Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22

Codice 10.7
D.D. 12 dicembre 2005, n. 1267

Comune di Beura Cardezza (VCO). Mut. temp. di dest.ne d’uso, con conc.ne amm.va per anni 9 a terzi, di porzioni di complessivi mq. 69.081 del t.no com.le di uso civico distinto al NCT Fg. 12 - mapp. 85 parte (ex 68 - ex 13), per coltivazione cave di “gneiss” o “beola”, denominate “Volpe” e “Decimo” e usi accessori. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Beura Cardezza (VCO) a mutare la destinazione d’uso di porzioni di complessivi mq. 69.081 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 12 - mapp. 85 parte (ex 68 - ex 13), per darle in concessione amministrativa a terzi per un periodo di anni 9 (nove), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire la coltivazione di due cave di “gneiss” o “beola”, denominate “Volpe” e “Decimo” nonché gli usi accessori (discarica - strade - piazzali) inerenti l’attività, con realizzazione di un nuovo tratto di strada finalizzato a consentire il trasporto dei materiali, senza dover utilizzare la Strada Provinciale per Beura Cardezza;

Che il Comune di Beura Cardezza (VCO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione che verranno stipulati con i privati Concessionari, relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

Che i Concessionari non potranno operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la coltivazione delle cave e per la realizzazione di quanto richiesto (nuovo tratto di strada) e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

Le porzioni di complessivi mq. 69.081 del terreno oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere delle concessioni, salvo rinnovo delle stesse, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese dei privati Concessionari;

La concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come analiticamente specificato in premessa;

eventuali conguagli potranno essere effettuati, oltre a quanto specificato in premessa (sensibili e documentate variazioni dei costi e dei prezzi di mercato - effettivi volumi di estrazione rapportati alla qualità del materiale estratto) solo in conseguenza di una specifica valutazione, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione, su richiesta delle parti (Comune - Concessionari) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’approvazione di verifiche demaniali;

Il Comune di Beura Cardezza (VCO) dovrà destinare tutti gl’importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titolo del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

Tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico dei privati Concessionari.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri