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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 22

Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio 2006, n. 79-2953

Legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1, art. 31 - Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore: Approvazione

A relazione dell’Assessore Migliasso:

La legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato d’interventi e servizi sociali”, all’art. 2, comma 1, stabilisce che la Regione programmi e organizzi il sistema integrato degli interventi e servizi sociali secondo i principi d’universalità, solidarietà, sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza omogeneità ed equità territoriale, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

Ai sensi della citata normativa si configura un sistema di protezione sociale caratterizzato da due profili fondamentali:

1. La garanzia di risposta ai diritti sociali;

2. La sussidiarietà nella sua dimensione orizzontale.

In tale contesto che, salvaguardando le garanzie e affermando gli obblighi istituzionali sanciti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, vede allargato e ampliato l’ambito di responsabilità della funzione sociale pubblica, attraverso la libera, democratica e volontaria partecipazione delle formazioni sociali, viene delineandosi una caratterizzazione di tipo solidaristico della sussidiarietà orizzontale da riconoscersi, in particolare, ai soggetti del terzo settore.

In attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà, al comma 2, della citata normativa regionale, è previsto che, nella programmazione e realizzazione del sistema sia riconosciuto e agevolato il particolare ruolo dei soggetti del terzo settore, quali espressioni organizzate delle autonome iniziative dei cittadini; ciò comporta il loro coinvolgimento nei quattro momenti della programmazione, della progettazione, della gestione e della definizione dei parametri e criteri relativi alla valutazione dell’efficacia ed efficienza degli interventi.

La condivisione di responsabilità pubbliche, grazie alla partecipazione al sistema regionale integrato d’interventi e servizi da parte dei soggetti del Terzo settore, non implica l’arretramento della funzione sociale pubblica, ma al contrario ne ridefinisce il profilo in termini di titolarità della funzione, programmazione complessiva, garanzia del sistema, controllo e verifica.

Inoltre, la riduzione dello spazio pubblico d’intervento diretto, dovuta alla presenza dei soggetti del terzo settore nella rete integrata dei servizi, ai sensi dell’art. 3, lettera a), della citata normativa regionale, deve avvenire nel rispetto del principio costituzionale di pluralismo, che si realizza, sia attraverso meccanismi idonei e trasparenti di scelta dei soggetti privati che concorrono a formare la rete dei servizi, sia attraverso la garanzia del diritto di scelta fra i servizi erogati da parte di chi ne usufruisce.

Peraltro, i soggetti privati non a fini di lucro attivi nel sistema integrato dei servizi sono molteplici e presentano caratteristiche specifiche e differenti, da cui derivano conseguenze rilevanti sul piano giuridico e nelle relazioni che possono instaurarsi tra loro e gli enti pubblici. In tali rapporti risulta, dunque, fondamentale che sia riconosciuto ed assicurato il rispetto della natura originaria dei vari soggetti del terzo settore, al fine garantire l’identità culturale e le ispirazioni ideali, che sono alla base della solidarietà che essi esprimono, valorizzandone, altresì, la diversità di ruolo nel sistema di welfare integrato.

In ossequio alla summenzionata necessità di distinzione ed individuazione, allo scopo di riconoscere specificità proprie rispetto al ruolo nell’ambito delle politiche sociali, all’art. 11 della legge regionale, sono elencati i vari soggetti afferenti al terzo settore.

L’art. 31, nel sancire l’esclusione del criterio del prezzo più basso, negli affidamenti di servizi alla persona, prevede che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base dell’atto d’indirizzo e coordinamento del Governo di cui all’art. 5 commi 3 e 4 della legge nazionale, adotti specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra gli enti pubblici e il terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi d’affidamento dei servizi alla persona ed alle modalità per valorizzare l’apporto del volontariato nell’erogazione dei servizi.

Con tale provvedimento, nell’ambito dei principi definiti dalla legge, sono individuati:

a. Il ruolo da riconoscersi a ciascuna delle varie componenti del terzo settore nel rispetto della loro natura originaria, come definita per legge, e le conseguenti modalità di coinvolgimento negli ambiti della programmazione, organizzazione e gestione.

b. Le azioni da prevedere e finanziare nei piani regionali e di zona per il sostegno e la qualificazione dei soggetti del terzo settore.

c. Gli orientamenti e le indicazioni per la scelta, fra i vari sistemi previsti dalla normativa vigente, per la gestione dei servizi e per il coinvolgimento di privati nella stessa, individuando per ciascuno di questi l’ambito ottimale d’applicazione.

Il successivo comma 4 sancisce che i criteri da utilizzare nelle procedure per l’affidamento a terzi di servizi alla persona devono garantire:

1) la piena espressione della progettualità da parte del soggetto gestore;

2) l’esclusione del ricorso a forme d’intermediazione di manodopera;

3) la considerazione, nella determinazione del prezzo base, del costo del lavoro di cui ai contratti collettivi nazionali;

4) la valutazione degli aspetti qualitativi del servizio nella fase d’affidamento e il controllo del mantenimento degli stessi nella fase d’esecuzione del contratto.

Sebbene taluni istituti fra i vari sistemi previsti dalla normativa vigente per il coinvolgimento dei privati nella gestione dei servizi, menzionati in particolare agli art. 15 e 17 dell’allegato alla presente deliberazione costituiranno, ai sensi di legge, argomento di specifici provvedimenti di Giunta regionale per un’ulteriore disciplina di maggior dettaglio, si ritiene opportuno che, per completezza di trattazione, siano comunque richiamati nelle loro linee essenziali nell’allegato al presente provvedimento. Inoltre, considerato il carattere regolamentare dello stesso e l’implicita finalità di interesse pubblico a garantire rapporti corretti tra soggetti privati “non profit” ed enti pubblici, si propone di estendere l’applicabilità del presente provvedimento alla generalità dei rapporti con gli enti pubblici del territorio ivi compresi le AA.SS.LL. e gli enti del Servizio sanitario regionale.

Considerato che la Giunta regionale, con DGR n. 51-13234 in data 3 agosto 2004, ha approvato le linee guida per la predisposizione dei piani di zona ed in tale ambito ha definito il ruolo e la partecipazione del terzo settore;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente Regione Autonomie locali in data 13 marzo 2006 e sentita la competente commissione consiliare in data 19 maggio 2006, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare le linee guida previste all’art. 31 della L.R. n. 1/2004, per la regolamentazione dei rapporti tra enti pubblici e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi d’affidamento dei servizi alla persona ed alle modalità per valorizzare l’apporto del volontariato nell’erogazione dei servizi, contenuti nell’allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante.

Gli istituti previsti dalla presente deliberazione devono trovare adeguata rappresentazione, in ordine alle modalità di accesso ed alle tariffe praticate, all’interno della carta dei servizi degli enti destinatari.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato