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Bollettino Ufficiale n. 22 del 1 / 06 / 2006

Legge regionale 24 maggio 2006, n. 19.

Istituzione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Istituzione)

1. È istituita la Riserva naturale orientata di Bosco Solivo ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette “Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia”).

Art. 2.

(Confini)

1. I confini della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo, incidenti sul territorio del Comune di Borgo Ticino, sono individuati nella allegata planimetria in scala 1:25000.

2. Il territorio della Riserva naturale orientata è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il perimetro e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la scritta: Regione Piemonte - Riserva naturale orientata di Bosco Solivo.

Art. 3.

(Finalità)

1. Le finalità dell’istituzione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo, individuate nell’ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell’articolo 1 della l.r. 12/1990 e nell’articolo 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998), inserito dall’articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, sono le seguenti:

a) tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche, storico-culturali, le tradizioni e le attività caratteristiche dell’area protetta;

b) promuovere e valorizzare le attività economiche tradizionali legate all’utilizzo ecosostenibile delle risorse;

c) riqualificare il patrimonio forestale al fine di ricostruire l’unità ambientale e paesaggistica del Bosco Solivo, valorizzando le pratiche silvocolturali e le consuetudini delle popolazioni locali;

d) garantire forme d’uso del territorio ed uno sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli aspetti ambientali, paesaggistici e le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l’evoluzione del paesaggio e del territorio;

e) promuovere, organizzare e sostenere la ricostruzione ed il ripristino di tali risorse e valori;

f) promuovere, organizzare e sostenere attività di studio, di ricerca, didattiche e scientifiche;

g) promuovere e gestire ogni iniziativa necessaria ed utile per consentire la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali;

h) garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui agli allegati della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni, e di cui agli allegati della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e successive modificazioni, secondo le disposizioni attuative del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.

Art. 4.

(Gestione e personale)

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità istitutive sono esercitate dall’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore previsto dall’articolo 7, comma 9 bis, della l.r. 12/1990, come modificata dall’articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 4.

2. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l’Ente a cui è affidata la gestione della Riserva naturale orientata, si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica rideterminata ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sulla organizzazione degli uffici e dell’ordinamento del personale regionale).

Art. 5.

(Modifica della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12)

1. Il comma 21 bis dell’articolo 9 della l.r. 12/1990, come modificato dall’articolo 2 della l.r. 4/1992 (Modificazioni alla L.R. 22 marzo 1990, n. 12, in materia di aree protette: Parco naturale della Valle del Ticino, Parco naturale dei Lagoni di Mercurago e Riserva naturale speciale del Fondo Toce), è sostituito dal seguente:

“21 bis. Il Consiglio direttivo dell’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore è così composto:

a) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Arona, Borgo Ticino, Comignago, Dormelletto, Oleggio Castello e Verbania;

b) un membro nominato dal Consiglio regionale con esperienza in materia forestale, zoologica ed archeologica;

c) due membri nominati dalla Provincia di Novara di cui uno su designazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale ed uno su designazione delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) due membri nominati dalla Provincia di Verbania di cui uno su designazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale ed uno su designazione delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale".

Art. 6.

(Norme di salvaguardia)

1. Nel territorio della Riserva naturale orientata di Monte Solivo è vietato:

a) aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostruzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dall’Ente di gestione oppure previste dal piano d’area;

b) aprire e gestire discariche.

2. La costruzione di nuove strade e l’ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali e delle finalità istitutive dell’area protetta.

3. L’uso del suolo e l’edificabilità sono consentiti nel rispetto delle finalità istitutive e sono disciplinati nel piano d’area.

4. Le norme relative all’utilizzo del patrimonio forestale sono stabilite in apposito piano di assestamento forestale ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 12/1990.

5. Per le specie faunistiche presenti nell’area protetta ed elencate nell’allegato D, lettera a) del d.p.r. 357/1997, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 1, 2 e 3 del citato d.p.r..

6. L’esercizio dell’attività venatoria all’interno dell’area protetta è vietato. Sono consentiti gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate), come modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6.

7. L’utilizzo e la fruizione della Riserva sono disciplinati con legge regionale ai sensi dell’articolo 28 della l.r. 12/1990.

Art. 7.

