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Bollettino Ufficiale n. 22 del 1 / 06 / 2006

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 maggio 2006, n. 51

Ricorso della s.r.l. La Fiorita ai sensi dell’art. 60 della L.R. 5/12/77 n. 56 e s.m.i. e del d.p.r. 24/11/71 n. 1199 per l’annullamento delle concessioni edilizie nn. 186/02, 187/02, 219/02, 11/03, 35/03, 39/03, 71/04, 115/04, 123/04 e 130/04, rilasciate dal Comune di Oleggio in attuazione del Piano Esecutivo convenzionato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/5/2001

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Premesso:

che in data 19 gennaio 2006 è pervenuta da parte del sig. Massara Franco, (omissis), la richiesta di annullamento dei titoli edilizi relativi alle seguenti pratiche del Comune di Oleggio: n. 186/02 per la demolizione completa di fabbricati, n. 187/02 per la demolizione parziale di fabbricati, n. 219/02 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, sistema viario pedonale e veicolare, spazi di sosta e parcheggio, distribuzione idrica, fognature, rete energia elettrica, distribuzione gas, rete telefonica, n. 11/03 per la realizzazione di edifici plurifamiliari per 52 alloggi, n. 35/03 per la ristrutturazione di edificio esistente con cambio di destinazione d’uso per la realizzazione di 5 uffici e 10 alloggi, n. 36/03 per la ristrutturazione di palazzina esistente da adibire ad uffici comunali, n. 39/03 per lavori di scavo finalizzati alla rimozione di 5 vasche interrate, n. 44/04 per la realizzazione di autorimesse interrate e piazza sovrastante, n. 71/04 per la realizzazione di edifici plurifamiliari per 61 alloggi, n. 115/04 per la realizzazione di due cabine Enel, n. 123/04 per cambio di destinazione d’uso da unità residenziale ad ufficio, n. 130/04 per la costruzione dei 5 moduli condominiali come intervento alternativo alla pratica edilizia n. 71/04;

che a tali provvedimenti sono riconducibili anche le seguenti denuncie d’inizio attività: DIA n. 62/04 per modifiche interne, soppalchi e tramezzature; DIA n. 180/04 per scavo di sbancamento; DIA per variante in corso d’opera relativa alla ristrutturazione di edificio esistente; DIA n. 97/05 per variante in corso d’opera relativa alla pratica n. 11/03; DIA n. 100/05 per la realizzazione di divisioni interne;

che il ricorrente ha eccepito l’illegittimità dei titoli edilizi sopra elencati per i seguenti motivi:

a) difformità generale tra il computo dei volumi esistenti e quelli risultanti dagli elaborati progettuali relativi alle concessioni edilizie rilasciate dal Comune;

b) riguardo al lotto A, realizzazione di soppalchi con superficie superiore al 50% della superficie del locale principale;

c) riguardo al lotto B, omissione della rappresentazione grafica degli abbaini negli elaborati progettuali;

d) sempre per il lotto B, realizzazione delle opere relative alla pratica n.130/04 mediante solo permesso di costruire;

e) nei lotti B e C, l’altezza media ponderata dei sottotetti risulta superiore a 2,50 metri, di conseguenza va compresa nel calcolo volumetrico;

f) per il lotto C, il prospetto ovest rappresentato nella tavola 9 non corrisponde a quanto realizzato in volumi ed altezze; i ripostigli situati nei sottotetti hanno altezza media superiore a 2,50 metri e quindi vanno conteggiati nel volume complessivo; nelle sezioni B-B è omessa la rappresentazione degli abbaini; nel profilo relativo ai manufatti esistenti è stato trascurato quello dell’abitazione del ricorrente; la progettazione del singolo lotto non considera la percentuale di terreno permeabile che deve essere piantumato con alberi di alto fusto; manca l’indicazione della quota di superficie da destinare a verde

g) gli edifici prospicienti la via Grottone non rispettano la distanza tra i fabbricati prevista dal decreto ministeriale n. 1444/1968.

Atteso che:

il ricorso è stato comunicato, ai sensi dell’articolo 4 del citato D.P.R. n. 1199/1971, ai soggetti direttamente interessati in quanto individuabili: al Comune di Oleggio e al legale rappresentante della s.r.l. La Fiorita;

il Comune di Oleggio ha trasmesso le proprie deduzioni con nota prot. n. 6629 del 24 febbraio 2006, adducendo:

- preliminarmente, che, come risulta dalla documentazione agli atti, il ricorrente è a conoscenza delle vicende contestate già dall’aprile 2001, pertanto il ricorso pare irricevibile poiché presentato fuori termine, secondo quanto previsto dall’art. 2 del d.p.r. n. 1199/1971;

- nel merito, che le opere realizzate sono state previste preliminarmente nel piano esecutivo convenzionato (PEC), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 26/01, e che tale strumento urbanistico esecutivo costituisce il riferimento per i titoli edilizi abilitanti all’edificazione. La volumetria originariamente insistente nella zona produttiva D1 risulta maggiore a quella poi di fatto prevista nelle norme tecniche di attuazione, all’art. 29 bis, come volumetria massima assentibile.

