C. o C.A. e, per gli A.T.C., anche delle ammissioni successive alla prima.

La consistenza degli iscritti per ciascuna associazione venatoria è valutata in riferimento al mese di novembre dell’anno solare di scadenza del Comitato di gestione (31 dicembre).

All’atto del ritiro del tesserino o della timbratura dello stesso, nel caso di ammissioni successive alla prima, l’incaricato dell’ATC o CA registra, a seguito di informativa scritta al cacciatore ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 196/03 l’eventuale appartenenza del cacciatore ad una associazione venatoria. Gli A.T.C. e i C.A. sono garanti del corretto utilizzo dei dati riservati acquisiti, ai sensi della normativa a tutela della privacy.

Gli ATC e i CA comunicano alle Province, per i compiti d’istituto, esclusivamente il numero, in forma aggregato-statistica, dei cacciatori appartenenti alle diverse associazioni venatorie.

E’ comunque garantita, fermo restando il numero massimo dei componenti previsti, la rappresentanza di ogni associazione che abbia una percentuale di iscritti nell’A.T.C. o nel C.A. di riferimento non inferiore al 10% del totale degli iscritti ad una associazione.

Le variazioni circa la consistenza degli iscritti alle associazioni venatorie ai fini della ripartizione dei membri all’interno del Comitato di gestione, verificatasi nel periodo di durata in carica dello stesso, saranno valutate solo in sede di rinnovo del Comitato di gestione alla sua scadenza. Nel caso in cui la variazione degli iscritti ad una associazione risulti superiore al 20%, la Provincia provvede alla nuova ripartizione.

Le associazioni di cui alla lettera c) del comma 1, concorrono alla formazione del Comitato di gestione designando concordemente i rappresentanti. E’ comunque garantita, fermo restando il numero dei componenti previsti, la rappresentanza in ciascun A.T.C. o C.A. di ogni associazione che abbia una percentuale di iscritti nella Provincia non inferiore al 15% del totale della categoria.

Le associazioni ed organizzazioni interessate trasmettono alla Provincia un documento contenente le designazioni concordate relative ad ogni A.T.C. e C.A..

Trascorsi trenta giorni dalla prima richiesta di designazione, nel caso in cui le designazioni manchino o non siano concordate o siano inferiori o superiori alle quote che spettano alle associazioni ed organizzazioni, la Provincia provvede alle nomine scegliendo i componenti tra le persone designate dalle varie organizzazioni e associazioni tenendo conto dei parametri di rappresentatività per ciascuna categoria".

2) - All’art. 8 “Gestione finanziaria degli ATC e dei CA. Bilancio di previsione” dopo il punto 13) è aggiunto il seguente:

“14. Non rientrano tra i fini istituzionali le spese per il contenzioso contro la Regione”.

3) - L’art. 9 “Rendiconto tecnico e finanziario” è così sostituito:

“Art. 9

Rendiconto tecnico e finanziario

1. Il Comitato di gestione predispone ed approva entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto annuale relativo all’esercizio precedente.

2. Il rendiconto deve comprendere lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa. Lo stato patrimoniale e il conto economico devono essere certificati.

3. Allo stesso deve essere allegata una relazione sullo stato di attuazione dei programmi e progetti dell’A.T.C. o del C.A.

4. Per i progetti finalizzati per i quali siano stati erogati contributi da parte della Giunta regionale o della Provincia, i predetti documenti debbono fornire specifica indicazione circa l’utilizzo dei contributi stessi e i risultati conseguiti.

5. Il rendiconto approvato, certificato e corredato dai relativi allegati, è trasmesso in copia alla Direzione competente entro il 30 aprile."

4) - L’art. 10 è abrogato.

5) - Dopo l’art. 11 è inserito il seguente:

“Art. 12

Verifiche ispettive

1. La Direzione competente, attraverso la funzione ispettiva, compie verifiche, anche a campione secondo le previsioni dell’art. 28 della l.r. 70/96."

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)