(Vigilanza)

1. La vigilanza sul territorio della Riserva naturale orientata è affidata:

a) agli agenti di vigilanza dell’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore;

b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;

c) agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Novara;

d) al Corpo forestale dello Stato;

e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all’articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale), convenzionate con l’ente di gestione.

Art. 8.

(Piano d’area)

1. La Riserva naturale orientata di Monte Solivo è soggetta a piano d’area ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 12/1990, come modificato dall’articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n 142, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394), che ne stabilisce, in particolare, la validità, gli effetti, l’efficacia e le procedure di modifica.

2. Il piano d’area è efficace anche per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) ed ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni ambientali e paesistici).

3. Il piano d’area è predisposto, attraverso conferenze, in collaborazione tra l’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore, il Comune di Borgo Ticino, la Provincia di Novara e la Regione.

4. Il piano d’area è adottato, entro un anno dalla istituzione dell’area protetta, dall’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore, che lo trasmette ai fini della pubblicizzazione al Comune di Borgo Ticino, alla Provincia di Novara ed alla Regione e ne da notizia sull’albo pretorio e sul Bollettino ufficiale della Regione, fornendo contestuale indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.

5. L’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore esamina le osservazioni entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 4, provvede alla revisione dell’elaborato e lo trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione del piano d’area definitivo.

6. La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il piano d’area al Consiglio regionale per l’approvazione.

Art. 9.

(Sanzioni)

1. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), è punita con sanzioni amministrative da un minimo di euro millecinquecento ad un massimo di euro tremila per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.

2. L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6, commi 2 e 3, e 10, comma 2, è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

3. L’inosservanza delle disposizioni del piano di assestamento forestale e di cui all’articolo 10, comma 3, è punita con le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

4. L’inosservanza delle disposizioni relative all’esercizio dell’attività venatoria è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.

5. L’inosservanza delle disposizioni richiamate ai commi 1, 2 e 3, oltre ad essere punite con le sanzioni amministrative previste, comportano l’obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia di Novara, ai sensi dell’articolo 94, comma 3, lettera a), della l.r. 44/2000.

6. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono disciplinati dal capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dalla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate).

Art. 10.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo di cui all’articolo 5, le funzioni gestionali sono esercitate dal Consiglio direttivo dell’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all’approvazione del piano d’area, gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi, ad esclusione degli interventi di cui all’articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), come modificato dall’articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, sono soggetti ad autorizzazione della Provincia di Novara. È fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge.

3. Fino alla approvazione del piano di assestamento forestale i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall’articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale).

Art. 11.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri per la gestione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo, stimati per l’anno 2006 complessivamente in 150.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, ripartiti in 50.000 euro nell’ambito della Unità previsionale di base (UPB) 21061 (Turismo Sport Parchi Gestione aree protette Titolo- I- spese correnti) e in 100.000,00 euro nell’ambito della UPB 21062 (Turismo Sport Parchi Gestione aree protette Titolo II spese di investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006, si provvede con le risorse delle UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo - I - spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo - II - spese di investimento) del medesimo bilancio.

2. Per gli anni 2007 e 2008, si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

3. Le somme riscosse ai sensi dell’articolo 9 e quelle riscosse a causa della violazione delle norme contenute nel piano d’area sono introitate nello stato di previsione dell’entrata nell’UPB 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 maggio 2006

Mercedes Bresso

Allegato A. Cartografia - Confini scala 1:25000
(articolo 2)

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 137

Istituzione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo.

- Presentato dalla Giunta regionale il 31 agosto 2005.

- Assegnato alla V Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 7 settembre 2005.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 23 febbraio 2006 con relazione di Marco Travaglini.

- Sono state effettuate consultazioni.

- Approvato in Aula il 16 maggio 2006 con 32 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 6 della l.r. 12/1990 è il seguente:

“Art. 6. (Istituzione delle aree protette)

1. I Parchi naturali e le Riserve naturali sono istituiti, in conformita’ ai principi generali enunciati nella presente legge, con legge regionale che stabilisce per ciascuno di essi:

a) i confini;

b) la classificazione secondo le tipologie previste all’articolo 5;

c) la gestione;

d) gli strumenti di pianificazione del territorio protetto;

e) il regime vincolistico ed autorizzativo, i divieti e le relative sanzioni e le forme di vigilanza;

f) i finanziamenti.