Riguardo alla superficie a soppalco di cui alle planimetrie allegate alla DIA n. 62/04, risulterebbero alcune difformità che possono essere sanate sulla base dell’art. 37 - interventi eseguiti in assenza o in difformità della DIA e accertamento di conformità - o dell’art. 33 - interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità - del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Sull’istruttoria eseguita, si è ritenuto che l’elaborato presentato per gli abbaini sia sufficientemente dettagliato, essendo questi già indicati nei prospetti.

Sul punto d) delle contestazioni sopra elencate, la pratica 130/04 risulta essere una richiesta di parere preventivo su diversa disposizione delle altezze dei corpi di fabbrica per l’edificio B, autorizzato con permesso di costruire n. 71/04.

La convenzione del PEC prevede l’edificazione tramite edilizia convenzionata per il lotto C o non per quello B, come riportato nel ricorso; in effetti il lotto C è stato realizzato sulla base di convenzione registrata il 17 luglio 2003.

In merito all’altezza dei sottotetti, corrisponde al vero che essa risulta inferiore a 2,50 metri, tant’è che essi sono agibili ma non abitabili; il computo del relativo volume risulta effettuato secondo le norme di attuazione vigenti. Lo stesso vale riguardo ai ripostigli nei sottotetti, anch’essi agibili ma non abitabili; gli abbaini risultano sufficientemente rappresentati nel complesso della documentazione istruttoria e relativamente al lotto C, al punto f) delle contestazioni, non emergono rilevanti discordanze del prospetto ovest realizzato rispetto a quello in progetto.

Gli edifici esistenti, tra cui l’abitazione del ricorrente, sono stati considerati in fase di predisposizione del PEC e quanto concessionato con il permesso di costruire n. 11/03 è consentito dal PEC medesimo; la verifica della superficie permeabile è stata condotta sull’intera lottizzazione ed è superiore al 15% previsto dalle norme tecniche di attuazione; in particolare in tali N.T.A. non risulta l’art. 30.7, richiamato dal ricorrente, sulle superfici da destinare a verde.

Sull’ultimo punto delle contestazioni riportate riguardo alle distanze tra i fabbricati, già gli elaborati del PEC prevedevano l’edificazione del fabbricato C in posizione non antistante a quella del ricorrente e non vi sono pareti finestrate fronteggianti.

Il ricorrente ha chiesto con nota del 31 gennaio 2006 il rilascio di copia delle controdeduzioni presentate dall’Amministrazione comunale e queste gli sono state trasmesse con nota regionale prot. n. 7873/19.6 del 09 marzo 2006.

Dato atto che:

- l’art. 2. termine - presentazione - del D.P.R. n. 1199/1971 prevede che il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato e da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

rilevato che:

nella documentazione pervenuta in allegato alla nota comunale prot.n.6629 del 24 febbraio 2005, risulta che:

1. il ricorrente ha presentato osservazioni al PEC in questione, per l’area cd. “Picchio.Gagliardi”, il 26 aprile 2001;

2. tali osservazioni vengono riportate nella deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24 maggio 2001, ove non vengono accolte;

3. con successiva richiesta del 16 gennaio 2004 il ricorrente chiede la verifica del rispetto della distanza di 10 metri tra pareti finestrate dei fabbricati in corso di costruzione ed il proprio edificio e con nota comunale prot .n. 5192 del 19 febbraio 2004 il responsabile dell’Area urbanistica comunica al privato che il progetto approvato risponde pienamente alle disposizioni dettate dall’art. 16.11 delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale intercomunale, poiché la distanza tra pareti finestrate degli edifici deve essere misurata ortogonalmente al fronte finestrato; pertanto la distanza tra le pareti finestrate risulta superiore a 10 metri.

Tanto premesso,

visto il D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199;

vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 e successive modifiche ed integrazioni;

decreta

di rigettare a causa della tardiva presentazione, come esposto in premessa, il ricorso presentato dal sig. Massara Franco ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199 avverso i titoli edilizi relativi alle pratiche del Comune di Oleggio: n. 186/02 per la demolizione completa di fabbricati, n. 187/02 per la demolizione parziale di fabbricati, n. 219/02 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, sistema viario pedonale e veicolare, spazi di sosta e parcheggio, distribuzione idrica, fognature, rete energia elettrica, distribuzione gas, rete telefonica, n. 11/03 per la realizzazione di edifici plurifamiliari per 52 alloggi, n. 35/03 per la ristrutturazione di edificio esistente con cambio di destinazione d’uso per la realizzazione di 5 uffici e 10 alloggi, n. 36/03 per la ristrutturazione di palazzina esistente da adibire ad uffici comunali, n. 39/03 per lavori di scavo finalizzati alla rimozione di 5 vasche interrate, n. 44/04 per la realizzazione di autorimesse interrate e piazza sovrastante, n. 71/04 per la realizzazione di edifici plurifamiliari per 61 alloggi, n. 115/04 per la realizzazione di due cabine Enel, n. 123/04 per cambio di destinazione d’uso da unità residenziale ad ufficio, n. 130/04 per la costruzione dei 5 moduli condominiali come intervento alternativo alla pratica edilizia n. 71/04.

Avverso la presente decisione è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro 60 giorni dalla comunicazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

Mercedes Bresso