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Bollettino Ufficiale n. 22 del 1 / 06 / 2006

Legge regionale 24 maggio 2006, n. 20.

Attuazione di iniziative finalizzate al rilancio dell’attività convegnistica e congressuale.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di preservare e potenziare la vocazione congressuale del territorio regionale e del suo capoluogo, la Regione Piemonte, d’intesa con il sistema delle autonomie locali, promuove e favorisce la realizzazione delle condizioni necessarie per una gestione economicamente equilibrata della relativa attività imprenditoriale, attraverso la partecipazione in appositi organismi societari.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 sono individuati due distinti soggetti giuridici, ai quali attribuire rispettivamente la proprietà e la gestione del Centro Congressi di Torino.

Art. 2.

(Società immobiliare)

1. La Regione, assieme alla Città di Torino e alla Camera di commercio di Torino, acquisisce la proprietà dell’immobile attualmente destinato a centro congressi all’interno del complesso del Lingotto in Torino.

2. Per l’acquisizione di cui al comma 1, viene utilizzata una società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, ma con una presenza significativa di capitale privato.

3. Il livello di capitalizzazione della società deve consentire di ridurre il ricorso all’indebitamento in misura inferiore alla metà del prezzo d’acquisto dell’immobile.

Art. 3.

(Società di gestione)

1. La gestione dell’attività convegnistica e congressuale all’interno del centro congressi di Torino è affidata ad Expo 2000 S.p.a, previa modificazione del suo statuto, ridefinizione del suo oggetto sociale e congrua ricapitalizzazione.

2. Il nuovo assetto azionario della società contempla l’ingresso nella compagine sociale della Città di Torino in qualità di socio di controllo, nonché la permanenza di una significativa quota in capo alla Regione e alla Camera di commercio di Torino.

3. Nel caso di trasformazione in società consortile lo statuto può prevedere, ai sensi dell’articolo 2615 ter, secondo comma, del codice civile, l’obbligo per i soci di contribuire finanziariamente al funzionamento dell’organizzazione consortile.

Art. 4.

(Modalità e limiti di partecipazione)

1. La Regione partecipa alle società di cui agli articoli 2 e 3 tramite Finpiemonte S.p.A. a cui viene conferito mandato senza rappresentanza, ai sensi dell’articolo 1703 e seguenti del codice civile.

2. Le modalità di provvista dei mezzi finanziari, la definizione dei limiti del mandato ed ogni altro aspetto del rapporto contrattuale intercorrente fra la Regione ed il suo mandatario, trovano disciplina in appositi provvedimenti amministrativi che prevedono l’attivazione di verifiche periodiche sull’ottemperanza dell’operato di Finpiemonte S.p.A. alle istruzioni regionali.

3. La quota regionale di partecipazione alla società immobiliare non può superare il 38,75 per cento del capitale sociale.

4. La quota regionale di partecipazione alla società di gestione non può superare il 30 per cento del capitale sociale.

Art. 5.

(Norma Finanziaria)

1. La Regione partecipa alle società di cui agli articoli 2 e 3 per un importo, comprensivo delle quote di aumento di capitale di pertinenza, stimato complessivamente nel biennio 2006-2007, in euro 10.862.500,00, di cui euro 1.000.000,00 per la società dell’articolo 3.

2. Agli oneri previsti per l’anno 2006 in euro 8.587.500,00 e per l’anno 2007 in euro 2.275.000,00 nell’ambito dell’Unità previsionale di base (UPB) 08042 (Programmazione e statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo - II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008 si fa fronte con le risorse finanziarie dell’UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo - II - spese di investimento).

3. Al finanziamento delle spese di cui all’articolo 3, comma 3, previste nell’ambito dell’UPB 21991 (Turismo sport parchi Direzione Titolo - I - spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008 si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

4. Per la remunerazione dell’opera prestata da Finpiemonte s.p.a. nella gestione delle partecipazioni nelle società di cui agli articoli 2 e 3 è prevista una spesa annua non superiore a 15.000,00 euro, nell’ambito dell’UPB 21991 (Turismo sport parchi Direzione Titolo - I - spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 6.

(Abrogazione di norme)

1. Il capo I della legge regionale 25 febbraio 1991 n. 7 (Costituzione dell’Expo 2000 S.p.A. Centro Fieristico ai sensi della l.r. n. 47/87 e modificazioni agli articoli 15 e 16 della l.r. 47/87) come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 44 (Seconda legge di variazione al bilancio della Regione per il 1994 e devoluzione di quote di assegnazioni statali in materia di agricoltura e di foreste) è abrogato.

Art. 7.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto dei risultati ottenuti con l’attuazione del presente intervento normativo in termini di risanamento della situazione patrimoniale e finanziaria di Expo 2000 S.p.a. e presenta al Consiglio regionale, entro un anno dalla sua entrata in vigore e successivamente con cadenza biennale una relazione documentata avente per oggetto:

a) l’illustrazione delle poste di bilancio delle società, di cui agli articoli 2 e 3, nonchè l’entità del ricorso all’indebitamento della società immobiliare e le modalità di suo riassorbimento da parte della società medesima;

b) una ricognizione dello sviluppo dell’attività convegnistica e congressuale riconducibile all’attività di Expo 2000 S.p.a e dei suoi rapporti con i livelli raggiunti da tali attività sul territorio regionale;

c) la definizione delle finalità perseguite dall’esecutivo regionale con l’attività di indirizzo su Finpiemonte S.p.a, di cui all’articolo 4, comma 2.

2. La prima relazione presentata al Consiglio regionale documenta altresì l’entità della ricapitalizzazione della società di cui all’articolo 3 e degli oneri finanziari sopportati dalla Regione per aderire alla ricapitalizzazione medesima.

Art. 8.

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 maggio 2006

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 145

Attuazione di iniziative finalizzate al rilancio dell’attività convegnistica e congressuale.

- Presentato dalla Giunta regionale il 28 settembre 2005.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente l’11 ottobre 2005.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla I Commissione referente il 21 aprile 2006 con relazione di Mariano Rabino.

- Approvato in Aula il 16 maggio 2006 con 33 voti favorevoli, 1 voto contrario, 2 astenuti e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 3

- Il testo dell’articolo 2615-ter del codice civile è il seguente :

“Art. 2615-ter. (Società consortili)

1. Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’articolo 2602.

2. In tal caso l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro.".


Note all’articolo 4

- Il testo dell’articolo 1703 del codice civile è il seguente :

“Art.1703. (Nozione)

1. Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra.".

- Il testo dell’articolo 1705 del codice civile è il seguente :

“Art.1705. (Mandato senza rappresentanza.)

1. Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.

2. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.".


Note all’articolo 5

- Il testo dell’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n.7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente :

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l’approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all’articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalita’ regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell’anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria puo’ disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all’articolo 5.

4. La legge finanziaria e’ approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell’ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".

- Il testo dell’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003) è il seguente :

“Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall’esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell’articolo 8 della l.r. 7/2001, l’autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all’esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L’autorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo’ disporre la riduzione o l’aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo’ prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".


Nota all’articolo 8

- Il testo dell’articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente :

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall’approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.