2. Le leggi istitutive debbono essere accompagnate da una relazione che evidenzi i costi di impianto e di gestione e le relative fonti di finanziamento previste.

3. Le Aree attrezzate, le Zone di preparco e le Zone di salvaguardia possono essere istituite con legge regionale ovvero con deliberazione del Consiglio Regionale: in quest’ultimo caso il regime normativo ed autorizzativo e’ disciplinato all’interno degli strumenti di pianificazione territoriale o di pianificazione urbanistica.".


Note all’articolo 3

- Il testo dell’articolo 1 della l.r. 12/1990 è il seguente:

“Art. 1. (Finalita’)

1. Al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l’ambiente, di assicurare alla collettivita’ il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e la valorizzazione delle attivita’ agricole e delle altre economie locali, la Regione, in attuazione dell’articolo 5 dello Statuto, istituisce aree protette.

2. La Regione promuove e partecipa alla istituzione di aree protette interregionali.".

- Il testo dell’articolo 92 della l.r. 44/2000, aggiunto dall’articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, è il seguente:

“Art. 92. (Disposizioni generali)

1. La Regione, nell’ambito dei principi degli articoli 9 e 32 della Costituzione, delle norme dell’Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree protette), garantisce e promuove, in modo unitario ed in forma coordinata con lo Stato e gli Enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale che, assieme agli elementi antropici ad esso connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.

2. La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la tutela della biodiversità, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie della flora e della fauna selvatica, sono perseguiti dalla Regione attraverso gli strumenti di conoscenza, di programmazione e di gestione, nonché attraverso la partecipazione, la promozione e l’istituzione di Aree protette.

3. I territori sottoposti al regime di tutela, con specifici provvedimenti dello Stato e della Regione, costituiscono il Sistema regionale delle Aree protette del Piemonte.".


Note all’articolo 4

- Il testo dell’articolo 7, comma 9 bis, della l.r. 12/1990 è il seguente:

“9 bis. E’ istituito l’ ”Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore", Ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione e di amministrazione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago e della Riserva naturale speciale del Fondo Toce. Fino alla data di insediamento degli Organi dell’Ente di cui al presente comma le funzioni gestionali del parco e della riserva sono esercitate dal Consorzio di cui all’articolo 5 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 47.".

- Il testo dell’articolo 49 della l.r. 51/1997, è il seguente:

“Art. 49. (Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione)

1. Per gli enti strumentali e dipendenti dalla Regione, comprese le agenzie territoriali per la casa di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata - Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65), i provvedimenti amministrativi per i quali la presente legge prevede la competenza del Consiglio regionale e della Giunta sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Gli enti di cui al comma 1, qualora non vi abbiano gia’ provveduto, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presentano alla Giunta regionale la proposta di definizione della struttura organizzativa e della dotazione organica, evidenziando i relativi oneri, nel rispetto dei criteri di cui all’ articolo 31, comma 1, lettera b) del d. lgs. 29/1993 e successive modifiche e della l. 537/1993. La Direzione regionale competente presenta, indicando i relativi mezzi di copertura, il relativo provvedimento alla Giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ente dipendente. Decorsi complessivamente novanta giorni dalla predetta data senza che la Giunta abbia adottato un provvedimento la proposta si intende approvata. Fino all’approvazione della proposta l’ente non puo’ attivare nuove procedure di assunzione di personale.

3. Qualora, a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 2, risultino disponibilita’ di posti di livello dirigenziale, gli enti di cui al comma 1, prima di procedere al reclutamento del relativo personale, esperiscono procedure di mobilita’ con la Regione.

4. Gli enti di cui al comma 1, provvedono periodicamente e comunque a scadenza triennale a presentare alla Giunta regionale, per l’approvazione, una proposta di rideterminazione della dotazione organica, nel rispetto dei criteri di cui all’ articolo 31, comma 1, lettera b) del d. lgs. 29/1993 e successive modifiche e della l. 537/1993.

5. Negli enti di rilevanti dimensioni e complessita’ organizzativa, la cui dotazione organica preveda una pluralita’ di posizioni dirigenziali, il Consiglio regionale puo’ autorizzare, con deliberazione adottata su proposta della Giunta, l’istituzione di una struttura direzionale di livello corrispondente a quello della direzione regionale di cui alla presente legge.

