Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 22 del 1 / 06 / 2006

Legge regionale 24 maggio 2006, n. 18.

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Integrazioni all’articolo 1 della l.r. 3/2004)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni), dopo le parole: “Le Unioni di Comuni,”, sono aggiunte le seguenti: “ivi comprese le Unioni-Comunità collinari,”.

2. Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 3/2004, dopo le parole: “Comunità montane”, sono aggiunte, infine, le seguenti: “, fatte salve le Unioni di Comuni già compresi in Comunità montane destinatarie, ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2000, n. 318 (Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l’esercizio associato di funzioni comunali) dei contributi statali per l’anno 2005.”.

3. Al comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 3/2004, dopo le parole: “presente legge”, sono aggiunte, infine, le seguenti: “, tenuto conto del numero, tipologia di funzione e servizi da gestire in forma associata, nonché della popolazione, in modo da favorire l’associazionismo di comuni di minore dimensione demografica”.

Art. 2.

(Modifiche all’articolo 2, comma 1, della l.r. 3/2004)

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 3/2004 è sostituito dal seguente:

“ 1. Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente, entro l’anno finanziario di riferimento, nei limiti della disponibilità di bilancio. Gli incentivi finanziari destinati a unioni di comuni ed a comunità montane non hanno limiti temporali di durata. Gli incentivi finanziari per le altre forme associative hanno durata di sei anni. Gli incentivi finanziari destinati alle fusioni di comuni hanno una durata di dieci anni.”.

Art. 3.

(Modifiche all’articolo 7 della l.r. 3/2004)

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 3/2004 le parole: “agli articoli 27, 30, 31 e 32" sono sostituite dalle seguenti: ‘’agli articoli 30 e 31’’.

2. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 3/2004 è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 maggio 2006

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 260

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).

- Presentato dalla Giunta regionale il 21 marzo 2006.

- Assegnato alla VIII Commissione in sede referente ed in sede consultiva alla I Commissione il 27 marzo 2006.

- Testo licenziato dalla VIII Commissione referente il 3 maggio 2006 con relazione di Alessandro Bizjak.

- Approvato in Aula il 16 maggio 2006 con 36 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 1 della l.r. n. 3/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1 (Incentivi finanziari per la gestione associata di funzioni e servizi comunali)

1. Le Unioni di Comuni, ivi comprese le Unioni-Comunità collinari, le Comunità montane, i Consorzi, le Convenzioni plurifunzionali sono destinatari di incentivi finanziari previsti dall’articolo 8 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di attuazione del d.lgs. 112/1998, erogati dalla Regione per lo sviluppo della gestione associata di funzioni e servizi comunali.

2. Sono escluse dalla concessione degli incentivi finanziari le Unioni di cui facciano parte Comuni già componenti di altre Unioni o di Comunità montane, fatte salve le Unioni di Comuni già compresi in Comunità montane destinatarie, ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2000, n. 318 ( Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l’esercizio associato di funzioni comunali) dei contributi statali per l’anno 2005.

3. I Comuni comunicano alla Giunta regionale ed alle Province la costituzione della forma associativa prescelta entro trenta giorni dalla data della sua costituzione.

4. Categorie dei destinatari degli incentivi finanziari, entità e modalità di concessione degli stessi vengono definiti dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, tenuto conto del numero, tipologia di funzione e servizi da gestire in forma associata, nonché della popolazione, in modo da favorire l’associazionismo di Comuni di minore dimensione demografica.

5. Sono inoltre destinatari degli incentivi finanziari i Comuni sorti a seguito di fusione di due o più Comuni.".


Nota all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 2 della l.r. n. 3/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 2 (Criteri per la concessione degli incentivi finanziari alle forme associative)

1. Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente, entro l’anno finanziario di riferimento, nei limiti della disponibilità di bilancio. Gli incentivi finanziari destinati a Unioni di Comuni ed a Comunità montane non hanno limiti temporali di durata. Gli incentivi finanziari per le altre forme associative hanno durata di sei anni. Gli incentivi finanziari destinati alle fusioni di Comuni hanno una durata di dieci anni.

2. Nell’assegnazione degli incentivi sono previsti criteri preferenziali e maggiorazioni per le fusioni ed Unioni di Comuni e per le Comunità montane. Tali criteri vengono sottoposti per il parere alla competente commissione consiliare.

3. In caso di variazioni nella composizione della forma associativa o nella gestione associata delle funzioni o servizi, gli incentivi vengono modificati in proporzione al cambiamento avvenuto.

4. Le Comunità montane, ai fini della gestione associata e della corresponsione dei relativi incentivi, possono articolare il proprio territorio in sottoambiti omogenei.

5. Le determinazioni di cui all’articolo 1, comma 4, possono prevedere la presentazione, da parte delle forme associative, di progetti finalizzati allo sviluppo o all’ottimizzazione delle gestioni associate, da finanziarsi nei limiti della disponibilità’ di bilancio.

6. I contributi successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell’anno precedente, là dove, anche sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l’effettiva gestione associata dei servizi finanziati o il raggiungimento dei risultati dichiarati sulla domanda di contributo.".


Nota all’articolo 3

- Il testo dell’articolo 7 della l.r. n. 3/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 7 ( Disposizione transitoria)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le disposizioni di cui all’articolo 2 si applicano, nei limiti della disponibilità di bilancio, anche alle forme associative di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico in materia di ordinamento degli Enti locali) che siano ancora operanti e conformi alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 44/2000 e che abbiano usufruito di finanziamento regionale prima dell’entrata in vigore della presente legge, computando a tal fine il numero complessivo delle annualità di finanziamento già erogate, con l’esclusione dei finanziamenti regionali concessi ai sensi dell’articolo 2, comma 5.".

2. (Abrogato)