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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22

Codice 18.2
D.D. 24 novembre 2005, n. 200

L. 9.1.1989, n.13 (barriere architettoniche). Impegno di euro 1.436.232,00 su capitolo di spesa n. 26241/2005 (accantonamento n.101514). Erogazione ai comuni delle somme spettanti per complessivi euro 985.468,02 (cap. n.26241/2005)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di rettificare la graduatoria definitiva dei richiedenti le provvidenze per l’anno 2004 approvata con D.D. n. 212 del 23.11.2004:

- con il riconoscimento, per le domande contrassegnate con i codici nn.: 4239, 4223, della priorità prevista per gli “invalidi totali” con difficoltà di deambulazione;

- con l’annullamento della domanda di contributo contrassegnata con il codice n. 4032;

- con l’inserimento nella categoria “invalidità parziale” anziché “invalidità totale” della domanda di contributo contrassegnata con il codice n. 4160.

2. di revocare la Determinazione del Dirigente n. 232 del 23.12.2004 avente per oggetto “L. 9.1.1989, n. 13 (Barriere Architettoniche). Impegno di euro 1.436.232,00 sul capitolo di spesa n. 26240/2004 (accantonamento n. 101888). Erogazione ai Comuni delle somme spettanti per complessivi euro 981.816,27 (cap. n. 26240/2004)”;

3. di impegnare la somma di euro 1.436.232,00 sul capitolo di spesa n. 26241/2005 (accantonamento n. 101514);

4. di erogare ai Comuni indicati nell’allegato “B”, le somme di cui alla colonna “Totale per Comune” per complessivi euro 985.468,02 sul capitolo n 26241/2005 (accantonamento n. 101514);

5. di confermare ai Sindaci dei Comuni le istruzioni approvate con la D.G.R. n. 49-524 del 17.9.1990 ai punti 4 e 5, per l’erogazione dei fondi loro assegnati;

6. di dare atto che le domande non soddisfatte per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi, tali domande mantengono l’ordine in graduatoria, fermo restando la precedenza ai disabili riconosciuti invalidi totali, con difficoltà di deambulazione, anche se presentate nell’anno successivo.

Gli allegati “A” e “B” costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e del Regolamento Regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo

Il Dirigente responsabile
Lidia Borghini

Allegato