6. Per la prima copertura dei posti vacanti della dotazione organica ridefinita ai sensi del comma 2, gli Enti hanno facoltà di prevedere modalità concorsuali e requisiti di ammissione in analogia a quanto previsto all’articolo 50.".


Note all’articolo 6

- Il testo dell’articolo 24 della l.r. 12/1990 è il seguente:

“Art. 24. (Piani di assestamento forestale)

1. Per la redazione, l’approvazione e l’attuazione dei Piani di assestamento forestale si applicano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I Piani di assestamento forestale delle aree protette sono redatti, entro 3 anni dall’istituzione, per ogni area protetta per la quale tale strumento e’ espressamente previsto dal rispettivo provvedimento istitutivo.

3. I Piani di assestamento forestale delle aree protette sono attuati dagli Enti di gestione di norma su finanziamento regionale ovvero su finanziamenti derivanti da stanziamenti nazionali o comunitari.

4. Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relative agli interventi previsti nei Piani di assestamento forestale approvati, nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni sono subdelegate ai Comuni medesimi a norma dell’articolo 13, comma 1, sub h), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

5. In caso di ritardi od omissioni da parte degli Enti di gestione nell’attuazione di previsioni contenute nei Piani di assestamento forestale, la Giunta Regionale, previo invito a provvedere, interviene a norma del comma 1 dell’articolo 20.

6. In caso di gravi inadempienze da parte degli Enti di gestione relative alle previsioni contenute nei Piani di assestamento forestale, la Giunta Regionale interviene a norma dei commi 2 e 3 dell’articolo 20 con lo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione e con il relativo commissariamento.".

- Il testo dell’articolo 8 del d.p.r. 357/1997 è il seguente:

“8. Tutela delle specie faunistiche.

1. Per le specie animali di cui all’allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:

a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;

b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l’ibernazione, lo svernamento e la migrazione;

c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell’ambiente naturale;

d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall’ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell’allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell’ambiente.

5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.".

- Il testo dell’articolo 28 della l.r. 12/1990 è il seguente:

“Art. 28. (Utilizzo e fruizione)

1. L’utilizzo e la fruizione delle aree protette regionali sono regolati con leggi regionali predisposte tenendo conto delle indicazioni fornite dai singoli Enti di gestione.

2. Le leggi di cui al comma 1 debbono anche prevedere le relative sanzioni amministrative per le violazioni alle norme comportamentali previste dalle leggi medesime.

3. Le leggi regionali che stabiliscono le forme di utilizzo e di fruizione delle aree protette regionali debbono contenere norme finalizzate a salvaguardare anche attraverso segnaletica e tabellazione apposite, le produzioni agricole e le attivita’ silvo-pastorali, nonche’ a garantire l’accessibilita’ a soggetti disabili.

4. Le aree di proprieta’ privata appositamente destinate alla fruizione attraverso la posa di attrezzature o strutture sono soggette a locazione o acquisizione a qualsiasi titolo.".


Nota all’articolo 7

- Il testo dell’articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale) è il seguente:

“Art. 37. (Guardie ecologiche volontarie)

[1] L’organizzazione e le modalita’ di nomina delle guardie ecologiche volontarie di cui all’art. 36, saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione del presente articolo.

[2] Per l’istruzione delle guardie ecologiche volontarie, la Regione, nell’ambito delle proprie competenze e della normativa in materia di formazione professionale promuove a proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale.".


Note all’articolo 8

- Il testo dell’articolo 23 della l.r. 12/1990 è il seguente:

“Art. 23. (Piani di area)

1. Per le aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale, Area attrezzata, Zona di preparco o Zona di salvaguardia secondo le norme dell’articolo 6, ove sia espressamente previsto dal provvedimento istitutivo, viene redatto un Piano di area: il Piano di area e’ obbligatorio per le aree istituite a Parco naturale e costituisce, in questo caso, il Piano per il parco di cui all’articolo 25, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. I Piani di area sono predisposti in collaborazione tra Enti di gestione, Province o Citta’ Metropolitana, Comunita’ Montane, Comuni e Regione attraverso conferenze estese ai rappresentanti degli Enti predetti territorialmente interessati: i Piani di area sono adottati dagli Enti di gestione nei tempi stabiliti nei singoli provvedimenti istitutivi e per gli stessi e’, comunque, prevista, a seguito dell’adozione:

a) la trasmissione agli Enti territoriali interessati al fine della loro pubblicizzazione mediante notizia sui rispettivi Albi pretori;

b) la notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avvenuta adozione con l’individuazione della sede in cui chiunque puo’ prendere visione degli elaborati;

c) l’esame delle osservazioni che possono essere formulate da chiunque lo ritenga opportuno.

3. Il soggetto adottante, esaminate le osservazioni nei termini di tempo previsti dalle leggi istitutive, provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l’elaborazione del Piano di area definitivo. Sentite la Commissione tecnica urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano di Area definitivo al Consiglio Regionale per l’approvazione.

3 bis. Trascorsi i termini temporali previsti per l’adozione e per l’esame delle osservazioni, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti dell’Ente di gestione inadempiente.

4. I Piani di area hanno validita’ a tempo indeterminato e ad essi possono essere apportate modificazioni seguendo le procedure di cui ai commi 2 e 3.

5. Le indicazioni contenute nei Piani di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore delle deliberazioni del Consiglio Regionale di approvazione dei Piani, che sostituiscono la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello.

6. Dalla data di adozione dei Piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per il Piano Territoriale dalla normativa urbanistica regionale.

7. L’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni dei Piani di area avviene nei termini e nei modi previsti all’articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. I Piani di area sono approvati ed esplicano i loro effetti anche a norma dell’articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, e della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

9. Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relative agli interventi previsti nei Piani di area approvati nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, sono subdelegate ai Comuni medesimi a norma dell’articolo 13, comma 1, sub h), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

10. I Piani di area sono strumenti di previsione guida ed indirizzo per la gestione delle aree oggetto di pianificazione e gli Enti di gestione hanno l’obbligo di rendere operative e di fare rispettare le indicazioni di piano.

11. In caso di ritardi od omissioni da parte degli Enti di gestione nell’attuazione di previsioni contenute nei Piani di area, la Giunta Regionale, previo invito a provvedere, interviene a norma del comma I dell’articolo 20.

12. In caso di gravi inadempienze da parte degli Enti di gestione relative alle previsioni contenute nei Piani di area, la Giunta Regionale interviene a norma dei commi 2 e 3 dell’articolo 20 con lo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione e con il relativo commissariamento.".

- Il testo dell’articolo 143 del d. lgs. 42/2004 è il seguente:

“Articolo 143 (Piano paesaggistico)

1. L’elaborazione del piano paesaggistico si articola nelle seguenti fasi:

a) ricognizione dell’intero territorio, considerato mediante l’analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;

b) puntuale individuazione, nell’ambito del territorio regionale, delle aree di cui al comma 1, dell’articolo 142 e determinazione della specifica disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione;

c) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonchè la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

d) individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all’articolo 135;

e) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l’uso del territorio compreso negli ambiti individuati;

f) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;

g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione;

h) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;

i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione.

2. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere e), f), g) ed h), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell’articolo 145.

3. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio possono stipulare intese per l’elaborazione congiunta dei piani paesaggistici. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l’elaborazione del piano. Il contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto di apposito accordo preliminare ai sensi degli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Entro i novanta giorni successivi all’accordo il piano è approvato con provvedimento regionale. Decorso inutilmente tale termine, il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. L’accordo preliminare stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all’eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.

4. Nel caso in cui il piano sia stato approvato a seguito dell’accordo di cui al comma 3, nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 il parere del soprintendente è obbligatorio, ma non vincolante.

5. Il piano approvato a seguito dell’accordo di cui al comma 3 può altresì prevedere:

a) la individuazione delle aree, tutelate ai sensi dell’articolo 142 e non oggetto di atti o provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di opere ed interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformità alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 146.

6. L’entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è subordinata all’approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell’articolo 145.

7. Il piano può subordinare l’entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 5, all’esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l’effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 5, lettera a), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che l’accertamento di un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell’obbligo dell’autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.".

- Il testo dell’articolo 2 della l.r. 20/1989 è il seguente:

“Art. 2. (Strumenti ed azioni di tutela)

1. La tutela e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesistici e’ promossa a livello regionale, provinciale, comunale e si attua attraverso:

a) la promozione di studi e ricerche tendenti alla ricognizione sistematica dei beni presenti sul territorio;

b) l’istituzione di Parchi e Riserve naturali e la relativa formazione dei Piani dell’area a norma della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni;

c) la formazione dei Piani Territoriali e loro eventuali articolazioni con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali a norma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

d) la formazione dei Piani Paesistici a norma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, redatti in forza del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 nonche’ ai sensi dell’art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell’art. 23 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 secondo le precisazioni normative contenute nella presente legge;

e) la formazione dei Piani di Assestamento Forestale e dei Piani Naturalistici a norma della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modifiche;

f) la gestione del regime disciplinato dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, integrata dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

g) l’adozione di provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell’ambiente e del paesaggio di cui all’art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

h) la emanazione da parte della Giunta Regionale, sentita la Commissione di cui all’art. 8, di criteri ed indirizzi per l’attuazione dei provvedimenti di cui alla presente legge.".


Note all’articolo 9

- Il testo dell’articolo 94, comma 3, lettera a), della l.r. 44/2000, aggiunto dall’articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, è il seguente:

“1. E’ attribuita alle Province la gestione delle Aree protette di rilievo provinciale che viene esercitata direttamente oppure attraverso enti strumentali di diritto pubblico.

2. In tale ambito le Province provvedono all’organizzazione del personale e all’indirizzo, al coordinamento, al controllo e alla vigilanza delle attività dei soggetti gestori, all’approvazione ed alla trasmissione alla Regione del programma annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione delle Aree protette di rilievo provinciale.

3. Sono, inoltre, delegate alle Province le funzioni amministrative relative ai seguenti procedimenti:

a) il rilascio delle autorizzazioni per interventi di modificazione dello stato dei luoghi, ove previste dai singoli provvedimenti istitutivi delle Aree protette e fino alla data di approvazione del piano d’area;

b) l’adozione dei provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi, ove previsti dai singoli provvedimenti istitutivi;

c) il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 151 del d.lgs. 490/1999;

d) l’adozione dei provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi di cui all’articolo 16, comma 7 della l.r. 20/1989.

4. Le autorizzazioni di cui al comma 3, lettere a) e c), riguardanti provvedimenti relativi ad Aree protette di rilievo regionale, sono rilasciate secondo le seguenti procedure:

a) l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia è assunta previo parere del soggetto gestore dell’Area protetta;

b) il parere è rilasciato dal soggetto gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine la Provincia può provvedere al rilascio dell’autorizzazione;

c) il provvedimento assunto dalla Provincia e la documentazione relativa vengono trasmessi immediatamente alla Regione che può annullare o richiedere chiarimenti e modifiche, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione; trascorso tale termine il provvedimento si intende approvato;

d) l’autorizzazione è rilasciata o negata dalla Provincia entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda; decorso inutilmente tale termine gli interessati possono richiedere l’autorizzazione alla Regione che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

5. I provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 3, lettere b) e d), riguardanti provvedimenti relativi ad Aree protette di rilievo regionale, sono rilasciati secondo le seguenti procedure:

a) il provvedimento di ripristino è assunto dalla Provincia previo parere del soggetto gestore dell’Area protetta. Ad integrazione di quanto stabilito dai provvedimenti istitutivi, le violazioni alla limitazione relativa all’autorizzazione prevista per interventi che determinino modificazione dello stato dei luoghi comportano sempre l’obbligo del ripristino; il ripristino può anche configurarsi come mantenimento delle opere realizzate qualora queste non siano in contrasto con gli strumenti di pianificazione o con le disposizioni dei provvedimenti istitutivi;

b) ad integrazione di quanto stabilito dai provvedimenti istitutivi, l’obbligo del ripristino per interventi che comportino alterazione o deterioramento delle caratteristiche ambientali dei luoghi è stabilito per tutte le aree classificate come Aree protette;

c) il provvedimento di ingiunzione di ripristino assunto dalla Provincia e la documentazione relativa sono trasmessi immediatamente alla Regione che può annullare o richiedere chiarimenti e modifiche, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione; trascorso tale termine il provvedimento si intende approvato;

d) il provvedimento di ingiunzione di ripristino è rilasciato dalla Provincia entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale riportante l’oggetto della violazione.".

- Il capo I (relativo a “Le sanzioni amministrative”), della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), comprende gli articoli da 1 a 43.

Note all’articolo 10

- Il testo dell’articolo 13, comma 3 lettere a), b) e c), della l.r. 56/1977, da ultimo modificato dall’articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, è il seguente:

“Art. 13. (Prescrizioni operative del Piano Regolatore Generale)

[1] Il Piano Regolatore Generale disciplina l’uso del suolo mediante prescrizioni, topograficamente e normativamente definite, che comprendono sia la individuazione delle aree inedificabili, sia le norme operative che precisano, per le singole aree suscettibili di trasformazione urbanistica ed edilizia e per gli edifici esistenti e in progetto, le specifiche destinazioni ammesse per la loro utilizzazione, oltreche’ i tipi di intervento previsti, con i relativi parametri, e le modalita’ di attuazione.

[2] I principali tipi di intervento per tutte le destinazioni d’uso, anche non residenziali, oltreche’ quelli in attuazione dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardano le operazioni di:

- conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;

- restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente;

- ristrutturazione edilizia;

- ristrutturazione urbanistica;

- completamento;

- nuovo impianto.

[3] Gli interventi di cui al comma precedente sono precisati nelle norme di attuazione dei Piani Regolatori Generali nel rispetto delle seguenti definizioni:

a) manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purche’ non comportino la realizzazione di nuovi locali ne’ modifiche alle strutture od all’organismo edilizio;

b) manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche’ per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita’ immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;

c) restauro e risanamento conservativo: gli interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita’ mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso anche parzialmente o totalmente nuove con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

d) ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) ristrutturazione urbanistica: gli interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

f) completamento: gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio gia’ parzialmente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime nonche’ alla tipologia ed alle caratteristiche planovolumetriche degli edifici;

g) nuovo impianto: gli interventi rivolti alla utilizzazione di aree inedificate da disciplinare con appositi indici, parametri e indicazioni specifiche tipologiche.

[4] Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto sono realizzati a mezzo di strumenti urbanistici esecutivi, salvo che il Piano Regolatore Generale, per le specifiche aree interessate, non precisi i contenuti di cui ai punti 2, 3, 4 dell’art. 38 della presente legge.

[5] Nei centri storici, delimitati ai sensi della presente legge, nelle zone di tipo A nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato posteriormente all’entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o nelle parti del territorio da salvaguardare ai sensi dell’art. 24, comprese nei Piani Regolatori Generali redatti in conformita’ della presente legge, sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), f) del 3° comma, con le precisazioni contenute nel successivo articolo 24.

[6] Le definizioni di cui al 3° comma prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, fatti salvi i disposti del successivo art. 85. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni.

[7] Sono inedificabili:

a) le aree da salvaguardare per il loro pregio paesistico o naturalistico o di interesse storico, ambientale, etnologico ed archeologico;

b) le aree che, ai fini della pubblica incolumita’, presentano caratteristiche negative dei terreni o incombenti o potenziali pericoli;

c) le fasce ed aree di rispetto relative alla viabilita’ urbana ed extra urbana, alle ferrovie, ai cimiteri, alle piste sciistiche, agli impianti di risalita, alle industrie ed agli impianti nocivi o inquinanti, salvo quanto previsto all’art. 27;

il Piano Regolatore Generale identifica e delimita le aree inedificabili di cui al presente comma.".

- Il testo dell’articolo 12 della l.r. 57/1979, è il seguente:

“Art. 12. (Tagli boschivi nelle aree a parco naturale, riserva naturale o area attrezzata)

[1] Fino all’approvazione dei piani di assestamento forestale, di cui al precedente articolo 4, nelle aree istituite in parco naturale, riserva naturale o area attrezzata o individuate nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, di cui all’articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, i tagli dei boschi di alto fusto sono soggetti ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere dell’Unità Regionale decentrata in materia di forestazione (ex Ispettorato Ripartimentale delle Foreste).

[2] Dalla disciplina prevista dal presente articolo sono esclusi i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione, i diradamenti e le normali operazioni di fronda, di scalvatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole esistenti.

[3] È sempre vietato l’abbattimento e l’indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale, paesaggistico e naturalistico.".


Note all’articolo 11

- Il testo dell’articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l’approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all’articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalita’ regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell’anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria puo’ disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all’articolo 5.

4. La legge finanziaria e’ approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell’ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".

- Il testo dell’articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall’esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell’articolo 8 della l.r. 7/2001, l’autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all’esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L’autorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo’ disporre la riduzione o l’aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo’ prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".